".... Il giudice è invece tenuto a verificare complessivamente la ragionevolezza del criterio seguito dall’amministrazione e la concreta attuazione di questo con riferimento al soggetto che ne lamenta il mancato rispetto. Pertanto, è possibile cogliere i sintomi di detto vizio nei casi nei quali, dalla documentazione in atti, risulti con evidenza che i punteggi assegnati o siano frutto di elementari errori oppure, come accade più spesso, costituiscano il risultato di criteri impropri o corretti e malamente applicati, in sostanza volti alraggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei alle funzioni da conferire (così da, da ultimo, TAR Lazio,sez. II, sentenza n. 12953/2007, la quale richiama Cons. St., IV, 31 maggio 2007 n. 2868)".
E così il Tar del Lazio ,con sentenza n. 3526/2008 (che può essere consultata dal sito della Giustizia amministativa ) ha annullato le nomine al massimario della Cassazione ,che lo stesso Presidente della III Commissione del CSM ,Mario Fresa così espressamente descriveva:
"La lista dei 23, che ne è uscita fuori, è dunque il frutto di un rifiuto avverso ogni logica di appartenenza, rifiuto poi condiviso anche da parte di altri componenti della Commissione. Le iniziali, forti divergenze sono via via venute meno proprio in forza dello studio accurato delle professionalità valutate e sono sicuro che vi sia stato un progresso nella difficile strada del miglioramento del sistema del governo autonomo della magistratura.
Come spesso accade, le divergenze, anche aspre, non sono state inutili, ma hanno consentito di raggiungere un risultato qualitativamente migliore ..".
Come spesso accade, le divergenze, anche aspre, non sono state inutili, ma hanno consentito di raggiungere un risultato qualitativamente migliore ..".
Così non è proprio sembrato al giudice amministrativo ,che ha riconosciuto le buone ragioni di quanti sono stati impropriamente pretermessi a tutto vantaggio,tra l'altro, anche di colleghi molto più giovani ,ma certamente molto più "idonei".
Conta adesso o no un giudizio così netto di illegittimità assoluta ,quale quello espresso dal TAR del Lazio ,dei criteri fin qui adottati ?
Non è ora di voltare pagina ed adottare finalmente un criterio oggettivo e verificabile valido per tutti ?
Continuiamo a sostenere che solo l'integrale pubblicità del curriculum professionale di ogni magistrato possa e debba soddisfare quei criteri minimi di trasparenza e di imparzialità che oggi i magistrati invocano,per tutti.
A proposito ,troveremo la sentenza del TAR anche su qualche sito di corrente ?
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