venerdì 15 novembre 2013

PERCHE' SIAMO DI NUOVO ON LINE

La spaccatura evidente dentro Magistratura indipendente tra chi è per una forma di partecipazione diretta ,che noi abbiamo sempre sostenuto contro i veri signori dei "pacchetti" di voti oggi rende necessaria una presenza reale ,una chiara e trasparente forma per manifestare liberamente le nostre convinzioni ,che sono le convinzioni di chi concepisce l'indipendenza senza deleghe e s,sopratutto, che non accetta compromessi e convivenze (e convenienze) con l'ambiguità della politica. Ci eravamo impegnati per costruire "dentro" Magistratura indipendente un associazionismo fatto di cose concrete ,di ideali , di sindacato ,ed oggi assistiamo all'avvento dei "signori delle deleghe" ,alla mortificazione della trasparenza ,alla offerta di compromessi elevata a sistema e ad unico contenuto perchè "i nomi vengono prima delle regole" ,peccato che nessuno sappia chi,dove e come ha indicato i nomi ,e sopratutto che nessuno intende mantenere una immagine sindacale che ,proprio attorno al nucleo originario di "controcorrente" romana ed in modo trasversale si è progressivamente rafforzata ,offrendo ad MI i consensi che sono stati la base per la sua progressiva affermazione. Ora osserviamo ,ma a questo punto riaffermiamo la nostra identità originaria e la nostra coerenza .

venerdì 16 luglio 2010

Torniamo ad "essere" magistrati

Con questo numero il blog riprende le pubblicazioni dopo mesi di sosta ,vogliamo esserci e sopratutto suggerire nuove idee da accettare "trasversalmente" ,la legalità prima di tutto ed inanzitutto ,solo una ben definita concezione di legalità e di giustizia all'interno ed all'esterno della magistratura può mantenere credibile una categoria . Noi lo abbiamo sempre sostenuto e continueremo qui a sostenerlo.
Essere magistrati ha sempre stimolato una riflessione ed un dialogo tra culture diverse per il rispetto di comuni obiettivi di trasparenza e di pluralismo ,ma in momenti come questi solo la legalità e il rispetto della legalità devono essere i punti di riferimento per un cambiamento vero ,nell'ottica di un servizio e non della appartenenza e del potere .
Come soffioni dispersi dal vento cercheremo di diffondere il seme di idee libere da condizionamenti e dai pregiudizi ,ma sui principi ,sui valori costituzionali fondamentali,compromessi non ne possiamo accettare ,mai.
GC

mercoledì 10 giugno 2009

Il discorso del Presidente Napolitano al plenum del CSM 9-6-2009

INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GIORGIO NAPOLITANO ALLA SEDUTA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
“Esperienze e problematiche collegate all’attuazione dei più recenti provvedimenti legislativi in materia di assetto degli uffici di Procura”
Roma, 9 giugno 2009
Signor Vice Presidente,Signori Consiglieri,a tutti voi il mio più cordiale saluto.
Ho, negli ultimi tempi, ritenuto di dover più volte ritornare sul tema degli equilibri costituzionali, come garanzia per il rispetto e l’affermazione dei principi fondamentali, per l’esercizio dei diritti e dei doveri, sanciti nella Carta, e come presidio di stabilità e di coesione per lo sviluppo della vita democratica. Ho ritenuto di dover dunque richiamare il senso dei limiti e degli equilibri entro i quali – nella moderna democrazia costituzionale – ogni istituzione rappresentativa, ogni potere e organo dello Stato può e deve svolgere il proprio ruolo.Si tratta di un discorso rivolto a tutti i soggetti istituzionali operanti sulla base della Carta vigente ; di un invito alla riflessione indirizzato in primo luogo al Parlamento, ma anche alla società civile, all’opinione pubblica, alle forze politiche.Gli equilibri tra le istituzioni possono, com’è evidente, modularsi variamente nell’ambito della forma di Stato e della forma di governo propria di ciascun paese : ma essi rappresentano un problema cruciale cui nessun sistema democratico può sfuggire.E dunque anche gli equilibri disegnati nella Costituzione del 1948 possono essere rimodulati attraverso quella revisione di norme della Seconda Parte della Costituzione, cui legittimamente e comprensibilmente si intende procedere e che appare finalmente realizzabile quanto più ampia sia la condivisione che si consegua in Parlamento.Quel che invece può produrre gravi danni e conseguenze sarebbe il tentativo di operare strappi negli attuali equilibri costituzionali senza definirne altri convincenti e accettabili, coerenti con i principi della Carta del 1948 e con fondamentali conquiste di libertà e di pluralismo, tra le quali, di certo, l’indipendenza della magistratura.A tutelare tale indipendenza chi vi parla è chiamato nella sua duplice veste di “custode” dei valori e dei precetti costituzionali in quanto Presidente della Repubblica, e di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Ma non posso, oggi qui, tacere alcuni dei motivi di preoccupazione che avverto nel farmi carico, come non ho mai mancato di fare, di questa responsabilità.Tra i maggiori motivi di preoccupazione vi è quello della crisi di fiducia insorta nel paese per effetto di un funzionamento gravemente insoddisfacente, nel suo complesso, dell’amministrazione della giustizia e per effetto anche dell’incrinarsi dell’immagine e del prestigio della magistratura. E non si può negare che tra i due fattori vi siano relazioni non superficiali. L’efficacia del controllo di legalità e della funzione giurisdizionale, in ultima istanza la garanzia di giustizia per i cittadini, risentono pesantemente di inadeguatezze di norme e di strutture, cui da troppo tempo governi e Parlamento, nel succedersi delle legislature, non hanno posto rimedio in modo ordinato e coerente, dedicandovi anche le necessarie risorse.Tuttavia, la magistratura non può non interrogarsi su sue corresponsabilità dinanzi al prodursi o all’aggravarsi delle insufficienze del sistema giustizia e anche su sue più specifiche responsabilità nel radicarsi di tensioni e opacità sul piano dei complessivi equilibri istituzionali. Tanto meno può non interrogarsi su quanto abbiano potuto e possano nuocere alla sua credibilità tensioni ricorrenti all’interno della stessa istituzione magistratura.Mi sono così avvicinato al tema concreto su cui desidero oggi richiamare la vostra attenzione. Il presupposto da cui parto è quello del doversi operare decisamente – anche nello svolgimento dell’attività del CSM – al fine di recuperare pienamente quel bene prezioso che è il prestigio della magistratura in termini di rinnovata fiducia e consapevole sostegno da parte dei cittadini. Non è forse questo il più valido presidio dell’indipendenza della magistratura? Non è forse questa una condizione essenziale per il graduale superamento della crisi della giustizia, essenziale non meno delle opportune riforme normative e organizzative?Nello stesso tempo, il presupposto da cui parto è che l’avvio di un’aperta, seria, non timorosa, riflessione critica da parte della magistratura su sé stessa, e la sua conseguente apertura alle necessarie autocorrezioni, siano il modo migliore per prevenire qualsiasi tentazione di sostanziale lesione dell’indipendenza della magistratura.Confido molto che sappiate a ciò predisporvi innanzitutto voi, in quanto rappresentanti dell’organo di autogoverno voluto dalla Costituzione. E tra i punti più delicati, nell’interesse della riaffermazione dello stesso ruolo del Consiglio Superiore, c’è quello del rigore e della misura, dell’obbiettività e imparzialità, con cui il Consiglio deve esercitare le sue funzioni : senza farsi, tra l’altro, condizionare nelle sue scelte da logiche di appartenenza correntizia. Il rispetto degli equilibri costituzionali e dei limiti che esso comporta per ciascuna istituzione vale per tutti, vale per tutte le istituzioni.E dunque anche nell’affrontare il tema complesso e spinoso dell’organizzazione degli Uffici del Pubblico Ministero, occorre avere ben presente il quadro complessivo delle norme e degli equilibri posti nel Titolo IV della Costituzione ; a cominciare da quell’ancoraggio alle “norme dell’ordinamento giudiziario”, “stabilite con legge”, sancito negli articoli 105 e 108, e dal rapporto con l’attribuzione, nell’articolo 110, al Ministro della giustizia dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.Occorre nello stesso tempo avere di mira il superamento di elementi di disordine e di tensione - che si sono purtroppo clamorosamente manifestati in tempi recenti nella vita di talune Procure. E ciò non è possibile senza un pacato riconoscimento delle funzioni ordinatrici e coordinatrici che spettano al capo dell’Ufficio. A questo proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno recentemente affermato che “la riorganizzazione degli uffici del pubblico ministero ha costituito uno dei più significativi obiettivi della riforma dell’ordinamento giudiziario e che il vigente quadro normativo si caratterizza per l’accentuazione del ruolo di “capo” del procuratore della Repubblica e per la corrispondente parziale compressione dell’autonomia dei singoli magistrati dell’ufficio. Al fine di meglio assicurare le esigenze di efficienza, coordinamento, uniformità e ragionevole durata dell’azione investigativa” – proseguono sempre le Sezioni Unite – “al procuratore della Repubblica è affidato, tra l’altro, il potere-dovere di determinare i criteri generali di organizzazione della struttura e di assegnazione dei procedimenti, di stabilire i criteri cui il magistrato assegnatario deve attenersi nell’esercizio delle indagini conseguenti all’assegnazione del procedimento” di revocare l’assegnazione se vi è contrasto sulle modalità di esercizio delle attività di indagine o se non sono osservati i principi e i criteri di tale esercizio. Lo stesso Consiglio Superiore, nella sua risoluzione del 12 luglio 2007, ha condivisibilmente rilevato la opportunità che, nello svolgimento delle loro prerogative organizzative, i procuratori coinvolgano preventivamente tutti i magistrati dell’ufficio. Una gestione trasparente ed efficiente è in effetti assicurata dalla sinergia tra il “capo” e i suoi sostituti, purché non la si intenda in chiave di condizionamento delle potestà di organizzazione che spettano esclusivamente al primo.E’ chiaro che un corretto ed efficace sistema di rapporti all’interno delle Procure implica un livello elevato di professionalità e di cultura organizzativa, e una corrispondente assunzione di responsabilità, da parte dei capi degli uffici, su cui il CSM è chiamato a intervenire esercitando una funzione di stimolo e di vigilanza.La posizione del magistrato del pubblico ministero è assimilata a quella del giudice nell’affermazione costituzionale della indipendenza della magistratura da ogni altro potere. A differenza del giudice, però, le garanzie di indipendenza “interna” del pubblico ministero riguardano l’ufficio nel suo complesso e non il singolo magistrato e sono rimesse al legislatore ordinario attraverso le norme sull’ordinamento giudiziario, come anche la Corte costituzionale ha chiarito, ferma restando beninteso la piena autonomia del singolo nella gestione processuale.Invero, l’art. 7-ter comma 3, introdotto nell’ordinamento nel 1998 con il decreto legislativo n. 51, aveva consentito al Consiglio Superiore della Magistratura di determinare i criteri generali per la organizzazione degli uffici del pubblico ministero, riducendo sensibilmente i poteri dei dirigenti delle procure. Ma la riforma dell’ordinamento giudiziario del 2006 quale si è tradotta nel decreto legislativo del 20 febbraio – riforma che sul punto non è stata sottoposta a censure di illegittimità – ha espressamente abrogato l’art. 7-ter e, in tal modo, ha chiaramente differenziato lo status della indipendenza “interna” del sostituto rispetto a quello del giudice. I poteri di organizzazione dell’ufficio sono divenuti prerogativa del capo della Procura. Quindi, al Consiglio Superiore della Magistratura non è più dato approvare progetti organizzativi del tipo di quelli che operano per gli uffici giudicanti, prevedendo financo sanzioni incidenti professionalmente e disciplinarmente sui capi degli uffici. Ne potrebbe tra l’altro scaturire il rischio di defatiganti contenziosi amministrativi e, addirittura, di conflitti tra poteri.Non sono ovviamente in discussione né il potere-dovere del Consiglio di operare come centro di raccolta, diffusione e promozione di prassi virtuose adottate dai capi degli uffici – e ne sono state messe in atto di significative, pur tra difficoltà – né quello di interloquire in materia con i capi delle Procure e con il Ministro anche con riferimento alle risorse degli uffici. Ad esempio, sulla necessità di porre urgente rimedio alle difficoltà in cui questi versano, il Ministro è stato sensibilizzato con una importante e recente delibera del Consiglio che merita la più attenta riflessione. Egualmente, non sono in discussione le funzioni di controllo e garanzia istituzionale attribuite al Consiglio per assicurare che la indispensabile e naturale flessibilità da riconoscere ai progetti organizzativi non incida sui principi costituzionali posti a presidio dell’indipendente esercizio dell’attività giudiziaria.E’ necessario comunque evitare che il Consiglio assuma ruoli impropri dilatando, in via paranormativa, i propri spazi di intervento. Occorre altresì tenere conto del fatto che, con l’articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006, sono stati accresciuti i poteri di sorveglianza dei procuratori generali presso le Corti di Appello e del procuratore generale della Cassazione. I primi debbono innanzitutto verificare il corretto esercizio dell’azione penale, il rispetto delle norme sul giusto processo, il puntuale espletamento – da parte dei procuratori – dei poteri di direzione, controllo e organizzazione; e poi, a seguito dell’acquisizione di dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto, riferirne al procuratore generale della Cassazione. Questi viene così investito della vigilanza sul complessivo andamento delle attività svolte da tutti gli uffici requirenti.Con il nuovo ruolo assegnato ai procuratori generali, il sistema ha apprestato un efficace rimedio interno all’ordinamento, che assume fondamentale importanza per evitare l’insorgere di contrasti e assicurarne il sollecito superamento. La esplicazione dei poteri di vigilanza non comporta controlli accentrati e autoritari. Come ha ricordato il procuratore generale della Cassazione alla cerimonia inaugurale dell’anno giudiziario 2009, alle anomalie nella conduzione delle indagini, si può oggi porre rimedio non soltanto con l’intervento disciplinare – che si riferisce a un momento patologico del sistema – ma, in primo luogo, con l’attivazione di concrete e tempestive iniziative di sorveglianza e coordinamento : iniziative che, come è noto, sono già state adottate con successo in occasione di vicende che hanno destato clamore e sconcerto. Quando si parli di poteri dei capi degli uffici ci si imbatte nel timore, sempre risollevato da qualche parte, che possano riproporsi forme antiche di “gerarchizzazione”. Ma non è forse oggi prevalsa piuttosto la tendenza a una vera e propria “atomizzazione” nell’esercizio dell’azione penale? E quanto più ciascun pubblico ministero si esponga in iniziative di dubbia sostenibilità, ignorando o condizionando il ruolo che spetta al capo della Procura, tanto più la figura del Pubblico Ministero finisce per non poter reggere ad attacchi dall’esterno della magistratura.Così come non può che risultare altamente dannoso per la figura del Pubblico Ministero qualunque comportamento impropriamente protagonistico o chiaramente strumentale ad altri fini, che già ebbi a stigmatizzare in questa sede oltre un anno fa. Peraltro, mi corre l’obbligo di notare come anche a questo proposito il CSM abbia negli ultimi tempi lodevolmente esercitato in modo più intenso l’azione disciplinare, per quanto ad alcune sue decisioni siano seguite reazioni inammissibili.Infine, a distanza di oltre tre anni dall’entrata in vigore della nuova disciplina ordinamentale, mi sembra quanto mai opportuno che, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e con unità di intenti, il Consiglio Superiore della Magistratura, il Ministro e i vertici degli uffici requirenti intensifichino momenti di interlocuzione con i capi delle Procure seguendo l’evolversi delle loro prassi e assecondando l’adozione di modelli che prevengano i contrasti, rispettino i principi costituzionali posti a base dell’esercizio dell’attività giudiziaria e agevolino la migliore allocazione delle risorse. Solo la effettiva cooperazione tra i soggetti a vario titolo responsabili della efficienza del sistema giustizia può consentire il superamento delle attuali difficoltà e il sereno, autonomo e indipendente svolgimento di una funzione posta all’esclusivo servizio del cittadino.Sono convinto che a tal fine il CSM non farà mancare il suo insostituibile apporto

mercoledì 20 maggio 2009

PM Eletti ? Tra luoghi comuni e frasi fatte ..come funziona davvero la giustizia in USA ,un articolo di Lawrence Friedman

Vi segnaliamo un interessante saggio di Lawrence Friedman su come funziona davvero il sistema USA
http://www.agliincrocideiventi.it/?s=Friedman
Più mito che realtà ..e siamo sicuri che i costi (in termini di credibilità complessiva e trasparenza) non siano molto superiori ai benefici ?
E' una riflessione che occorre e che è meglio di tante "premesse" che hanno solo il sapore del pregiudizio . A proposito ,date un'occhiata alle statistiche ...
La redazione

The common-law system is inherently messy
Lawrence M. Friedman
Il sistema giudiziario americano è diviso in tre parti. La prima divisione riguarda quella fra sistema giudiziario federale e statale.Il primo si occupa, con molte duplicazioni e sovrapposizioni, di reati federali (droga, immigrazione illegale, frode postale, uccisione del presidente, ecc.), o commessi in territorio federale (riserve indiane, aeroporti internazionali, ecc.), delle bankruptcy court, delle cause che riguardano le agenzie federali e degli habeas corpus capitali.Alla base ci sono le 94 US District Courts (almeno una per stato) e ogni stato è all’interno di uno degli 11 Circuiti federali, più due a Washington DC. I casi giudiziari trattati sono 250.000 all’anno.Sopra le district courts ci sono le 13 US Circuit Courts of Appeals (che sono courts of law) (70.000 casi). Molto raramente accade che un caso, già deciso dal panel di tre giudici tipico delle corti d’appello, sia riascoltato En Banc: cioè da tutti i giudici.Sopra tutti (anche alle corti supreme statali) si erge la Corte Suprema degli Stati Uniti, composta dal Chief Justice e da otto Associated Justice.Riceve 7-8.000 richieste di certiorari l’anno, ma se la cava con 60-70 sentenze (il cosiddetto otto per mille della corte suprema). Occorre il voto di quattro giudici per consentire a un caso di essere ascoltato e quello di cinque per fermare un’esecuzione. (rule of four, rule of five).I giudici federali sono nominati a vita dal Presidente, previo consenso del Senato, dove vige la tradizione del “Senatorial courtesy”. In altre parole, se il nominato non piace ai senatori del circuito in cui deve operare, il Senato non ne accetta la nomina. Famoso il caso del giudice (nero) White la cui nomina fu bloccata dall’allora senatore Ashcroft che lo accusava di essere pro-crime.Fra giudici in attività, in semi ritiro e “magistrates” consta di circa 2.000 persone. I DA federali (nominati e revocati come il GA federale dal Prez) sono 93 perché Guam è unito alle Marianne.
Il grosso del lavoro giudiziario (federalization of crimes a parte) lo fanno ovviamente gli stati.Ogni stato ha il suo proprio Codice Penale e le sue leggi (revised statutes), il suo Codice di Procedura Penale e le sentenze dalle sue Corti. Ogni stato ha una Corte Suprema (ce l’hanno anche i Navajos), con Texas e Oklahoma che ne hanno due (una per i casi civili e una per i penali) A New York e in Maryland la corte suprema si chiama Court of Appeals mentre la New York Supreme Court è una normalissima corte di giustizia.
Il sistema statale è a sua volta nettamente diviso in due livelli.In basso le 13.500 Trial Courts of Limited Jurisdiction. Denominate anche Lower Courts sono courts not of record e perciò, non tenendo un verbale delle udienze, nella rara occorrenza che il caso arrivi in appello, bisogna fare il processo “de novo”. A seconda dello stato (giurisdizione) hanno i nomi più diversi: municipal court, mayor court, police court, city court, circuit court, district court, magistrate court, court of common pleas, justice of the peace court, ma in ogni caso i loro sono summary trial e bench trial (senza l’impiccio di una giuria) o con solo sei giurati.I giudici di queste corti non necessitano di una formazione giuridica e, come accade nelle Town e Village Courts dello stato di New York, spesso non sono nemmeno diplomati.Si occupano di misdemeanours (reati per cui è prevista una pena massima di un anno) e di piccole cause civili e lo fanno con grande rapidità e efficienza (pochi minuti), anche grazie al fatto che la presenza di un avvocato non è normalmente prevista e spesso nemmeno consentita. Gestiscono 90 milioni di casi all’anno.Il District Attorney normalmente non si occupa di quello che accade in queste corti, dove è la polizia a portare i sospetti davanti al giudice. Con la crisi attuale il disinteresse delle Procure sta aumentando, tanto che molti felonies finiscono con l’essere trattati come misdemeanours nelle lower courts.
L’altro livello di giustizia statale assomiglia al nostro, ma in america il patteggiamento è la regola e il processo l’eccezioneCi sono 3.000 Trial Courts of General Jurisdiction (chiamate district courts o circuit courts), le corti d’appello (ma non sempre) e la court of last resort.Le corti sono gestite da giudici veri, tengono il verbale delle udienze e si occupano di felonies (reati con pene superiori all’anno) e cause civili, ma possono essere anche corti specializzate come le drug courts, che invece che spedire la gente in galera la mandano in trattamento.Una dozzina di stati non ha le corti d’appello (two tier system) e gli appelli finiscono direttamente alla locale corte suprema. Gli altri (three tier system) le hanno, ma le usano poco.L’appello non è infatti un diritto costituzionale e solo i condannati a morte hanno una revisione automatica del giudizio. Tutti gli altri possono solo sperare di rientrare in quel numero decisamente piccolo di casi in cui una corte d’appello prende in considerazione la richiesta di certiorari. L’appello può essere chiesto per due motivi: la condanna è sproporzionata o nel processo di merito vi sono state grave e numerose violazioni costituzionali. Non consiste nel rifacimento nemmeno parziale del dibattimento, ma nella revisione formale del verbale. Tocca al condannato dimostrare che vi sono stati errori così gravi e numerosi da costringere all’annullamento del processo. In un caso capitale le due ragioni coincidono, ma può essere annullata solo la sentenza, mantenendo valido il verdetto di colpevolezza.
Paradossalmente né il verdetto capitale, né la sentenza di morte richiedono particolari spiegazioni, mentre sentenze più lievi devono essere, a volte, laboriosamente motivate per far capire, nell’intricata tabella delle senteching guidelines, come ha ragionato il giudice nell’imporre, in un caso di acquitted conduct sentencing enhancement, sessanta mesi invece dei sei previsti.
L’appello, civile o penale, può diventare una messa cantata pluridecennale.
Sia per l’American Rule (nelle cause civili chi perde non paga mai la parcella dell’avvocato del vincitore), sia perché la prescrizione si interrompe con l’inizio del procedimento penale. C’è gente che sta da trent’anni nel braccio della morte e Wilebrt Rideau è stato processato per la quarta volta a quasi mezzo secolo dal delitto.
Nel 2004, su 45 milioni e duecentomila procedimenti giudiziari civili, penali, juveniles, family courts, ecc. ma senza le traffic courts, i casi in appello erano 273 mila.
Da sfatare è il mito delle carriere differenziate.I giudici americani sono quasi tutti ex procuratori e gli avvocati passano con assoluta indifferenza dalla libera professione al lavoro (anche a tempo determinato) per la Procura e viceversa. I DA sono eletti (ma non in Alaska, Connecticut, New Jersey e Washington DC.) e considerano questa carica una tappa in una carriera politica che spesso li porta ad essere GA, Sindaci, Senatori, ecc. Alcuni, come il District Attorney di Manhattan Morgentau, sono praticamente inamovibili, tanto da meritare l’appellativo di District Eternity, ma la gran parte dei politici americani ha l’abitudine di morire in carica, (però devono passare sotto le forche caudine delle primarie).Altri miti da sfatare sono quelli della responsabilità civile di giudici e procuratori, della inesistenza di ritenute fiscali sulla busta paga e del basso numero degli impiegati statali: il solo sistema giudiziario penale ne impiega 2,5 milioni.
I giudici dovrebbero essere circa 30.000 (più i court commissioner)In una dozzina di stati sono nominati (normalmente dal Governatore).In una ventina sono prima selezionati da una commissione e poi nominati e solo dopo un paio d’anni sottoposti a una verifica elettorale, at large, nella quale devono ottenere più voti positivi che negativi.Nei restanti stati sono eletti. In alcuni con elezioni partisan dove i candidati sono apertamente sostenuti da un partito. Di recente ci sono state roventi polemiche per i finanziamenti elettorali forniti da società che poi si troveranno in giudizio davanti ai giudici finanziati.Da tempo è invalso l’uso da parte di giudici vicini alla fine del mandato e decisi a non ricandidarsi, di dimettersi qualche mese prima della normale scadenza, in modo che il Governatore, nell’impossibilità di indire le normali primarie ed elezioni, nomini un sostituto di suo gradimento. Questo terrà il posto di giudice (acting, substitute) per un paio d’anni fino al normale election day, quando si presenterà come incumbent.I giudici restano in carica parecchi anni, mentre i DA normalmente 4.
Gli elettori normalmente confermano i giudici in carica, ma è accaduto, a Rose Bird in California e a Penny White in Tennessee, di essere cacciate dalle rispettive corti supreme grazie alle violente campagne denigratorie organizzate dai governatori che esigevano una servile conferma delle sentenze di morte
Meglio comunque non mitizzare il sistema elettorale americano in cui non sono poche le elezioni uncontested, dove si presenta un solo candidato perché nessuno ha voglia di spendere un sacco di soldi per farsi massacrare dall’incumbent. Secondo il Washington Post (07/11/2003) nelle elezioni della Camera del 2002 ben 78 seggi su 435 erano uncontested, mentre, nel 2003, lo erano 89 dei 140 seggi della Camera della Virginia.
I DA hanno nomi diversi a seconda dello stato (Commonwealth’s Attorney, State’s Attorney, County Attorney, County Prosecutor) e sono il motore di tutto il sistema processuale. Sono loro che decidono se incriminare o lasciar perdere, se scambiare una testimonianza con l’impunità, se patteggiare o andare al processo e con quanti e quali capi d’imputazione. I loro 2.341 uffici coprono una o più contee e impiegano 79.000 persone di cui 27.000 sono normali avvocati (Assistant DA) .Ogni anno fanno condannare 1.200.000 felons, di cui la metà va in prigione.
Bibliografia
Articoli del New York Times riguardanti i finanziamenti delle campagne elettorali dei giudici
Campaign Cash Mirrors a High Court’s Rulings, October 1, 2006
The Selling of the Judiciary: Campaign Cash ‘in the Courtroom’, April 15, 2008
West Virginia’s Top Judge Loses His Re-election Bid, May 15, 2008
Rendering Justice, With One Eye on Re-Election, May 25, 2008
ABAJudicial Selection Methods In The States [PDF]
BJSState court Organization, 1987-2004. october 2007
Bohm RobertA concise Introduction to Criminal Justice. Boston, Mc Grow Hill, 2007
Broken BenchNew York Times September 25, 2006
Davis Angela J.The Power and Discretion of the American Prosecutor [PDF]
Friedman LawrenceCrime and Punishment in American History, New York, Basic Books, 1993.American Law. An Introduction. Revise and Updated Edition. New York. .Norton 1998Law in America. A Short History New York, Modern Library, 2002
Schmalleger FrankCriminal Justice Today. An Introductio. 9th edition. NJ, Prentice Hall, 2008

venerdì 27 marzo 2009

Il testo della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla giustizia italiana

Trad. di A.Morgigni nella ML di MI

RISOLUZIONE INTERLOCUTORIA CM/RESDH(2009)
42Esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo concernenti l'eccessiva durata dei procedimenti giudiziari in Italia: I progressi raggiunti e le questioni in sospeso nel contesto di misure di carattere generale per garantire il rispetto delle sentenze della Corte europea dei diritti umani...Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa...Esaminate le informazioni trasmesse dalle autorità italiane sulle misure adottate1) Procedimento penale e civile:Nonostante le misure adottate, le statistiche per gli anni 2006-2007 mostrano ancora un aumento della durata dei procedimenti, in particolare, davanti ad alcune giurisdizioni (giudici di pace e corti d'appello), nonché un sostanziale arretrato in campo civile e penale (approssimativamente di circa 5,5 milioni di cause civili pendenti e di circa 3,2 milioni di procedimenti penali pendenti), e che, pertanto, deve essere trovata una soluzione definitiva al problema strutturale della lunghezza del procedimento.Si prende atto con interesse dei progressi realizzati attraverso le misure finora adottate in materia, in particolare: - Decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, che ha introdotto modifiche volte a realizzare una significativa riduzione, in cause civili in cui il comportamento dei contendenti ritardi del procedimento; - Decreto-legge n. 92 del 23 maggio 2008, convertito in legge n. 125 del 24 luglio 2008, che ha modificato il codice di procedura penale, al fine di accelerare e razionalizzare il procedimento penale; Le riforme adottate, tuttavia, mostreranno i loro risultati solo a medio termine. A tale proposito si richiama, anche in questo senso, il progetto di legge (AS 1082), attualmente pendente dinanzi al Parlamento, che mira specificamente ad accelerare la trasformazione di cause civili da riformare sostanzialmente la procedura civile con la strategia di ridurre il numero di processi; accelerare la trattazione dei processi e sviluppare l'uso di modi alternativi di risoluzione delle controversie.In diverse sentenze riguardanti i rimedi contro l'eccessiva durata del procedimento (legge n. 89/2001, c. d. Legge Pinto), la Corte europea ha ritenuto che il ritardo nel pagamento di un risarcimento alla ricorrente non fornisce adeguate forme di tutela e ha ritenuto che i ricorrenti hanno continuato ad essere vittima di una violazione del principio di "ragionevole durata dei procedimenti". I dati statistici forniti dal governo italiano mostrano, peraltro, un aumento della durata dei procedimenti dinanzi ai giudici di appello competente a trattare con la "legge Pinto" ricorsi.Il Comitato, pertanto
INVITA
le autorità italiane a proseguire attivamente i loro sforzi per garantire la rapida adozione delle misure già previste per i procedimenti civili, a prevedere e ad adottare con urgenza misure "ad hoc" per ridurre l'arretrato, civile e penale, dando priorità ai casi pendenti da più tempo ed ai casi che richiedono particolare diligenza, per fornire le risorse necessarie per garantire l'attuazione di tutte le riforme, e di proseguire l'esame di qualsiasi altra misura per migliorare l'efficienza della giustizia;
INCORAGGIA
le autorità a continuare ad attuare le attività di sensibilizzazione tra i giudici per accompagnare l'attuazione delle riforme;
INVITA
le autorità a stabilire un calendario previsto per i risultati a medio termine, al fine di valutare come procedere nelle riforme, e di adottare un metodo per l'analisi di questi risultati, al fine di apportare le necessarie rettifiche, se necessario;
INCORAGGIA
vivamente le autorità a prendere in considerazione modifiche della legge n. 89/2001 (la legge Pinto), in vista della creazione di un sistema finanziario per risolvere i problemi di ritardo nel pagamento dell'indennizzo riconosciuto, per semplificare la procedura e per estendere il campo di applicazione del rimedio prevedendo provvedimenti ordinatori per accelerare il procedimento.2) Il processo amministrativo Vanno riconosciuti i progressi realizzati a seguito della riforma per accelerare il processo amministrativo (legge n. 205 del 21 luglio 2000), che ha iniziato ad avere un effetto concreto sulla durata di tale procedimento. Si deve tenere conto del fatto che il vero problema dei tribunali amministrativi è l'arretrato, che nel 2007 ammontava a 640.000 casi pendenti in primo grado e 21.000 casi pendenti in appello. Al fine di ridurre l'arretrato, sono state adottate misure specifiche, come ad esempio :- Legge n. 133 del 6 agosto 2008 che, tra l'altro, ha diminuito il tempo limite per dichiarare estinto un processo amministrativo da 10 a 5 anni, salvo che le parti non chiedano al giudice una data di udienza, e - La più ampia applicazione delle tecnologie dell'informazione (Nuovo Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa), che dovrebbe rendere più facile identificare i tempi di estinzione del procedimento; Verranno adottate, inoltre, altre misure in materia (in particolare, la creazione di sezioni speciali provvisorie); Il Comitato, pertanto
INCORAGGIA
le autorità italiane a continuare con le loro iniziative: - Per misurare con precisione il ritardo nella definizione nei processi amministrativi; - Per adottare tutte le misure previste per ridurre ulteriormente l'arretrato;- E per valutare l'impatto sul bilancio di ogni misura adottata. 3) La procedura fallimentareE' stata introdotta una riforma con legge n. 80 del 14 maggio 2005 e con decreto legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006, sulla procedura fallimentare, che mirano, tra l'altro, ad accelerare le procedure e semplificando le diverse fasi procedurali. Sulla base delle statistiche fornite dal governo, in numeri assoluti, le istanze di fallimento presentate, come pure le dichiarazioni di fallimento, sono diminuite di circa il 40% nel 2007, (cioè dopo l'entrata in vigore della riforma). Sebbene la rapida definizione dei procedimenti desti ancora preoccupazione, la riforma ha contribuito a ridurre notevolmente le fasi di revisione e di controllo dei crediti, ora raggruppate in un'unica udienza.Nonostantre le preoccupazioni sulla durata della procedura fallimentare, la riforma non è stata ancora pienamente utilizzata perché essa si applica solo ai procedimenti introdotti dopo la sua entrata in vigore e le statistiche sono disponibili solo fino al 2007. La lunghezza in giorni del procedimento fallimentare è rimasta stabile, anche nel 2007, circa un media 2003-2007 di 3300 giorni (vale a dire circa 9 anni). I procedimenti pendenti prima dell'entrata in vigore della riforma, ai quali la riforma non si applica, continuano pertanto ad essere colpiti da questa eccessiva durata.Il Comitato, pertanto
INVITA
le autorità italiane a proseguire nei loro sforzi per garantire che la riforma della procedura fallimentare contribuisca pienamente alla accelerazione dei processi fallimentari, per valutare gli effetti della riforma, e ad intervenire al fine di adottare eventuali ulteriori misure necessarie per garantire l'efficacia del processo fallimentare nonché a prendere tutte le misure necessarie per accelerare i procedimenti pendenti ai quali la riforma non si applica. 4) Le misure per migliorare l'efficienza del sistema giudiziario Sono state adottate misure volte a migliorare la struttura organizzativa del sistema giudiziario (Decreto-legge n. 143 del 16 settembre 2008, l'aumento del numero di magistrati ordinari, e di procedure disciplinari nei confronti di magistrati), così come il fatto che entro l'attuale quadro giuridico, alcuni tribunali di diverse parti del paese hanno già raggiunto ottimi risultati in termini di riduzione dei ritardi e accelerare le procedure, migliorando la loro organizzazione e la gestione del lavoro. Il ministero della giustizia sta continuando i suoi sforzi per sviluppare l'applicazione delle tecnologie di informatizzazione in tutti gli uffici giudiziari, in particolare mediante l'introduzione del processo civile elettronico (Processo civile telematico).Il Comitato
INVITA
le autorità a garantire la diffusione di queste buone pratiche anche ad altri tribunali, ad estendere qualsiasi misura organizzativa adottata, diffondendo l'utilizzazione delle tecnologie informatiche per tutte le giurisdizioni, e ad adottare ulteriori misure per rendere ancor più responsabile ed efficace il comportamento di tutti gli operatori nell'ambito del sistema giudiziario. In considerazione di quanto sopra, il Comitato dei Ministri
DECIDE
di riprendere in considerazione dei progressi compiuti, al più tardi: - alla fine del 2009 per i procedimenti amministrativi, al fine di considerare la possibilità di chiudere l'esame dei casi in questione; - alla metà del 2010 per i processi civili, penali, e la procedura fallimentare;
INVITAle autorità italiane a mantenere il Comitato dei Ministri informato di tutti gli sviluppi al fine di garantire un costante monitoraggio dei progressi, se necessario, attraverso incontri bilaterali tra le autorità e il Segretariato.

martedì 24 marzo 2009

Scompare Bruno Fabi Magistrato e filosofo

http://ilrestodelcarlino.ilsole24ore.com/macerata/2009/03/24/160344-morto_filosofo_bruno_fabi.shtml

Aveva 92 anni. Fu anche sostituto procuratore generale in Cassazione. Allievo del filosofo Ugo Spirito, Fabi è l’autore del saggio «Il tutto e il nulla», pubblicato nel 1952. I funerali oggi nella cattedrale camerinense
Camerino, 24 marzo 2009 - Nella sua abitazione di via Betti è morto Bruno Fabi, 92 anni, già sostituto procuratore generale in Cassazione. Letterato e filosofo, ha pubblicato saggi, liriche e racconti. Allievo del filosofo Ugo Spirito, Fabi è l’autore del saggio «Il tutto e il nulla», pubblicato nel 1952, con la prefazione del suo maestro. Di recente aveva scritto 'Delirium - Diario d’inganno', un romanzo breve sospeso fra la realtà cosmica e la realtà dell’uomo.

Laureato in giurisprudenza all’Università di Camerino, dove poi ha anche insegnato come professore di diritto romano, Fabi è stato a lungo magistrato, ricoprendo la carica di avvocato generale dello Stato e andando in pensione come procuratore generale onorario della Corte Suprema di Cassazione. Aveva ricevuto il titolo onorifico di Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica.

Con l’opera filosofica 'Il tutto e il nulla', Fabi ha cercato di capovolgere l’assunto hegeliano, dimostrando che tutto ciò che è reale è irrazionale e tutto che è irrazionale è reale. Fabi ha influenzato a livello internazionale una parte del pensiero contemporaneo, indirizzando anche molta produzione letteraria che al suo sistema si ispira. Dal suo saggio è nato anche il 'Manifesto dell’Irrazionalismo Sistematico', allo scopo di divulgare sul piano filosofico-artistico-culturale la filosofia dell’irrazionale e il motto del suo fondatore che recta 'Tutto ciò che è reale è irrazionale'.

Bruno Fabi era membro dell’associazione Eugius, costituita da 151 scrittori-giudici (tra cui Ugo Betti) allo scopo di costruire una nuova società basata sull’umanesimo artistico e sulla solidarietà umana. I funerali oggi alle 14.30 nella cattedrale di Camerino.

giovedì 19 febbraio 2009

Spagna, i magistrati contro il governo Zapatero

Storico sciopero dei magistrati in Spagna contro il governo del premier socialista Josè Luis Zapatero: oltre la metà dei 4.400 togati iberici per la prima volta si sono astenuti dal lavoro.
Motivo dello sciopero chiedere una profonda riforma e la modernizzazione del sistema giudiziario del Paese, sempre più lento e inefficace.La protesta dei magistrati, definita «senza base legale» dal Consiglio generale del potere giudiziario (Cgpj, il Csm spagnolo), in quanto i giudici costituiscono un potere dello Stato, ha teso ulteriormente i rapporti fra governo socialista e opposizione già avvelenati dall'inchiesta del giudice Baltasar Garzon su una presunta tangentopoli a Madrid e Valencia che coinvolgerebbe ambienti del Partido Popular.
Il leader del Pp Mariano Rajoy ha chiesto in parlamento le dimissioni di Bermejo - cui Zapatero ha confermato l'appoggio -, che ha seccamente respinto la richiesta di dimissioni del Pp, che lo vede responsabile anche del degrado e della lentezza del sistema giudiziario, con gli attuali 2,5 milioni di procedimenti non risolti. La tensione fra governo e opposizione sta tornando sulla giustizia a livelli di scontro dimenticati dalle politiche del marzo 2008.
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Una postillina : ovviamente siamo in piena sintonia con i colleghi spagnoli ,ma all'ANM non fischiano un pò le orecchie ? O è meglio una bella puntata di Annozero o Ballarò ?