Ripubblichiamo una interessante intervista ad Alfredo Mantovano pubblicata su Il sussidiario" . I temi sono importanti e ,ci sembra,quanto sta accadendo in queste ore con la definizione di una nuova Giunta della ANM conferma l'assoluta necessità di un confronto e di un dialogo per una attenzione condivisa ai temi della giustizia. Senza pregiudizi.
Mantovano: troppi tentativi di riforma della giustizia hanno generato confusione
Nel parlare di giustizia in Italia sembra d’obbligo prendere le mosse dalla travagliata riforma dell’ordinamento giudiziario: secondo Lei questo settore cruciale dell’organizzazione giudiziaria richiede ulteriori interventi riformatori?
Occorre innanzitutto capire cosa è successo: la riforma Castelli aveva una sua impostazione originaria, ma ha conosciuto un iter parlamentare abbastanza contrastato, che quindi ha prodotto norme che non sono il massimo della chiarezza.Su questo si è innestato il tentativo di bloccare una parte della riforma a opera di Mastella. Il risultato è che i problemi nell’organizzazione degli uffici e nella gestione delle norme più significative della riforma stanno determinando la paralisi di alcuni di questi uffici. Mi riferisco soprattutto alla disposizione sul limite di permanenza dei direttivi, ai ricorsi e ai contro ricorsi. Ora il governo Prodi ha approvato un decreto di proroga della permanenza dei direttivi: era la cosa più facile da realizzare, perché così si rinvia la definizione della varie controversie al prossimo esecutivo. A mio avviso, ciò che va fatto in primis sul fronte dell’ordinamento giudiziario è una valutazione dell’impatto già avuto, o che possono avere, le norme della riforma per capire col massimo dell’equilibrio, e anche della pragmaticità, che cosa è bene che resti in piedi e che cosa invece rende opportune rettifiche e modifiche. Il tutto, ovviamente, senza sottostare a diktat da parte di organismi rappresentativi, a cominciare dalla Associazione nazionale magistrati, ma neanche immaginando che una cosa del genere possa accadere senza mai sentire gli “addetti ai lavori”. Quindi con una linea di equilibrio anche sul piano del coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.
In particolare è ancora decisiva la tematica della separazione delle carriere tra magistratura giudicante ed inquirente?
Se l’aggettivo “decisiva” viene adoperato come espressivo di una sorta di bacchetta magica, la risposta è negativa. Se viene letto invece come un contributo a rettificare un quadro che è estremamente problematico, la separazione delle carriere può essere positiva. Questo per due ragioni.La prima si collega alla struttura del Codice di procedura penale: fino a 15-20 anni fa, ero assolutamente contrario alla separazione, ho scritto qualcosa a sostegno di questa opposizione, ma nel frattempo è cambiata la Costituzione, che ha introdotto il giusto processo e ha portato il pubblico ministero su un piano di assoluta parità con la difesa. Nel frattempo, è diventato pienamente operativo il nuovo Codice di procedura penale che, nel bene e nel male, dà applicazione al principio costituzionale. Riesce complicato allora, con un assetto costituzionale e di legislazione ordinaria di questo tipo, immaginare che una delle parti processuali rientri nel medesimo ordine, senza nessuna differenza sostanziale rispetto a chi dovrà giudicare. Questo è un profilo della separazione delle carriere. Veniamo alla seconda ragione. Un motivo per il quale ci si oppone alla separazione riguarda il ruolo del Pm. Si sostiene che il Pm, essendo comunque una parte pubblica, è bene che respiri la stessa cultura della giurisdizione che è propria del magistrato giudicante, per evitare le distorsioni dell’essere “troppo di parte”. Tant’è che esiste una disposizione del Codice di procedura penale che prevede che il Pm faccia le indagini nell’interesse dell’indagato e se vi è qualche elemento teso al suo proscioglimento, questo vada approfondito. In realtà la prassi successiva al nuovo Codice di procedura penale vede non tanto il Pm adeguarsi alla stessa cultura del magistrato giudicante, quanto quest’ultimo abbeverarsi alla stessa cultura della persecuzione penale della parte inquirente. In termini ancora più espliciti e rozzi, senza però generalizzare, si trova più il Gip succube del Pm che non il contrario, e nel momento in cui la progressione in carriera del magistrato giudicante, nella carriera unica, viene definita anche dal Pm che siede nel consiglio giudiziario o nel Consiglio superiore della magistratura, c’è una commistione di ruoli che può incidere, e ha inciso, negativamente anche sull’esercizio della giurisdizione per quanto riguarda la terzietà e l’imparzialità. Per cui, poiché non è una questione dogmatica, bensì molto concreta che dipende sia da contesti costituzionali e legislativi, sia da come le norme vengono applicate, non credo debba rappresentare un tabù, o un motivo di scontro frontale, quanto piuttosto un tema da approfondire. Registro che a differenza del passato, quando se ne parla anche nei contesti di magistratura associata gli interessati ascoltano e magari qualcuno prende anche in considerazione taluno dei motivi che vengono portati a sostegno della separazione delle carriere.
Per l’opinione comune “amministrazione della giustizia” equivale ad “inefficienza”: quali concrete e praticabili riforme possono dare in tempi brevi maggiore efficienza alla macchina giudiziaria?
Non sono sicuro che i tempi per realizzare una efficienza diffusa possano essere brevi. I rimedi non sono univoci, nel senso che è troppo semplice parlare di più risorse per l’amministrazione della giustizia, poiché gettarle a pioggia lascia le cose esattamente come stavano.Una strada positiva potrebbe essere quella di individuare uffici giudiziari che si prestino a realizzare modelli virtuosi. Come esistono i patti per la sicurezza, potrebbero introdursi dei patti per la giustizia che prevedano che l’ufficio si impegni a raggiungere determinati risultati in termini di produttività: un certo numero di sentenze, un certo numero di udienze a settimana e un certo numero di giorni per arrivare alle sentenze. Intanto l’ufficio chiede al Ministero risorse adeguate per raggiungere questo obiettivo; a distanza di un tempo congruo si fa un bilancio per verificare se il patto ha funzionato. Nel momento in cui funziona, si estende l’esperimento ad altri uffici giudiziari. Così le risorse possono essere adoperate nel modo più razionale.È evidente che questo però non basta: è necessario introdurre dei meccanismi di verifica del lavoro dei magistrati per evitare che continui l’anomalia che permette che ci siano giudici che lavorano 12 ore al giorno e altri che lavorano 12 ore al mese. Ed è sbagliato parlare generalmente di “inefficienza della magistratura” quando ci sono queste disparità all’interno dello stesso corpo giudiziario. Per fare emergere queste anomalie certamente la sezione disciplinare non può continuare a stare all’interno del Csm. Questo, come il nodo della separazione delle carriere, richiede una rettifica costituzionale che è assolutamente necessaria, poiché il meccanismo di giudizio disciplinare esercitato da un organo di carattere elettivo-sindacale, in cui il giudicato si fa giudicare da coloro che ha concorso a eleggere, non funziona. Si tratta, in questo caso, di un meccanismo lassista in cui ci si scambia praticamente la cortesia tra le correnti della magistratura associata nei confronti dei proprio iscritti. E vengono puniti soltanto coloro che non hanno coperture correntizie adeguate. Questo riguarda l’aspetto più patologico, cioè le violazioni della deontologia professionale, che in tanti casi si realizzano. In altri frangenti sarebbe utile individuare commissioni riguardanti l’avanzamento in carriera che non siano limitate ai magistrati, ma coinvolgano anche gli esponenti qualificati, per esempio, della professione forense, in modo che ci sia un criterio tendenzialmente obiettivo della professionalità ai fini della progressione in carriera. Anche su questi punti io non ho riscontrato opposizioni pregiudiziali da parte della magistratura associata e ho riscontrato invece un interesse ad approfondire e individuare delle soluzioni adeguate, salvo poi a condividerle sino in fondo. Ma per lo meno si condivide il percorso per arrivarci.
La crisi dell’amministrazione della giustizia in Italia non sembra però solo crisi di efficienza: non le sembra che alla base di essa vi sia anche la perdita dell’evidenza di un senso di giustizia condiviso dal corpo sociale e che questo spieghi le scelte spesso così contraddittorie o di parte dei giudici?
Questo è verissimo, i giudici non vivono in una torre d’avorio, risentono in pieno di condizionamenti culturali in senso lato ed è innegabile che vi sia una cultura dominante che si muove in una direzione di assoluto relativismo, che spiega i contrasti giurisprudenziali su materie significative (anche talora all’interno della stessa sezione della Corte di Cassazione), che pure, secondo l’impostazione originaria, ovvero quella illuministica (secondo la quale la Corte di Cassazione doveva dire l’ultima parola, quella definitiva, quella certa su tutto), teoricamente dovrebbero essere inammissibili. Invece questi contrasti esistono e se ci sono in sede di Cassazione figuriamoci se non esistono nelle sedi di merito. A ciò si aggiungano leggi spesso farraginose e poco comprensibili che facilitano il contenzioso. È inimmaginabile pensare di affrontare la crisi della giustizia esclusivamente con criteri interni all’amministrazione della giustizia.Questo è un lavoro che richiede una prospettiva di lungo termine: che va avviato, ma non si può immaginare che, proprio perché i condizionamenti sono culturali, possa dare risultati nel giro di pochi anni.
Si ha l’impressione che per affrontare in modo adeguato i problemi della giustizia sia necessario scegliere con coraggio tra esigenze spesso contrastanti (ad esempio certezza della pena o istituti che potremmo genericamente chiamare “clemenziali”): è un’impressione che condivide? Quali sono le esigenze alle quali è necessario dare oggi la preminenza per una reale riforma della giustizia?
Negli ultimi 30 anni tutti gli interventi in materia giudiziaria sono stati sollecitati dalle esigenze del momento, soprattutto quelli in materia di giustizia penale, di procedura, di diritto penale sostanziale. Basti pensare al processo Tortora, al quale è seguita la restrizione dei tempi della custodia cautelare. E poi alle stragi mafiose a Palermo, cui è seguita la dilatazione di questi tempi e l’introduzione di misure più rigide all’interno del processo penale. E poi da capo restrizione, poi nuovamente ampliamenti, poi di nuovo restrizione: tutto questo non fa bene alla giustizia perché non dà riferimenti certi. Questo è particolarmente grave quando si arriva all’esecuzione della pena. Oggi la somma ingiustizia è che l’unica pena che viene effettivamente espiata è quella in custodia cautelare, quando non c’è alcun accertamento serio in contraddittorio sulla responsabilità. Quando invece la decisione diventa definitiva, quindi l’accertamento si è concluso dopo aver esaurito il contradditorio e anche tutti i gradi del giudizio, allora entrano in funzione una serie di benefici che di fatto vanificano la sanzione penale anche per i reati più gravi. Non è da contestare ciascun singolo beneficio, sia del Codice penale, (penso alle varie attenuanti che esistono), sia nel Codice di procedura penale (penso agli abbattimenti di pena per il patteggiameto, per il giudizio abbreviato e così via), sia nell’ordinamento penitenziario (dall’affidamento in prova al servizio sociale alla semilibertà e così via). Quello che è da contestare è che questi benefici non sono l’uno alternativo all’altro, ma si sommano. Una voce del programma del Pdl è che dei benefici si può fruire se si è incensurati, cioè se è la prima volta che si commette un reato o comunque se non si ha un profilo di particolare propensione a delinquere. Se invece si è recidivi in modo corposo e consistente, i benefici diventano uno strumento per tornare a delinquere. La proposta che noi formuliamo è la progressiva restrizione dei benefici in dipendenza della propensione a delinquere da parte del reo.
Cosa Le suggerisce il richiamo di Benedetto XVI, nel discorso preparato per la visita all’Università della Sapienza a Roma, alla necessità della riscoperta della sensibilità per la verità?
Il Papa in quel discorso richiama inizialmente Habermas, un autore laico. Lo cita per individuare come criteri di legittimazione delle costituzioni politiche non soltanto la maggioranza aritmetica, ma anche lo sforzo di avvicinamento alla verità. Non a caso subito dopo cita Pilato, l’emblema del giudice che trova di fronte a sè la verità. Pur riconoscendola, anche formalmente, decide in senso opposto rispetto all’evidenza del fatto, in quel caso all’evidenza dell’innocenza che lui aveva proclamato, perché spinto proprio da altre sollecitazioni e da altre argomentazioni che non esplicita neanche. Questo significa che il ruolo della cultura, e quindi anche di quella giuridica, deve orientarsi sempre di più verso l’acquisizione del senso di realtà. Non a caso ogni qualvolta sia le leggi che le decisioni giudiziarie si sono occupate, con effetti importanti, per esempio del diritto alla vita, hanno evitato accuratamente di rispondere al quesito: ma quando inizia la vita? Se si legge, per esempio, la sentenza della corte suprema degli Stati Uniti che nel 1973 liberalizzò l’aborto, o se si pensa alla relazione che ha accompagnato poi la legge 194, c’è l’esplicito rifiuto di definire o di constatare scientificamente, qual è il momento dell’inizio della vita. Naturalmente questa negazione del dato di verità, e quindi questo allontanamento dal senso di realtà, non è privo di effetti: nel giudizio di Pilato la domanda scettica e relativistica di quel cattivo giudice “Quid est veritas?” sta quasi a dire che la verità non esiste, che ognuno ha la sua, e ha avuto come effetto la condanna a morte più ingiusta della storia. Allo stesso modo il rifiuto della verità sull’identità del concepito ha avuto come effetto la molteplicità di omicidi di innocenti.
Occorre innanzitutto capire cosa è successo: la riforma Castelli aveva una sua impostazione originaria, ma ha conosciuto un iter parlamentare abbastanza contrastato, che quindi ha prodotto norme che non sono il massimo della chiarezza.Su questo si è innestato il tentativo di bloccare una parte della riforma a opera di Mastella. Il risultato è che i problemi nell’organizzazione degli uffici e nella gestione delle norme più significative della riforma stanno determinando la paralisi di alcuni di questi uffici. Mi riferisco soprattutto alla disposizione sul limite di permanenza dei direttivi, ai ricorsi e ai contro ricorsi. Ora il governo Prodi ha approvato un decreto di proroga della permanenza dei direttivi: era la cosa più facile da realizzare, perché così si rinvia la definizione della varie controversie al prossimo esecutivo. A mio avviso, ciò che va fatto in primis sul fronte dell’ordinamento giudiziario è una valutazione dell’impatto già avuto, o che possono avere, le norme della riforma per capire col massimo dell’equilibrio, e anche della pragmaticità, che cosa è bene che resti in piedi e che cosa invece rende opportune rettifiche e modifiche. Il tutto, ovviamente, senza sottostare a diktat da parte di organismi rappresentativi, a cominciare dalla Associazione nazionale magistrati, ma neanche immaginando che una cosa del genere possa accadere senza mai sentire gli “addetti ai lavori”. Quindi con una linea di equilibrio anche sul piano del coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.
In particolare è ancora decisiva la tematica della separazione delle carriere tra magistratura giudicante ed inquirente?
Se l’aggettivo “decisiva” viene adoperato come espressivo di una sorta di bacchetta magica, la risposta è negativa. Se viene letto invece come un contributo a rettificare un quadro che è estremamente problematico, la separazione delle carriere può essere positiva. Questo per due ragioni.La prima si collega alla struttura del Codice di procedura penale: fino a 15-20 anni fa, ero assolutamente contrario alla separazione, ho scritto qualcosa a sostegno di questa opposizione, ma nel frattempo è cambiata la Costituzione, che ha introdotto il giusto processo e ha portato il pubblico ministero su un piano di assoluta parità con la difesa. Nel frattempo, è diventato pienamente operativo il nuovo Codice di procedura penale che, nel bene e nel male, dà applicazione al principio costituzionale. Riesce complicato allora, con un assetto costituzionale e di legislazione ordinaria di questo tipo, immaginare che una delle parti processuali rientri nel medesimo ordine, senza nessuna differenza sostanziale rispetto a chi dovrà giudicare. Questo è un profilo della separazione delle carriere. Veniamo alla seconda ragione. Un motivo per il quale ci si oppone alla separazione riguarda il ruolo del Pm. Si sostiene che il Pm, essendo comunque una parte pubblica, è bene che respiri la stessa cultura della giurisdizione che è propria del magistrato giudicante, per evitare le distorsioni dell’essere “troppo di parte”. Tant’è che esiste una disposizione del Codice di procedura penale che prevede che il Pm faccia le indagini nell’interesse dell’indagato e se vi è qualche elemento teso al suo proscioglimento, questo vada approfondito. In realtà la prassi successiva al nuovo Codice di procedura penale vede non tanto il Pm adeguarsi alla stessa cultura del magistrato giudicante, quanto quest’ultimo abbeverarsi alla stessa cultura della persecuzione penale della parte inquirente. In termini ancora più espliciti e rozzi, senza però generalizzare, si trova più il Gip succube del Pm che non il contrario, e nel momento in cui la progressione in carriera del magistrato giudicante, nella carriera unica, viene definita anche dal Pm che siede nel consiglio giudiziario o nel Consiglio superiore della magistratura, c’è una commistione di ruoli che può incidere, e ha inciso, negativamente anche sull’esercizio della giurisdizione per quanto riguarda la terzietà e l’imparzialità. Per cui, poiché non è una questione dogmatica, bensì molto concreta che dipende sia da contesti costituzionali e legislativi, sia da come le norme vengono applicate, non credo debba rappresentare un tabù, o un motivo di scontro frontale, quanto piuttosto un tema da approfondire. Registro che a differenza del passato, quando se ne parla anche nei contesti di magistratura associata gli interessati ascoltano e magari qualcuno prende anche in considerazione taluno dei motivi che vengono portati a sostegno della separazione delle carriere.
Per l’opinione comune “amministrazione della giustizia” equivale ad “inefficienza”: quali concrete e praticabili riforme possono dare in tempi brevi maggiore efficienza alla macchina giudiziaria?
Non sono sicuro che i tempi per realizzare una efficienza diffusa possano essere brevi. I rimedi non sono univoci, nel senso che è troppo semplice parlare di più risorse per l’amministrazione della giustizia, poiché gettarle a pioggia lascia le cose esattamente come stavano.Una strada positiva potrebbe essere quella di individuare uffici giudiziari che si prestino a realizzare modelli virtuosi. Come esistono i patti per la sicurezza, potrebbero introdursi dei patti per la giustizia che prevedano che l’ufficio si impegni a raggiungere determinati risultati in termini di produttività: un certo numero di sentenze, un certo numero di udienze a settimana e un certo numero di giorni per arrivare alle sentenze. Intanto l’ufficio chiede al Ministero risorse adeguate per raggiungere questo obiettivo; a distanza di un tempo congruo si fa un bilancio per verificare se il patto ha funzionato. Nel momento in cui funziona, si estende l’esperimento ad altri uffici giudiziari. Così le risorse possono essere adoperate nel modo più razionale.È evidente che questo però non basta: è necessario introdurre dei meccanismi di verifica del lavoro dei magistrati per evitare che continui l’anomalia che permette che ci siano giudici che lavorano 12 ore al giorno e altri che lavorano 12 ore al mese. Ed è sbagliato parlare generalmente di “inefficienza della magistratura” quando ci sono queste disparità all’interno dello stesso corpo giudiziario. Per fare emergere queste anomalie certamente la sezione disciplinare non può continuare a stare all’interno del Csm. Questo, come il nodo della separazione delle carriere, richiede una rettifica costituzionale che è assolutamente necessaria, poiché il meccanismo di giudizio disciplinare esercitato da un organo di carattere elettivo-sindacale, in cui il giudicato si fa giudicare da coloro che ha concorso a eleggere, non funziona. Si tratta, in questo caso, di un meccanismo lassista in cui ci si scambia praticamente la cortesia tra le correnti della magistratura associata nei confronti dei proprio iscritti. E vengono puniti soltanto coloro che non hanno coperture correntizie adeguate. Questo riguarda l’aspetto più patologico, cioè le violazioni della deontologia professionale, che in tanti casi si realizzano. In altri frangenti sarebbe utile individuare commissioni riguardanti l’avanzamento in carriera che non siano limitate ai magistrati, ma coinvolgano anche gli esponenti qualificati, per esempio, della professione forense, in modo che ci sia un criterio tendenzialmente obiettivo della professionalità ai fini della progressione in carriera. Anche su questi punti io non ho riscontrato opposizioni pregiudiziali da parte della magistratura associata e ho riscontrato invece un interesse ad approfondire e individuare delle soluzioni adeguate, salvo poi a condividerle sino in fondo. Ma per lo meno si condivide il percorso per arrivarci.
La crisi dell’amministrazione della giustizia in Italia non sembra però solo crisi di efficienza: non le sembra che alla base di essa vi sia anche la perdita dell’evidenza di un senso di giustizia condiviso dal corpo sociale e che questo spieghi le scelte spesso così contraddittorie o di parte dei giudici?
Questo è verissimo, i giudici non vivono in una torre d’avorio, risentono in pieno di condizionamenti culturali in senso lato ed è innegabile che vi sia una cultura dominante che si muove in una direzione di assoluto relativismo, che spiega i contrasti giurisprudenziali su materie significative (anche talora all’interno della stessa sezione della Corte di Cassazione), che pure, secondo l’impostazione originaria, ovvero quella illuministica (secondo la quale la Corte di Cassazione doveva dire l’ultima parola, quella definitiva, quella certa su tutto), teoricamente dovrebbero essere inammissibili. Invece questi contrasti esistono e se ci sono in sede di Cassazione figuriamoci se non esistono nelle sedi di merito. A ciò si aggiungano leggi spesso farraginose e poco comprensibili che facilitano il contenzioso. È inimmaginabile pensare di affrontare la crisi della giustizia esclusivamente con criteri interni all’amministrazione della giustizia.Questo è un lavoro che richiede una prospettiva di lungo termine: che va avviato, ma non si può immaginare che, proprio perché i condizionamenti sono culturali, possa dare risultati nel giro di pochi anni.
Si ha l’impressione che per affrontare in modo adeguato i problemi della giustizia sia necessario scegliere con coraggio tra esigenze spesso contrastanti (ad esempio certezza della pena o istituti che potremmo genericamente chiamare “clemenziali”): è un’impressione che condivide? Quali sono le esigenze alle quali è necessario dare oggi la preminenza per una reale riforma della giustizia?
Negli ultimi 30 anni tutti gli interventi in materia giudiziaria sono stati sollecitati dalle esigenze del momento, soprattutto quelli in materia di giustizia penale, di procedura, di diritto penale sostanziale. Basti pensare al processo Tortora, al quale è seguita la restrizione dei tempi della custodia cautelare. E poi alle stragi mafiose a Palermo, cui è seguita la dilatazione di questi tempi e l’introduzione di misure più rigide all’interno del processo penale. E poi da capo restrizione, poi nuovamente ampliamenti, poi di nuovo restrizione: tutto questo non fa bene alla giustizia perché non dà riferimenti certi. Questo è particolarmente grave quando si arriva all’esecuzione della pena. Oggi la somma ingiustizia è che l’unica pena che viene effettivamente espiata è quella in custodia cautelare, quando non c’è alcun accertamento serio in contraddittorio sulla responsabilità. Quando invece la decisione diventa definitiva, quindi l’accertamento si è concluso dopo aver esaurito il contradditorio e anche tutti i gradi del giudizio, allora entrano in funzione una serie di benefici che di fatto vanificano la sanzione penale anche per i reati più gravi. Non è da contestare ciascun singolo beneficio, sia del Codice penale, (penso alle varie attenuanti che esistono), sia nel Codice di procedura penale (penso agli abbattimenti di pena per il patteggiameto, per il giudizio abbreviato e così via), sia nell’ordinamento penitenziario (dall’affidamento in prova al servizio sociale alla semilibertà e così via). Quello che è da contestare è che questi benefici non sono l’uno alternativo all’altro, ma si sommano. Una voce del programma del Pdl è che dei benefici si può fruire se si è incensurati, cioè se è la prima volta che si commette un reato o comunque se non si ha un profilo di particolare propensione a delinquere. Se invece si è recidivi in modo corposo e consistente, i benefici diventano uno strumento per tornare a delinquere. La proposta che noi formuliamo è la progressiva restrizione dei benefici in dipendenza della propensione a delinquere da parte del reo.
Cosa Le suggerisce il richiamo di Benedetto XVI, nel discorso preparato per la visita all’Università della Sapienza a Roma, alla necessità della riscoperta della sensibilità per la verità?
Il Papa in quel discorso richiama inizialmente Habermas, un autore laico. Lo cita per individuare come criteri di legittimazione delle costituzioni politiche non soltanto la maggioranza aritmetica, ma anche lo sforzo di avvicinamento alla verità. Non a caso subito dopo cita Pilato, l’emblema del giudice che trova di fronte a sè la verità. Pur riconoscendola, anche formalmente, decide in senso opposto rispetto all’evidenza del fatto, in quel caso all’evidenza dell’innocenza che lui aveva proclamato, perché spinto proprio da altre sollecitazioni e da altre argomentazioni che non esplicita neanche. Questo significa che il ruolo della cultura, e quindi anche di quella giuridica, deve orientarsi sempre di più verso l’acquisizione del senso di realtà. Non a caso ogni qualvolta sia le leggi che le decisioni giudiziarie si sono occupate, con effetti importanti, per esempio del diritto alla vita, hanno evitato accuratamente di rispondere al quesito: ma quando inizia la vita? Se si legge, per esempio, la sentenza della corte suprema degli Stati Uniti che nel 1973 liberalizzò l’aborto, o se si pensa alla relazione che ha accompagnato poi la legge 194, c’è l’esplicito rifiuto di definire o di constatare scientificamente, qual è il momento dell’inizio della vita. Naturalmente questa negazione del dato di verità, e quindi questo allontanamento dal senso di realtà, non è privo di effetti: nel giudizio di Pilato la domanda scettica e relativistica di quel cattivo giudice “Quid est veritas?” sta quasi a dire che la verità non esiste, che ognuno ha la sua, e ha avuto come effetto la condanna a morte più ingiusta della storia. Allo stesso modo il rifiuto della verità sull’identità del concepito ha avuto come effetto la molteplicità di omicidi di innocenti.
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