giovedì 5 febbraio 2009

l'ANM sulle intercettazioni : così di fatto le intercettazioni sono eliminate

Associazione Nazionale Magistrati


L’ANM SUGLI EMENDAMENTI DEL GOVERNO SULLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE

L’Associazione Nazionale Magistrati esprime netta contrarietà alle proposte di modifica presentate dal Governo in materia di intercettazioni e ribadisce le osservazioni formulate nei suoi precedenti documenti sul disegno di legge.

Le radicali modifiche proposte vanificano di fatto, per la quasi totalità dei reati, la possibilità di utilizzare un fondamentale e insostituibile strumento di indagine.

Il requisito dei “gravi indizi di colpevolezza”, che presuppone un quadro probatorio identico a quello necessario per le misure cautelari personali, snatura l’istituto e lo trasforma da mezzo di ricerca della prova a strumento praticamente inutile. In sostanza non sarà più possibile utilizzare le intercettazioni per la ricerca e la individuazione dei colpevoli di gravi reati, ma solo per acquisire elementi di conferma di una responsabilità già individuata con un grado di probabilità che potrebbe giustificare, addirittura, la custodia cautelare.

Nei procedimenti contro ignoti, quelli nei quali lo strumento delle investigazioni tecniche si è spesso rivelato decisivo, l’unica intercettazione possibile sarà quella dell’utenza della persona offesa e solo con il consenso di quest’ultima.

La durata massima delle intercettazioni fissata in soli 45 giorni, eccezionalmente prorogabili fino a 60, è irragionevole. La inderogabile interruzione delle intercettazioni alla scadenza di un termine così ridotto, anche quando in ipotesi l’attività criminale sia ancora in corso di esecuzione, non ha alcuna giustificazione logica.

Del tutto irrazionale è anche la completa equiparazione, sul piano dei requisiti, tra le intercettazioni telefoniche e la acquisizione dei tabulati delle comunicazioni o l’effettuazione delle riprese visive in luoghi pubblici.

Si tratta, come è noto, di strumenti di indagine di grande utilità investigativa, ma che non possono essere parificati alle intercettazioni, in quanto la loro invasività nella sfera privata delle persone è decisamente inferiore. E’ paradossale che un privato possa effettuare, in ogni caso e senza limiti, riprese visive in locali pubblici, come banche, uffici postali o esercizi commerciali, mentre le forze dell’ordine e la magistratura potranno farlo solo quando l’autore del fatto è già stato individuato e per soli sessanta giorni.

Tali disposizioni varrebbero anche per le indagini di criminalità organizzata e terrorismo, con il paradossale effetto di prevedere, per questi reati, requisiti più stringenti per l’acquisizione di un tabulato di quelli richiesti per un’intercettazione.

L’Associazione Nazionale Magistrati ribadisce che la limitazione delle intercettazioni ambientali ai luoghi nei quali “vi è fondato motivo di ritenere” che “si stia svolgendo l’attività criminosa”, per tutti i reati e persino per i delitti di criminalità organizzata e terrorismo, rischia di arrecare un danno irreparabile all’attività di contrasto alle organizzazioni criminali da parte delle forze dell’ordine e della magistratura.

Infine, attribuire al tribunale con sede nel capoluogo del distretto e in composizione collegiale, non soltanto la competenza per autorizzare le attività di intercettazione, ma anche quella per la convalida dei provvedimenti di urgenza, le proroghe, l’autorizzazione ad acquisire i tabulati, rischia di creare insuperabili problemi organizzativi, in assenza di qualsiasi intervento sulla geografia giudiziaria, pure sollecitato più volte dalla ANM.

Roma, 4 febbraio 2009

Nessun commento: