domenica 28 ottobre 2007

" Le tentazioni del magistrato e l’antidoto della sobrietà" di Salvatore Prisco



Rileggiamo l'intevento di Salvatore Prisco ,pubblicato sul sito della associazione dei costituzionalisti ,che tra l'altro è una splendida rilettura del pensiero di Piero Calamandrei oggi più che mai attuale..

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/anticipazioni/tentazioni_magistrato/index.html


Le tentazioni del magistrato e l’antidoto della sobrietà
di Salvatore Prisco

(Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II)
Trascrizione, con integrazioni, dell’intervento orale al Seminario italo-francese Deontologia giudiziaria. Il codice etico italiano alla prova dei primi dieci anni, Napoli, 4-5 novembre 2005, Istituto italiano per gli Studi filosofici, Palazzo Serra di Cassano.
Le citazioni poste in epigrafe ai paragrafi sono tratte da P. Calamandrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, nell’edizione Ponte alle Grazie, Milano, 1999, con introduzione di P. Barile, rispettivamente alle pagg. XXVIII, 165, 271, 236.


1. Non posso innanzitutto omettere di ringraziare gli enti che ci hanno offerto la possibilità di vivere la bella giornata odierna e quella di domani. Poiché peraltro gli enti rinviano in sostanza alle persone fisiche che li animano, questo significa esprimere gratitudine in primo luogo al preside Chieffi, al comitato studentesco e alla collega Daniela Bifulco, della consorella facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli (a Daniela, in verità, sia come perfetta regista dell’incontro, sia come autrice di un apporto alla discussione che è stato vivace e stimolante, come le è solito), quindi al giovane collega Epineuse, che rappresenta qui l’istituto francese che ha concorso all’organizzazione del convegno, al consigliere Patrono, al presidente Bruti Liberati e al consigliere Sabato dell’Associazione Nazionale Magistrati e - in ultimo, ma non quale ultimo - all’Istituto italiano per gli Studi filosofici, nostro magnifico ospite.
Noi napoletani siamo tanto abituati a collaborare con esso, ad assistere a manifestazioni che vi si tengono, ad animarne talora (come capita) i lavori, che a volte ci succede di sottovalutarne il prestigio. Anche gli abitanti di Roma, del resto, a furia di convivere col Vaticano hanno sviluppato un atteggiamento scettico e pragmatico, se non verso le cose divine, quantomeno verso coloro che le amministrano.
Avviene poi di apprendere dalla stampa che, come è accaduto proprio ieri, il Presidente della Repubblica celebri al Quirinale, in occasione degli anniversari di rispettiva fondazione, due benemerite istituzioni culturali partenopee, come l’Istituto di Studi storici intitolato a Benedetto Croce e appunto questo, in cui ci troviamo; e siamo allora immediatamente richiamati al senso di quanto importanti siano tali realtà per l’intero Paese. Io non ho mai capito come si possa coniugare l’eccellenza di Napoli in campi del genere con la sua quotidianità di vita, molte volte così difficile ed esasperante; ma questo è un altro discorso.
Avvocati e giudici giocano nel meccanismo della giustiziacome in pittura i colori complementari:che, proprio perché opposti, brillano nel loro ravvicinamento.

2. Sono avvocato, anche per lunga tradizione familiare ed in aggiunta professore universitario e pubblicista, nel senso che esercito attività giornalistica in modo non professionale, come una sorta di “milizia civile”.
Lo dico non per esibire medagliette al valore, ma solo per precisare che - se metto il naso in casa d’altri, cioè nelle valutazioni di tipo etico che i magistrati esprimono con riferimento alla loro medesima categoria (fatemi grazia che io non impieghi qui il termine, costituzionalmente corretto, di “ordine”: la parola sa di sacrale e invece in questo contesto voglio proprio riferirmi all’umiltà artigianale del corretto esercizio del “mestiere”, se così posso esprimermi) - non ignoro certo che, in ciascuna di quelle delle quali faccio parte pro quota, esistono problemi quanto al tono etico dei comportamenti professionali di chi ad esse appartiene. Ogni tanto in Italia si cambiano le regole formali al riguardo, soprattutto in ingresso: così è da poco accaduto per il modo di accesso alla professione legale, dopo uno scandalo per cui tutti i compiti in una certa sede giudiziaria - dove si svolgeva l’esame di abilitazione - erano uguali tra loro; così anche per i concorsi universitarî, per i quali pure abbiamo ora un nuovo sistema, di recentissima introduzione ed ancora non sperimentato in pratica, perché quello sinora vigente aveva fatto discutere in quanto a trasparenza delle procedure selettive e a sua idoneità nel merito ad individuare i candidati effettivamente migliori. Infine, gli stessi presupposti di accesso alla professione giornalistica stanno per essere mutati, nel senso di richiedere obbligatoriamente percorsi di studio più qualificati (laurea almeno breve, master) per l’ammissione all’esame.
Mi è però ben chiaro che le norme giuridiche da sole non funzionano, né bastano a garantire la selezione iniziale di quanti sono effettivamente preparati ed il loro successivo buon livello qualitativo, se anche in questi campi, come in ogni settore dell’attività umana organizzata, non emerge un’etica di ceto più elevata, più salda e generalmente (o almeno nella media) condivisa
Svolgo perciò qualche sommessa e rapida osservazione sulle riflessioni ascoltate oggi, senza volere essere io stesso un giudice dell’etica dei giudici e del modo in cui essi medesimi la problematizzano: non ne avrei alcun titolo e mi è ben presente - credetemi - il detto evangelico sulla pagliuzza nell’occhio altrui e la trave nel proprio.
Ritengo che sia molto positivo e responsabile che i magistrati italiani abbiano avviato una meditazione - interna, ma pubblica e condivisa con i portatori di pratiche contigue alle vostre e destinate a fondersi quotidianamente con esse - su un fenomeno che oggi è sempre più diffuso, come l’autonormazione di una categoria professionale, del quale quello deontologico è un aspetto importante.
Sul tema generale, un bel libro recente [G. De Minico, Regole - Comando e Consenso, Torino, 2004], scritto da una giovane e brillante collega che insegna nella mia stessa facoltà e per l’appunto tutto costruito sugli odierni processi di autonormazione categoriale, mostra come - in materia - dalla disciplina legislativa si tenda a trascorrere ad essa, provando infine a valutare le conseguenze sistemiche di tale trasformazione.
Per i magistrati, quello deontologico è anzi, probabilmente, l’unico legittimo spazio di normazione interna praticabile, attesa la riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario, che però non dovrebbe di per se stessa escludere in assoluto l’ammissibilità di linee-guida comportamentali di fonte interna, sempreché (e solo se) di integrazione ulteriore e strettamente secundum legem dei precetti normativi.
Pur nei limiti di spazio di un intervento, vorrei anzitutto restare brevemente su questo punto.
La recente legge delega di riforma dell’ordinamento giudiziario (n. 105/2005) ha raccolto all’art. 1, lettera f, in tema di tipizzazione degli illeciti disciplinari e delle relative sanzioni, una risalente istanza della dottrina e della stessa magistratura [rinvio in merito a L. Chieffi, La Magistratura. Origine del modello costituzionale e prospettive di riforma, Napoli, 1988, 207 ss.].
Non può tacersi l’impressione complessiva che l’elenco di comportamenti da qualificare come illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni (art. 2, c.6, lettera c, numeri 1/10) o fuori di esse (lettera d, numeri 1/10) costituisca in qualche caso «un giro di vite» rispetto a taluni aspetti dell’attuale costume. Di questo, però, accennerò più oltre.
Il momento di collegamento più evidente tra fattispecie disciplinare tipica e codice etico sembra doversi individuare laddove - nell’art.2, comma. 6, lettera b, numeri 1/3 - si obbliga il Governo ad esercitare la delega prevedendo che «il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza laboriosità, riserbo ed equilibrio; che in ogni atto di esercizio delle funzioni debba rispettare la dignità della persona; che anche fuori dall’esercizio delle sue funzioni non debba tenere comportamenti, ancorché legittimi (corsivo mio) che compromettano la (propria, corsivo mio) credibilità personale, il prestigio e il decoro o il prestigio dell’istituzione». È infatti facilmente prevedibile che - attesa l’impossibilità di una tipizzazione puntuale di qualsivoglia comportamento, con la conseguente esigenza di clausole così generali - per integrare l’individuazione di quelli in ipotesi sanzionabili la giurisprudenza disciplinare finirà giocoforza con l’attingere alle direttive deontologiche.
Il dotarsene è dunque un’esigenza imprescindibile del sistema. Su un diverso piano di valutazione, poi, si tratta in realtà, come hanno prima notato le professoresse Jolie e Bifulco, di un bisogno che nasce - anche quanto alla magistratura e tenendo presente la particolarità che ho appena rammentato e le osservazioni al riguardo - da un problema di legittimazione [si vedano, in termini, le lucide osservazioni di G. Barbagallo, I codici etici delle magistrature, in Foro It., 1996, III, 36].
Come osservava il presidente Bruti Liberati, dietro ai giudici non c’è scritto solo “La legge è uguale per tutti”, ma anche, da un po’ di tempo, “La giustizia è amministrata in nome del popolo”. E poiché la giustizia e gli organi che la amministrano hanno problemi di consenso, in senso lato, è chiaro allora che hanno anche problemi di legittimazione. Se la magistratura si vincola a regole deontologiche autoprodotte più stringenti e si impegna a dotarsi inoltre di strumenti di formazione successivi al concorso sempre più raffinati ed esigenti (il che rappresenta un aspetto essenziale, se voglia mantenere alta la sua immagine complessiva), toglie alibi a chi vuole limitarla e controllarla ab extra.
Dire di un giudice che le sue sentenze sono «belle»,nel senso che siano saggi di scrivere ornato e di luccicante erudizione esposta in vetrina,non mi pare che sia fargli un complimento.Le sentenze dei giudici devono semplicemente, nei limiti delle possibilità umane, essere giuste.

3. Torna qui utile il confronto con la cultura francese quest’oggi condotto, perché essa è tra l’altro la cultura dell’esprit de géométrie e della politesse.
Vorrei evidenziarne innanzitutto un aspetto e mi dispiace perciò che il professor Rousseau sia dovuto già ripartire. Quando lui ci diceva che nelle facoltà universitarie transalpine girano da qualche tempo codici di autodisciplina dei rapporti tra professori e studenti, ad iniziativa delle diverse istituzioni nelle quali essi vengono a contatto, questa era musica per le mie orecchie, visto che da qualche tempo (dopo avere avuto esperienze non sempre simpatiche) ho preso del tutto spontaneamente l’abitudine di sottoporre ai miei allievi, per il periodo in cui ci capita di frequentarci più intensamente e cioè quello della tesi, una specie di “contratto” - non ispirato da nessun politico, vi assicuro - sottoscrivendo il quale ciascuno di noi due si obbliga a precisi doveri verso l’altro e correlativamente ne deriva diritti. Ad esempio: studiare il materiale assegnato e incrementarlo con ricerche personali, schedarlo e discutere con me i problemi che si sono palesati, sottoporre il lavoro in itinere a mie revisioni periodiche, stendere alla fine l’elaborato per la dissertazione pubblica senza copiare, quanto allo studente (devo ammettere che, con le possibilità oggi offerte da Internet, non potrei essere a priori sicuro dell’originalità del lavoro, se qualcuno mi sottoponesse un elaborato discusso in qualche sede universitaria lontana, o messo insieme col copia-incolla, od infine utilizzando scritti poco noti e penso in realtà che la tesi tradizionale è stata probabilmente colpita a morte da siffatte opportunità tecnologiche); avere effettiva disponibilità ad incontri di lavoro per tutto il tempo necessario, correggere il materiale che mi viene mostrato ed integrarlo con puntualità di suggerimenti entro tempi brevi e predeterminati, per me docente.
Si è parlato delle tentazioni del giudice. Secondo Oscar Wilde, come sapete, “a tutto si può resistere, tranne che alle tentazioni” e il medesimo relatore ha notato che le tentazioni, a volte, sono fatte per soccombervi.
Va sconfitta la tentazione del giuspositivismo spinto e acritico, diceva il professor Martens e non posso innanzitutto che condividere quest’affermazione.
In secondo luogo e sempre per quanto attiene alla politesse, vorrei dirgli che, tra i rischi che io vedo potersi spalancare di fronte al giudice e dei quali lui ha fatto - ripercorrendoli - una puntuale rassegna, mi sembra che ce ne sia uno ulteriore, rispetto al suo elenco. Quello cioè che - quando ho studiato l’articolatissima vicenda italiana, dipanatasi su un punto che anche voi francofoni sentite come molto critico, quello della laicità e dei diversi approcci ad essa nei differenti ordinamenti europei - ho trovato abbastanza diffuso. Sia che le singole decisioni abbiano ritenuto di dare ingresso alla giurisdizione ordinaria in materia, sia che abbiano invece radicato quella del giudice amministrativo (essendosi poi e perdipiù i diversi giudici trovati di fronte al bivio se imporre la defissione di tutti i simboli religiosi da un’aula scolastica pubblica e l’esclusione di abbigliamenti fortemente identitarî di allievi od insegnanti, o se aprire la strada ad una opposta “laicità per addizione”), ho infatti letto in tutte le motivazioni - comunque orientate - la tendenza a scrivere monografie. Per me c’è qui una tentazione di accademismo, di libera docenza frustrata nei rispettivi estensori.
Insomma, tra le tentazioni da vincere c’è anche quella della mancanza di sobrietà. Proprio perché ammiro nei Francesi la politesse, la traduco in questo caso come esigenza di semplicità, di non esibizione di opzioni etiche soggettivamente impegnative del giudicante. Fuori da una sentenza, certe scelte - qualunque siano in concreto - mi lasciano sempre ammirato verso chi è in grado di compierle con nettezza, facendo arretrare i suoi dubbi; se però esse sono coperte (o comunque ammantabili, in ultima analisi) con l’autorità del giudicato, allora confesso di rimanere perplesso. Anche quella retorica è una tentazione potenzialmente veicolo di conformismo.
La peggiore sciagura che potrebbe capitare a un magistrato sarebbe quella di ammalarsi di quel terribile morbo dei burocrati che si chiama il conformismo.
È una malattia mentale, simile all’agorafobia: il terrore della propria indipendenza;una specie di ossessione, che non attende le raccomandazioni esterne, ma le previene;che non si piega alle pressioni dei superiori, ma se le immagina e le soddisfa in anticipo.
4. Questo mi sembra il punto essenziale. Per me, il principio costituzionale che il giudice è sottoposto soltanto alla legge significa che egli deve essere aiutato a non essere conformista. In ciò sta la sua libertà di giudizio. E di questo, sicuramente, il Consiglio superiore della magistratura è garante.
Il Csm difende però i giudici dalle forze esterne e dalle loro intrusioni. C’è tuttavia qualcuno che difenda il giudice - nella solitudine della sua coscienza - di fronte al Csm e alla pratica dei contatti “giusti” (chiedo scusa se introduco una nota che non vuole involgarire il piano del discorso, ma che è dettata unicamente dalla consapevolezza di come vanno le cose del mondo), alla quale ci si deve dedicare, se si vuole aspirare con qualche probabilità di successo a questa o a quella sede giudiziaria importante? Vorrei vedere - nell’ipotesi che un magistrato si presentasse “nudo”, sulla base dei suoi soli meriti professionali, alla valutazione in termini e rivendicasse un determinato ufficio senza le opportune protezioni - se la sua richiesta verrebbe accolta, la sua ambizione soddisfatta.
Quando ero studente universitario e anche dopo, andava di moda “l’uso alternativo del diritto” ed ammiravo Magistratura Democratica, che ha beninteso svolto una funzione essenziale per dare una scossa a certe convinzioni polverose, al rinserramento del magistrato in una turris eburnea, che mal dissimulava in verità l’adesione ad un’ideologia e ad un’etica di ceto parziali [Sulle vicende fondative della corrente, una lettura molto interessante e che non ho fatto senza commozione è quella di M. Ramat, Gli «spiccioli» di Magistratura Democratica, in appendice al volume di scritti in Sua memoria Crisi della giurisdizione e crisi della politica, a cura di S. Mannuzzu e F. Clementi, Milano, 1988, 313 ss.] .
Oggi sarò invecchiato, divenuto meno idealista di un tempo e meno disposto a vedere l’idealismo negli altri. Certo è che - nel gioco delle correnti funzionale alla composizione dei Consigli giudiziarî e del Consiglio Superiore - scorgo soprattutto (con l’attenzione che porto da uomo maturo all’analisi realistica delle dinamiche sociali) una modalità di gestione di piccolo cabotaggio e di modesto corporativismo, non - come si diceva una volta per nobilitarlo - il mezzo per favorire «l’arricchimento del dibattito» della compagine. Magari questo è stato vero alle origini di tale esperienza, non discuto [la vicenda italiana dell’associazionismo giudiziario e quella ad essa collegata delle garanzie costituzionali della funzione è ora ripercorsa con puntuale attenzione e conclusioni critiche sull’evoluzione in atto da F. Moroni, Soltanto alla legge. L’indipendenza della magistratura dal 1945 ad oggi, prefazione di N. Tranfaglia, Monte Porzio Catone, 2005]; ma non credo che si possa restare seriamente persuasi che l’età della crisi delle ideologie abbia lasciato la magistratura italiana come un’isola felice, indenne da questo fenomeno erosivo.
Per esporre, tanto precisato, un’opinione sull’assetto che il sistema sta da ultimo assumendo, ritengo in sintesi che l’idea qui argomentata dal professor Rousseau sia la strada maestra per individuare un adeguato “minimo etico” della funzione giudiziaria. Ho inteso le sue parole - e comunque le condivido in tali limiti - come un invito ad avere fiducia nella dialettica della giurisprudenza, pur potendo ciascun operatore legittimamente dissentire, motivando, dagli indirizzi che vengono in essa consolidandosi; un’esortazione a seguire insomma - come fanno i medici per le loro cure - i protocolli scientificamente validati e a confidare, per il resto, nel mare aperto del confronto esegetico, entro il quale si rassoda o viene escluso via via il consenso alle particolari soluzioni interpretative della comunità del foro nei suoi varî ruoli, degli utenti finali della Giustizia come servizio, della comunità complessiva dei cittadini.
Sarei insomma anche qui, come lo sono dovunque siano in gioco conflitti tra valori ideali, per la presa d’atto di un inevitabile relativismo, che nella funzione giudiziaria va però moderato dal costante aggancio alla base testuale (seppur non blindata e ossificata) della norma e dalla preoccupazione - che non direi corriva - di rendere sempre comprensibili le decisioni attraverso la persuasività del discorso comunicativo, che è poi la logica profonda della motivazione.
Va da sé che trovo assurdo - culturalmente insostenibile, prima che tecnicamente impraticabile - immaginare che vi siano interpretazioni, per quanto stravaganti, che possano costituire motivo di censura disciplinare, alle ovvie condizioni minime per cui esse possano dirsi giuridiche. Sempreché vi siano insomma una pur flebile base testuale e la possibilità di argomentarla in modo non dadaista (insomma, attraverso soggetto, predicato e complemento e frasi concatenate di senso comune, che non è per forza il “buon senso”, nonché secondo la grammatica e la sintassi che si apprendono nelle facoltà di Legge), un’interpretazione vale l’altra, in partenza. Esistono poi le tecniche per emendare lungo la strada eventuali deragliamenti dai binarî della corretta applicazione dei canoni ermeneutici.
In questo senso, la precisazione di cui alla l. 105/2005 (art. 2, c. 6, lett. c, n. 11) è forse astrattamente ultronea. In presenza di timori diffusi e di precedenti proposte di censurare interpretazioni eterodosse sul piano disciplinare, tuttavia, meglio però in questo caso sovrabbondare. Certo, porrà problemi il coordinamento fra le disposizioni: dove finisce l’insindacabile attività interpretativa evolutiva, condotta in base alle preleggi, di cui questa norma tratta e dove incomincia invece la sanzionabile «adozione di provvedimenti abnormi ovvero di atti e provvedimenti che costituiscano esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero ad altri organi costituzionali», di cui al precedente n. 9? Verrebbe fatto, per quest’ultima fattispecie, di pensare unicamente ad ipotesi di clamorosa e immediatamente evidente esorbitanza di potere; correttezza vuole - peraltro - che si segnali allora pure il rischio opposto (talora non rimasto solo teorico) che il legislatore medesimo interferisca con proprie decisioni su processi pendenti, magari oggetto di intenso dibattito pubblico, mutandone il corso in senso favorevole agli imputati, attraverso l’intervento sul rito e/o sulle fattispecie incriminatrici sostanziali, ovvero manipoli il giudicato (salvo amnistie ed indulti e salva l’abrogazione pura e semplice di fattispecie di reato)
Quanto alle esternazioni ed ai comportamenti extrafunzionali, non mi passa nemmeno per la testa di pensare che, solo per avere abbracciato questa carriera, un magistrato cessi - in fatto - di essere un uomo o una donna, con personali passioni ed ideali. Né credo che sia in questione il suo astratto diritto ad essere tale. Tuttavia, da chi ha deciso un giorno di svolgere nella propria vita lavorativa un ruolo arbitrale, non mi sembra troppo pretendere che sia compos sui. Anche qui, dovrebbe soccorrere la sobrietà; dovrebbe insomma guidare una semplice valutazione di opportunità, non altro: noblesse oblige (e la funzione è tra le più nobili che in assoluto siano pensabili).
Confesso che sentire ad esempio rivendicare da un magistrato la propria libertà di manifestazione del pensiero, per legittimare il suo intervento ad un congresso sindacale nel quale egli aveva investito il governo pro tempore in carica di veementi espressioni polemiche, mi immalinconisce. E mi sembra strano che ci siano volute le sezioni unite civili della Cassazione [23235/2005, pres. Ianniruberto, rel. Sabatini] a ribadire il senso del limite e l’insegnamento della Suprema Corte sulla continenza nelle espressioni del diritto di critica. Forse basterebbe, per rammentarli, un normale sentimento delle istituzioni, anche posseduto solo in modica quantità. Se proprio non può fare a meno di parlare fuori del seminato (ma sarebbe meglio che se ne astenesse), potrebbe almeno un magistrato ricordare che esistono le figure retoriche, nonché l’ironia accanto all’invettiva?
Non sembrano dunque degne di critica pregiudiziale le previsioni di futuri illeciti disciplinari che inibiscono a magistrati in servizio l’adesione ad associazioni segrete o che impongono vincoli stringenti incompatibili con la funzione (c. 2, lett. d, n. 7), nonché - applicando ed allargando realisticamente un precetto costituzionale finora negletto - proibiscono la partecipazione ad attività partitiche (anche in assenza di iscrizione, qui è appunto l’ampliamento) o di centri affaristici (ivi, n. 8) e la stessa pubblica manifestazione di consenso o dissenso su giudizi in corso, se idonea a conseguire un effetto di condizionamento su di esso (ivi, 6).
Occorre però segnalare un paio di profili delicati. In primo luogo, posto che ogni attività culturale può avere ricadute politiche, in senso ampio, in ordine al divieto di aderire a «centri politici» per i magistrati la giurisprudenza disciplinare dovrà distinguere in modo capillare ed attento, caso per caso, la qualità dell’attività del centro e della presenza del magistrato in esso. In concreto: un giudice che aderisse ad un invito di una scuola, di una facoltà universitaria o del Lyons Club per una conferenza su temi genericamente o puntualmente attuali di educazione civica e/o di cultura giuridica, sarebbe forse censurabile? In secondo luogo, per essere sanzionabile, la manifestazione di consenso o dissenso sul giudizio in corso (evidentemente non davanti al proprio ufficio, ciò che determinerebbe lo scattare di altri meccanismi) da parte del magistrato va espressa successivamente ad esso e ad hoc: non direi cioè che possa essere sanzionato un magistrato che, interrogato sulla sua opinione come studioso esperto della materia in ordine ad un caso giudiziario, si limiti a rinviare a proprie, precedenti pubblicazioni scientifiche e nemmeno che siffatta attività scientifica e poi di divulgazione dei risultati raggiunti, in ordine a questioni ancora aperte, possa essergli in principio vietata; mi limito a segnalare che l’aggiornamento professionale è un valore positivo, per un ordinamento giudiziario che prevede perfino nuove strutture formative destinate a tale scopo. .
In generale, la faccio breve, non penso affatto che si debba chiedere a un componente dell’ordine giudiziario di essere (sul lavoro e fuori) un conformista, ma nemmeno - all’opposto - di mostrarsi un creativo ad ogni costo; e comunque si può esigere che non sia maleducato. Non pretendere che sia muto, ma che controlli la sua loquacità. Non si dovrebbe domandargli di stare acriticamente dalla parte del potere, ma nemmeno di sentirsi programmaticamente un contropotere, visto che lui stesso esercita un potere legale non da poco, in grado di incidere pesantemente sui diritti e i beni dei cittadini. Soprattutto, non bisognerebbe augurarsi che egli sia (e chi ha vissuto in Italia negli anni Novanta del secolo scorso ha avuto talvolta motivo di temerlo) il custode della pubblica virtù: fra tutte, la tentazione a mio parere più perniciosa e devastante per il sistema.
Il magistrato che si serve della motivazione della sua sentenza per questi sfoghi politici,scambiando il seggio di giudice con un palco da comizio, cessa di essere magistrato.
5. Chiudo con il racconto di un piccolo episodio occorso direttamente a me. Ero difensore di amministratori pubblici, più o meno dieci anni fa, in un giudizio davanti alla Corte dei Conti. Ancora non so se fossero innocenti o meno dalle accuse di avere dilapidato pubblico danaro e di averne anche tratto profitto personale, ma sapete come il Procuratore aveva motivato nella memoria scritta - e reiterò poi in udienza dibattimentale - la sua requisitoria? In soldoni (è il caso di dire…): «Non ho raggiunto la prova piena che costoro abbiano malversato, ma siccome è un diffuso costume ambientale che questo avvenga, ne chiedo la condanna».
Sostenni allora - e sostengo ancora oggi - che questa conclusione mi va benissimo sul piano della sociologia della (cattiva) amministrazione e di quella giudiziaria; di più: da osservatore e da cittadino onesto potrei condividerla. Mi va però assai meno bene se è tratta da chi dispone del potere di chiedere di irrogare una sanzione e ha bisogno perciò di provare l’addebito; e se non prova, o se la prova è debole, deve - non semplicemente può - chiedere lui stesso il proscioglimento.
Vinsi quella causa, ma questo era allora il clima. Io sono convinto che il potere politico abbia impropriamente cercato rivincite; mi si conceda però anche il rilievo che esso ha trovato sovente - in atteggiamenti vanagloriosi e protagonistici che voglio per carità di patria ritenere solo poco sorvegliati, insomma inavvertiti - terreno fertile per le proprie rivalse.
L’appello a un serio e severo codice deontologico richiama perciò tutti - parlo, per correttezza, innanzitutto per me, come professore universitario e come avvocato, prima di chiedere agli altri di conformarsi al loro - ad un’istanza di maggiore autocontrollo ed equilibrio.
(20 febbraio 2006)

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