martedì 1 gennaio 2008

La sentenza Dupuis del 2007 su intercettazioni e libertà di cronaca giudiziaria


Pubblichiamo,sopratutto ci sembra a beneficio di molti colleghi più o meno illustri che non sembrano seguire molto l'evoluzione della giurisprudenza europea, il testo della sentenza Dupuis del giugno 2007 ,un forte richiamo ,oggi quanto mai attuale , ai diritti di libertà di espressione ,di critica e di cronaca.
Anche qui "Controcorrente" con sobrietà e senza deferenze per nessuno .
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SENTENZA N. 0 DEL 07/06/2007
(DUPUIS C. FRANCIA) LIBERTA' DI ESPRESSIONE - PUBBLICAZIONE DI ATTI PROCESSUALI COPERTI DAL SEGRETO ISTRUTTORIO


Due giornalisti erano stati condannati in Francia per la pubblicazione nel 1996 di un libro intitolato “Les Oreilles du Président”, nel quale si raccontava di un sistema illegale di intercettazione orchestrato dagli alti vertici dell’Eliseo contro numerosi personaggi della società francese tra il 1983 e il 1986. Tale caso era stato oggetto dell’attenzione dei media allorquando negli anni ’90 venne pubblicata sulla stampa una lista di 2000 persone che erano state sottoposte a illecita sorveglianza. Nel 1993 venne poi aperto nei confronti di G.M., un collaboratore del Presidente Mitterrand, un procedimento penale. Con l’uscita del suddetto libro, costui denunciò in sede penale i suoi autori, accusandoli di aver utilizzato – addirittura allegandolo in appendice - materiale sottratto illegalmente dagli atti giudiziari (dichiarazioni rese al giudice istruttore e brogliacci di intercettazioni). Il Tribunale di Parigi decretò che il materiale utilizzato era in effetti documentazione agli atti del processo penale coperto dal segreto istruttorio e condannò i due giornalisti ad una pena pecuniaria.
Investita del caso, la Corte europea ha ritenuto sproporzionata la condanna. In particolare, la Corte ha ritenuto preminente l’interesse pubblico a conosce di quello che era stato un affare di stato, acquisendo certe informazioni – anche riguardanti il processo penale - sulle illegali intercettazioni subite da noti personaggi. La Corte, pur ritenendo legittima la protezione della segretezza delle indagini, ha rilevato che al momento dell’uscita del libro, era già noto che G.M. era stato inquisito e il governo francese non aveva dimostrato come la discovery delle informazioni riservate avesse arrecato a costui una lesione al suo diritto alla presunzione di innocenza , posto che la condanna era seguita 10 anni dopo.

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Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo del 7 giugno 2007

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE DUPUIS ET AUTRES c. FRANCE

(Requête n. 1914/02)

ARRÊT STRASBOURG 7 juin 2007

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Dupuis et autres c. France,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. B.M. ZUPANCIC, président,

C. BIRSAN,

J.-P. COSTA,

Mmes E. FURA-SANDSTRÖM,

A. GYULUMYAN,

M. DAVID THOR BJÖRGVINSSON,

Mme I. BERRO-LEFEVRE, juges,

et de M. S. NAISMITH, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 mai 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 1914/02) dirigée contre la République française et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Jérôme Dupuis et Jean-Marie Pontaut, ainsi que la société de droit français Librairie Arthème Fayard (« les requérants »), ont saisi la Cour le 17 décembre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants sont représentés par Me C. Waquet, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3. Le 26 août 2005, la requête a été communiquée au Gouvernement. Compte tenu des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, il a également été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4. Par un décret du 17 mars 1982, une « Mission de coordination, d'information et d'action contre le terrorisme » fut créée. Cette « cellule anti-terroriste » de l'Elysée fut mise en place de 1983 à mars 1986 à la présidence de la République française et se livra à des écoutes téléphoniques ainsi qu'à des enregistrements.

5. En novembre 1992, un hebdomadaire publia une note manuscrite datée du 28 mars 1983 et portant l'en-tête de la présidence de la République dont certains signes révélaient que des écoutes téléphoniques avaient été notamment organisées sur les lignes de certains journalistes et avocats.

La même année, des journaux publièrent la liste des personnes qui avaient été écoutées.

6. L'affaire fut fortement médiatisée et une information fut ouverte en février 1993.

Dans le cadre de cette procédure, G.M., directeur adjoint du cabinet du président de la République à l'époque des écoutes, fut mis en examen du chef d'atteinte à la vie privée d'autrui.

7. Le 25 janvier 1996, quelques jours après le décès du président Mitterrand, les éditions Arthème Fayard publièrent l'ouvrage rédigé par les requérants, tous deux journalistes, intitulé Les oreilles du Président, qui décrivait le fonctionnement des écoutes au sein de l'Elysée.

8. Le 1er février 1996, G.M. déposa plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de MM. Pontaut et Dupuis des chefs de recel de documents provenant d'une violation du secret professionnel, recel de violation du secret professionnel et recel de vol. Dans le cadre de sa plainte, G.M. releva que l'annexe 1 du livre était constituée par six « fac-similés d'écoutes » identiques aux documents figurant en procédure et que les trois autres annexes (liste de personnes écoutées) puisaient également leur substance dans celle-ci. Il cita également trente-six passages de l'ouvrage qui reproduisaient les déclarations faites devant le magistrat instructeur par les personnes mises en examen ou les témoins et consignées par procès verbal.

9. Dans le cadre de la procédure d'instruction, les requérants contestèrent avoir obtenu leurs informations de manière illégale. Ils refusèrent de révéler leurs sources et firent valoir que nombre des personnes entendues par le juge avaient ensuite révélé publiquement la teneur de leurs déclarations. S'agissant des fac-similés d'écoutes et du contenu des procès verbaux, les requérants soutinrent que ceux-ci avaient circulé auprès des journalistes bien avant l'ouverture de l'instruction.

10. Par un jugement du 10 septembre 1998, le tribunal de grande instance de Paris jugea que tant les fac-similés que les extraits de procès verbaux trouvaient leur origine dans le dossier d'instruction auquel ne pouvait avoir accès que des personnes tenues au secret de l'instruction ou au secret professionnel. Le tribunal jugea que, quel que soit le cheminement des pièces litigieuses, celles-ci ne pouvaient être parvenues dans les mains des requérants qu'à l'aide d'une infraction. Selon le tribunal, cette situation ne pouvait être ignorée par des journalistes expérimentés. Constatant que le délit de recel était caractérisé en tous ses éléments, le tribunal déclara MM. Pontaut et Dupuis coupables du délit de recel de violation du secret de l'instruction ou du secret professionnel sur le fondement des articles 226-13, 226-31, 321-1 et 321-9 à 321-12 du code pénal et les condamna chacun à une peine de 5 000 francs français (FRF) d'amende (soit 762,25 euros (EUR)). En outre, ledit tribunal les condamna solidairement à payer 50 000 FRF (soit 7 622,50 EUR) de dommages-intérêts et déclara la Librairie Arthème Fayard civilement responsable. L'ouvrage des requérants continua à être publié et aucun exemplaire ne fut saisi.

11. Les requérants interjetèrent appel. Invoquant notamment la violation des articles 6 § 2 et 10 de la Convention, ils contestèrent la nécessité de leur condamnation au regard de la Convention.

12. Par un arrêt du 16 juin 1999, la cour d'appel de Paris confirma la condamnation notamment par les motifs suivants :

« (...) Par leur nombre, leur diversité et leur précision les sources utilisées par les prévenus démontrent qu'ils ont été en possession matérielle de reproductions des pièces d'instruction, de simples transcriptions ou de comptes rendus oraux étant insusceptibles de permettre le caractère systématique de l'exploitation qu'ils ont faite du contenu du dossier (...) Dès lors les prévenus n'ont pu obtenir les documents que par la voie de personnes associées à la procédure lesquelles se divisent en deux groupes. Le premier est lié par le secret de l'instruction (magistrat, greffier, policier ...) dont la violation constitue un délit. Le second est constitué par les personnes qui peuvent obtenir des copies de pièces mais qui ne sont pas tenues par le secret de l'instruction. Il s'agit des avocats et des parties elles-mêmes. (...) Il résulte de ces dispositions claires et cohérentes que le respect de certaines modalités du secret de l'instruction est une composante du respect du secret professionnel. Sans aucun doute ce dernier ne doit pas faire préjudice aux droits de la défense. (...) Ainsi la provenance des documents utilisés par les prévenus était nécessairement délictuelle, la qualification exacte du délit étant sans effet sur la nature illicite de l'origine qui est le fondement nécessaire et suffisant de l'élément légal du recel, ce que confirme la jurisprudence de la Cour de cassation. (...) »

13. S'agissant de l'article 10 de la Convention, la cour d'appel jugea que :

« Même si le contenu matériel du recel présente le caractère particulier d'être constitué par des actes d'instruction il convient tout d'abord de faire observer que le délit de recel prévu à l'article 321-1 du code de procédure pénale est une incrimination d'usage courant. (...) Ainsi même si les poursuites ayant la configuration actuelle peuvent être peu nombreuses elles sont fondées sur des textes clairs et connus et il n'y a pas d'aléa dans leurs conditions d'application.

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 10 précité l'exercice de la liberté d'expression peut être soumis à des restrictions notamment pour protéger la réputation et les droits d'autrui et pour garantir 'l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire'.

Il est constant qu'en se procurant une quantité de pièces couvertes par le secret dans une procédure où [G.M.] était mis en examen les prévenus portaient atteinte à sa vie personnelle et à ses droits de la défense comme personne mise en examen. Cette démarche établissait en même temps la méconnaissance volontaire des règles de fonctionnement de l'institution judiciaire. De surcroît la publication qui était l'objectif reconnu par MM. Pontaut et Dupuis, ne pouvait que mettre en cause la présomption d'innocence dont doit bénéficier toute personne poursuivie.

(...) Obliger au respect des règles fondamentales du fonctionnement des juridictions et des pratiques des auxiliaires de justice concourt au maintien des caractères démocratiques de la société. A ce titre, les règles sur le respect du secret de l'instruction comme celui du secret professionnel permettent de protéger cette instance de trop fortes pressions comme elles protègent également des intérêts essentiels des protagonistes de la procédure.

Dès lors, les limites auxquelles est soumise la liberté d'expression sont nécessaires d'autant d'une part qu'il n'est pas établi que les contraintes exercées en la cause aient nui de réelle façon à l'information de l'opinion compte tenu des articles parus sur le sujet. Et d'autre part qu'il n'est pas plus établi que la justice se soit trouvée dans une impossibilité de fonctionner dont il aurait fallu informer cette opinion. »

14. Les requérants se pourvurent en cassation.

15. Par un arrêt du 19 juin 2001, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi.

16. La Cour de cassation rejeta le moyen par lequel les requérants alléguaient notamment la violation de l'article 6 § 2 de la Convention comme suit :

« Attendu que, pour retenir la culpabilité des prévenus qui contestaient avoir obtenu les informations de façon illégale, mais refusaient de révéler leurs sources, la cour d'appel relève que l'ouvrage comporte des fac-similés d'écoutes téléphoniques qui sont la reproduction exacte de fiches consignées dans la procédure suivie par le juge d'instruction, ainsi que des extraits de procès-verbaux de déclarations dressés par ce magistrat ; que les juges ajoutent qu'en l'absence de tout élément permettant d'accréditer l'hypothèse d'une divulgation accidentelle, son auteur ne peut être qu'un professionnel, tenu au secret, qu'il s'agisse d'une personne soumise au secret de l'instruction, ou d'un avocat tenu au secret professionnel en vertu de l'article 160 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; qu'ils en déduisent que, quel que soit le cheminement des pièces litigieuses, celles-ci n'ont pu parvenir entre les mains des prévenus qu'à l'aide d'une infraction ; qu'ils relèvent que cette situation ne pouvait être ignorée de journalistes expérimentés ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, déduits d'une appréciation souveraine des circonstances de la cause, la cour d'appel, qui a caractérisé la détention et la publication, en connaissance de cause, par les prévenus, de photocopies de pièces issues d'une instruction en cours, a justifié sa décision ; (...) »

17. La Cour rejeta également le moyen par lequel les requérants invoquaient la violation de l'article 10 de la Convention, faisant valoir que le seul fait que les écoutes téléphoniques décrites dans le livre faisaient l'objet d'une information judiciaire n'était pas suffisant pour justifier l'atteinte portée à leur liberté d'expression et que leur condamnation ne répondait à aucune nécessité pour les motifs suivants :

« Attendu que, pour rejeter le grief pris d'une violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève que la matière essentielle de l'ouvrage litigieux est constituée par le contenu même du dossier de l'information en cours, que le livre reproduit en particulier de nombreux passages d'auditions de personnes entendues par le juge d'instruction, et que ces éléments ont nourri de façon détaillée l'exposé des auteurs sur le fonctionnement du système d'écoutes mis en place à la Présidence de la République ; que les juges précisent que les prévenus se sont trouvés en possession d'informations confidentielles sur [G.M.] auxquelles ils n'avaient aucun droit d'accès, ce qui heurtait un intérêt légitime de celui-ci ; qu'ils ajoutent que les limites auxquelles est soumise la liberté d'expression sont nécessaires d'autant qu'il n'est pas établi que les contraintes exercées en la cause aient nui de réelle façon à l'information de l'opinion et que la justice se soit trouvée dans une impossibilité de fonctionner dont il aurait fallu informer cette opinion ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que les prévenus ont été poursuivis pour avoir divulgué le contenu demeuré confidentiel de pièces issues d'une information en cours, mesure justifiée par les impératifs de protection des droits d'autrui, au nombre desquels figure la présomption d'innocence, par la préservation d'informations confidentielles, ainsi que par la garantie de l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

(...)

Attendu qu'en allouant des dommages-intérêts à la partie civile, au motif que la publication, par les prévenus, d'informations confidentielles la concernant, a directement concouru au dommage qu'elle a subi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 2 du code de procédure pénale. »

18. Par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 9 novembre 2005, G.M fut condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 EUR d'amende.

II. DROIT INTERNE PERTINENT

19. Les dispositions pertinentes du code pénal sont les suivantes :

Article 226-13

« La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

Article 321-1

« Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit. Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. »




20. La Recommandation Rec(2003)13 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe aux Etats membres, sur la diffusion d'informations par les médias en relation avec les procédures pénales, se lit ainsi :

« (...)

Rappelant que les médias ont le droit d'informer le public eu égard au droit de ce dernier à recevoir des informations, y compris des informations sur des questions d'intérêt public, en application de l'article 10 de la Convention, et qu'ils ont le devoir professionnel de le faire ;

Rappelant que les droits à la présomption d'innocence, à un procès équitable et au respect de la vie privée et familiale, garantis par les articles 6 et 8 de la Convention, constituent des exigences fondamentales qui doivent être respectées dans toute société démocratique ;

Soulignant l'importance des reportages réalisés par les médias sur les procédures pénales pour informer le public, rendre visible la fonction dissuasive du droit pénal et permettre au public d'exercer un droit de regard sur le fonctionnement du système judiciaire pénal ;

Considérant les intérêts éventuellement conflictuels protégés par les articles 6, 8 et 10 de la Convention et la nécessité d'assurer un équilibre entre ces droits au regard des circonstances de chaque cas individuel, en tenant dûment compte du rôle de contrôle de la Cour européenne des Droits de l'Homme pour garantir le respect des engagements contractés au titre de la Convention ;

(...)

Désireux de promouvoir un débat éclairé sur la protection des droits et intérêts en jeu dans le cadre des reportages effectués par les médias sur les procédures pénales, ainsi que de favoriser de bonnes pratiques à travers l'Europe, tout en assurant l'accès des médias aux procédures pénales ;

(...)

Recommande, tout en reconnaissant la diversité des systèmes juridiques nationaux en ce qui concerne les procédures pénales, aux gouvernements des Etats membres :

1. de prendre ou de renforcer, le cas échéant, toutes mesures qu'ils considèrent nécessaires en vue de la mise en œuvre des principes annexés à la présente recommandation, dans les limites de leurs dispositions constitutionnelles respectives,

2. de diffuser largement cette recommandation et les principes qui y sont annexés, en les accompagnant le cas échéant d'une traduction, et

3. de les porter notamment à l'attention des autorités judiciaires et des services de police, et de les mettre à la disposition des organisations représentatives des juristes praticiens et des professionnels des médias.

Annexe à la Recommandation Rec(2003)13 - Principes concernant la diffusion d'informations par les médias en relation avec les procédures pénales

Principe 1 - Information du public par les médias

Le public doit pouvoir recevoir des informations sur les activités des autorités judiciaires et des services de police à travers les médias. Les journalistes doivent en conséquence pouvoir librement rendre compte de et effectuer des commentaires sur le fonctionnement du système judiciaire pénal, sous réserve des seules limitations prévues en application des principes qui suivent.

Principe 2 - Présomption d'innocence

Le respect du principe de la présomption d'innocence fait partie intégrante du droit à un procès équitable.

En conséquence, des opinions et des informations concernant les procédures pénales en cours ne devraient être communiquées ou diffusées à travers les médias que si cela ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence du suspect ou de l'accusé.

(...)

Principe 6 - Information régulière pendant les procédures pénales

Dans le cadre des procédures pénales d'intérêt public ou d'autres procédures pénales attirant particulièrement l'attention du public, les autorités judiciaires et les services de police devraient informer les médias de leurs actes essentiels, sous réserve que cela ne porte pas atteinte au secret de l'instruction et aux enquêtes de police et que cela ne retarde pas ou ne gêne pas les résultats des procédures. Dans le cas des procédures pénales qui se poursuivent pendant une longue période, l'information devrait être fournie régulièrement.

(...) »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

21. Les requérants se plaignent de ce que leur condamnation ne reflète pas un besoin social impérieux et viole par conséquent leur droit à la liberté d'expression. Ils en veulent pour preuve que ce n'est pas le ministère public qui se trouve à l'origine de la plainte. Les requérants font en outre valoir que le livre litigieux ne remettait nullement en cause la présomption d'innocence de G.M., dont nul n'ignorait qu'il avait été mis en examen. Ils invoquent à cet égard leur droit de diffuser des informations dans le cadre d'une affaire d'Etat et font valoir que le débat public portait sur l'exercice du pouvoir, ses dérives et son contrôle, et existait déjà avant la publication du livre, lequel n'avait pas pour but de freiner l'enquête. Les requérants invoquent l'article 10 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique (...) à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, (...) ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »

22. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

A. Sur la recevabilité

23. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

1. Thèses des parties

a) Les requérants

24. Les requérants font notamment valoir que l'ingérence n'était nullement nécessaire. Selon eux, comme tout secret, le secret de l'instruction ne vise que les participants à l'instruction, mais nullement les parties. La révélation n'est pas interdite et aucun fait n'a de vocation particulière à n'être connu de personne.

25. Par ailleurs, ils estiment ne pas avoir porté atteinte à la protection des droits d'autrui. Même si l'affaire n'était pas encore jugée lorsque l'ouvrage est paru, l'information était ouverte depuis trois ans et il fallut encore attendre dix ans pour que l'affaire soit jugée par le tribunal correctionnel de Paris. Dans un tel contexte, la parution d'un livre pour exprimer une nouvelle fois ce qui constituait une affaire d'Etat, alors que la justice était particulièrement lente, ne portait atteinte à aucun principe fondamental et surtout pas au secret de l'instruction. Lorsque l'instruction connaît une si longue durée et que les témoignages, preuves et éléments ont eu le temps de disparaître, il est au contraire salutaire et conforme à l'intérêt de la démocratie que des journalistes d'investigation dévoilent ce que leur enquête a permis de découvrir. En l'espèce, il ne s'agissait plus de protéger des preuves, mais au contraire d'éviter qu'elles ne disparaissent en révélant sur la place publique ce que la justice avait des difficultés à mettre à jour.

26. A cet égard, l'intérêt de G.M. devait s'effacer devant l'intérêt général et il ne saurait être soutenu qu'il aurait été porté atteinte à son droit à la présomption d'innocence de manière telle que les juges correctionnels n'auraient pu bénéficier, dix ans plus tard, de leur entière liberté d'appréciation s'agissant de sa culpabilité.

b) Le Gouvernement

27. Le Gouvernement ne conteste pas que la condamnation des requérants pour délit de recel du secret de l'instruction ou du secret professionnel constitue une ingérence dans leur droit à la liberté d'expression. Selon lui, l'ingérence était prévue par la loi, à savoir par les articles 226-13 et 321-1 du code pénal, qui remplissent les conditions d'accessibilité et de prévisibilité exigées par la Cour (Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, CEDH 1999-I). Il estime cependant que l'ingérence constituait une mesure nécessaire dans une société démocratique à la protection de la réputation des droits d'autrui et pour garantir l'autorité et l'impartialité de l'autorité judiciaire. Sans contester le fait que l'ouvrage des requérants avait pour objet d'informer le public sur une affaire d'Etat qui intéressait l'opinion publique, il considère qu'il a porté atteinte à la présomption d'innocence de G.M. La publication quelques jours après la mort de François Mitterrand lui a donné un certain impact commercial et médiatique, renforçant le préjudice subi par G.M. L'affaire était par ailleurs très sensible et l'ouvrage reproduisait très exactement plusieurs pièces versées au dossier.

28. Selon le Gouvernement l'ingérence était par ailleurs proportionnée au but poursuivi. L'interdiction de produire des documents émanant d'un dossier d'instruction est limitée à la période de l'instruction proprement dite, ne couvre que les actes de recel et de divulgation des pièces mêmes du dossier et n'interdit donc aucunement aux journalistes de communiquer des informations sur une affaire en cours d'instruction ou de se livrer à leurs propres investigations, interroger des parties à la procédure, les témoins, les avocats ou encore commenter de manière critique l'activité judiciaire.

29. Le Gouvernement considère enfin que le cas d'espèce doit être distingué de l'affaire Fressoz et Roire précitée. Le secret de l'instruction et le respect de la présomption d'innocence qui protègent des intérêts collectifs et publics ne sauraient être mis sur le même pied que le secret fiscal, qui protège des intérêts purement privés. Par ailleurs, les juridictions françaises ont suffisamment motivé leurs décisions après un examen précis. Le droit à l'information du public sur l'affaire des écoutes de l'Elysée n'a pas été entravé, la publication de l'ouvrage s'est poursuivie et ses exemplaires n'ont pas été saisis alors que l'information du public était largement assurée, par ailleurs, par les médias. En outre, les requérants ont été condamnés à une « peine de principe », fort éloignée du maximum encouru.

2. Appréciation de la Cour

30. La Cour relève que les requérants ont été condamnés au paiement d'une amende et de dommages-intérêts, en raison de l'utilisation et de la reproduction d'éléments du dossier d'instruction dans leur livre. Il n'est pas contesté que les requérants ont subi une « ingérence » dans l'exercice de leur droit à la liberté d'expression au sens de l'article 10 de la Convention. Pareille immixtion enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l'article 10. Il y a donc lieu de déterminer si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard dudit paragraphe et « nécessaire, dans une société démocratique ».

a) « Prévue par la loi »

31. La Cour relève que les infractions pour lesquelles les requérants ont été poursuivis trouvaient, à l'instar des sanctions prononcées, leur fondement dans le code pénal. Par ailleurs, les requérants ne mettent pas en cause le caractère prévisible et accessible des dispositions légales applicables. L'ingérence était donc prévue par la loi.

b) But légitime

32. La Cour relève que les juridictions internes ont fondé leurs décisions sur la violation du secret professionnel ou de l'instruction. L'ingérence avait donc notamment pour but de garantir le respect du droit d'une personne qui, n'ayant pas encore été jugée, était présumée innocente. Elle avait aussi pour but une bonne administration de la justice en évitant toute influence extérieure sur le cours de celle-ci. Ces buts correspondent à la protection de « la réputation et des droits d'autrui » et à la garantie de « l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire », dans la mesure où cette dernière garantie a été interprétée comme englobant les droits dont les individus jouissent à titre de plaideurs en général (Ernst et autres c. Belgique, no 33400/96, § 98, 15 juillet 2003).

Partant, la Cour considère que les motifs invoqués par les juridictions internes se concilient avec le but légitime de protéger le droit de G.M. à un procès équitable dans le respect de la présomption d'innocence.

c) « Nécessaire dans une société démocratique »

i. Rappel des principes généraux

33. La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et les garanties à accorder à la presse revêtent donc une importance particulière (voir, entre autres, les arrêts Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, série A no 298, p. 26, § 37 ; Worm c. Autriche du 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, pp. 1550-1551, § 47 ; Fressoz et Roire, précitée, § 45)

34. La presse joue un rôle éminent dans une société démocratique : si elle ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d'autrui ainsi qu'à la nécessité d'empêcher la divulgation d'informations confidentielles, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général (De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil 1997-I, pp. 233-234, § 37 ; Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 62, CEDH 1999 III ; Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, § 43-45, CEDH 2001 III ; Tourancheau et July c. France, no 53886/00, § 65, 24 novembre 2005).

35. En particulier, on ne saurait penser que les questions dont connaissent les tribunaux ne puissent, auparavant ou en même temps, donner lieu à discussion ailleurs, que ce soit dans des revues spécialisées, la grande presse ou le public en général. A la fonction des médias consistant à communiquer de telles informations et idées s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir. Toutefois, il convient de tenir compte du droit de chacun de bénéficier d'un procès équitable tel que garanti à l'article 6 § 1 de la Convention, ce qui, en matière pénale, comprend le droit à un tribunal impartial (Tourancheau et July, précité, § 66). Comme la Cour l'a déjà souligné, « les journalistes doivent s'en souvenir qui rédigent des articles sur des procédures pénales en cours, car les limites du commentaire admissible peuvent ne pas englober des déclarations qui risqueraient, intentionnellement ou non, de réduire les chances d'une personne de bénéficier d'un procès équitable ou de saper la confiance du public dans le rôle tenu par les tribunaux dans l'administration de la justice pénale » (ibidem ; Worm, précité, § 50).

36. D'une manière générale, la « nécessité » d'une quelconque restriction à l'exercice de la liberté d'expression doit se trouver établie de manière convaincante. Certes, il revient en premier lieu aux autorités nationales d'évaluer s'il existe un « besoin social impérieux » susceptible de justifier cette restriction, exercice pour lequel elles bénéficient d'une certaine marge d'appréciation. Lorsqu'il y va de la presse, comme en l'espèce, le pouvoir d'appréciation national se heurte à l'intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse. De même, il convient d'accorder un grand poids à cet intérêt lorsqu'il s'agit de déterminer, comme l'exige le paragraphe 2 de l'article 10, si la restriction était proportionnée au but légitime poursuivi (voir, mutatis mutandis, Goodwin c. Royaume-Uni, arrêt du 27 mars 1996, Recueil 1996-II, pp. 500 501, § 40 ; Worm, précité, § 47 ; Bladet Tromsø et Stensaas, précité, § 59).

37. La Cour n'a point pour tâche, lorsqu'elle exerce ce contrôle, de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation. Pour cela, la Cour doit considérer l'« ingérence » litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (voir, notamment, les arrêts Goodwin, ibidem, et Du Roy et Malaurie c. France, no 34000/96, § 27, CEDH 2000 X). Aux fins de l'exercice de mise en balance des intérêts concurrents auquel la Cour doit se livrer, il lui faut aussi tenir compte du droit que l'article 6 § 2 de la Convention reconnaît aux individus d'être présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité ait été légalement établie (Du Roy et Malaurie, précité, § 34 ; Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], no 49017/99, § 78, CEDH 2004).

38. Il revient donc à la Cour de déterminer si l'ingérence litigieuse correspondait à un « besoin social impérieux », si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ».

ii. Application au cas d'espèce

39. La Cour observe d'emblée que le thème de l'ouvrage concernait un débat qui était d'un intérêt public considérable. Il apportait une contribution à ce qu'il convient d'appeler, avec le Gouvernement, une affaire d'Etat, qui intéressait l'opinion publique, et il donnait certaines informations et réflexions s'agissant des personnalités qui avaient fait l'objet d'écoutes téléphoniques illégales, des conditions dans lesquelles ces dernières avaient été réalisées, et de qui étaient les donneurs d'ordre. Force est d'ailleurs de constater que la liste des « deux mille personnes écoutées » comprenait des noms de nombreuses personnalités pour le moins médiatiques ou médiatisées.

40. La Cour rappelle que l'article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine du discours politique ou des questions d'intérêt général (Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 61, CEDH 1999-IV). En outre, les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard d'un homme politique, visé en cette qualité, que d'un simple particulier : à la différence du second, le premier s'expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens ; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance (Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 26, § 42 ; Incal c. Turquie, 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1567, § 54 ; Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, § 74, CEDH 2001-VIII ; Brasilier c. France, no 71343/01, § 41, 11 avril 2006). Il est fondamental, dans une société démocratique, de défendre le libre jeu du débat politique. La Cour accorde la plus haute importance à la liberté d'expression dans le contexte du débat politique et considère qu'on ne saurait restreindre le discours politique sans raisons impérieuses. Y permettre de larges restrictions dans tel ou tel cas affecterait sans nul doute le respect de la liberté d'expression en général dans l'Etat concerné (Feldek, précité, § 83). En l'espèce, les propos litigieux visaient G.M., l'un des principaux collaborateurs du président de la République, François Mitterrand. Or G.M., qui est à l'origine de la poursuite des requérants et de leur condamnation, s'il ne pouvait être qualifié d'homme politique stricto sensu, présentait néanmoins toutes les caractéristiques d'un homme public influent, évidemment impliqué dans la vie politique et ce, au plus haut niveau de l'exécutif.

41. A la fonction de la presse qui consiste à diffuser des informations et des idées sur des questions d'intérêt public, s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir (voir, parmi d'autres, Observer et Guardian c. Royaume-Uni, arrêt du 26 novembre 1991, série A no 216, p. 30, § 59 ; Jersild, précité, p. 23, § 31 ; De Haes et Gijsels, précité, p. 234, § 39). Il en allait tout particulièrement ainsi en l'espèce, s'agissant d'un système illégal d'écoutes et d'archivages visant de nombreuses personnalités de la société civile, organisé au sommet de l'Etat. La découverte de ces faits suscita une émotion et un écho particulièrement significatifs dans l'opinion publique. L'ouvrage litigieux, à l'instar des chroniques judiciaires, répond à une demande concrète et soutenue du public de plus en plus intéressé de nos jours à connaître les rouages de la justice au quotidien. Le public avait dès lors un intérêt légitime à être informé et à s'informer sur ce procès et, notamment, sur les faits relatés par l'ouvrage litigieux.

42. Cette importance du rôle des médias dans le domaine de la justice pénale est au demeurant très largement reconnue. En particulier, la Cour a déjà jugé qu'« à condition de ne pas franchir les bornes fixées aux fins d'une bonne administration de la justice, les comptes rendus de procédures judiciaires, y compris les commentaires, contribuent à les faire connaître et sont donc parfaitement compatibles avec l'exigence de publicité de l'audience énoncée à l'article 6 § 1 de la Convention. A la fonction des médias consistant à communiquer de telles informations et idées s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir » (Worm, précité, § 50). Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a quant à lui adopté la Recommandation Rec(2003)13 sur la diffusion d'informations par les médias en relation avec les procédures pénales ; celle-ci rappelle à juste titre que les médias ont le droit d'informer le public eu égard au droit de ces derniers à recevoir des informations et souligne l'importance des reportages réalisés sur les procédures pénales pour informer le public et permettre à celui-ci d'exercer un droit de regard sur le fonctionnement du système de justice pénale. En annexe à cette Recommandation figure d'ailleurs notamment le droit du public à recevoir des informations sur les activités des autorités judiciaires et des services de police à travers les médias, ce qui implique pour les journalistes le droit de pouvoir librement rendre compte du fonctionnement du système de justice pénale.

43. Certes, quiconque, y compris des journalistes, exerce sa liberté d'expression assume des « devoirs et responsabilités » dont l'étendue dépend de sa situation et du procédé technique utilisé (voir, mutatis mutandis, Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49 in fine). En l'occurrence, les juges internes ont considéré, compte tenu de la nature des documents reproduits dans l'ouvrage ou ayant servi de support à certains passages du livre, que les auteurs, journalistes expérimentés, ne pouvaient ignorer que lesdits documents provenaient du dossier d'instruction et étaient couverts, selon les personnes à l'origine de la remise des documents, par le secret de l'instruction ou par le secret professionnel. Tout en reconnaissant le rôle essentiel qui revient à la presse dans une société démocratique, la Cour souligne que les journalistes ne sauraient en principe être déliés par la protection que leur offre l'article 10 de leur devoir de respecter les lois pénales de droit commun. Le paragraphe 2 de l'article 10 pose d'ailleurs les limites de l'exercice de la liberté d'expression. Il échet de déterminer si, dans les circonstances particulières de l'affaire, l'intérêt d'informer le public l'emportait sur les « devoirs et responsabilités » pesant sur les requérants en raison de l'origine douteuse des documents qui leur avaient été adressés.

44. La Cour doit plus particulièrement déterminer si l'objectif de préservation du secret de l'instruction offrait une justification pertinente et suffisante à l'ingérence. Il est légitime de vouloir accorder une protection particulière au secret de l'instruction compte tenu de l'enjeu d'une procédure pénale, tant pour l'administration de la justice que pour le droit au respect de la présomption d'innocence des personnes mises en examen. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, la Cour considère qu'au moment de la publication de l'ouvrage litigieux, en janvier 1996, outre la très large médiatisation de l'affaire dite des « écoutes de l'Elysée », il était déjà de notoriété publique que G.M. était mis en examen dans cette affaire, dans le cadre d'une instruction ouverte depuis près de trois ans, qui aboutira finalement le 9 novembre 2005, soit neuf ans et plus de neuf mois après la publication de l'ouvrage, à sa condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis. En outre, le Gouvernement n'établit pas en quoi, dans les circonstances de l'espèce, la divulgation d'informations confidentielles aurait pu avoir une influence négative tant sur le droit à la présomption d'innocence de G.M. que sur son jugement et sa condamnation presque de dix ans après la publication. D'ailleurs, postérieurement à la parution du livre litigieux et durant la phase d'instruction, G.M. s'est régulièrement exprimé sur l'affaire au travers de nombreux articles de presse. Dès lors, la protection des informations en tant qu'elles étaient confidentielles ne constituait pas un impératif prépondérant.

45. A cet égard, il faut relever que si la condamnation des requérants pour recel reposait sur la reproduction et l'utilisation dans leur ouvrage des documents contenus au dossier d'instruction et dès lors considérés comme communiqués en violation du secret de l'instruction ou professionnel, elle touchait inévitablement la révélation d'informations. On peut toutefois se demander si subsistait encore l'intérêt de garder secrètes des informations dont le contenu avait déjà, au moins en partie, été rendu public (Weber c. Suisse, arrêt du 22 mai 1990, série A no 177, p. 23, § 51 ; Vereniging Weekblad Bluf ! c. Pays-Bas, arrêt du 9 février 1995, série A no 306-A, p. 15, § 41) et était susceptible d'être connu par un grand nombre de personnes (Fressoz et Roire, précité, § 53), eu égard à la couverture médiatique de l'affaire, tant en raison des faits que de la personnalité de nombreuses victimes desdites écoutes.

46. La Cour estime au demeurant qu'il convient d'apprécier avec la plus grande prudence, dans une société démocratique, la nécessité de punir pour recel de violation de secret de l'instruction ou de secret professionnel des journalistes qui participent à un débat public d'une telle importance, exerçant ainsi leur mission de « chiens de garde » de la démocratie. L'article 10 protège le droit des journalistes de communiquer des informations sur des questions d'intérêt général dès lors qu'ils s'expriment de bonne foi, sur la base de faits exacts et fournissent des informations « fiables et précises » dans le respect de l'éthique journalistique (Goodwin, précité, § 39 ; Fressoz et Roire, précité, § 54 ; Colombani et autres c. France, arrêt du 25 juin 2002, § 65, CEDH 2002-V). Or, en l'espèce, il ressort des allégations non contestées des requérants que ceux-ci ont agi dans le respect des règles de la profession journalistique, dans la mesure où les publications litigieuses servaient ainsi non seulement l'objet mais aussi la crédibilité des informations communiquées, attestant de leur exactitude et de leur authenticité (Fressoz et Roire, précité, § 55).

47. De plus, pour ce qui est des peines prononcées, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence (Sürek no 1, précité, § 64 ; Paturel c. France, no 54968/00, § 47, 22 décembre 2005 ; Brasilier, précité, § 43).

48. Elle relève tout d'abord que les deux auteurs ont été condamnés à payer une amende de 762,25 EUR chacun, outre leur condamnation solidaire à payer 7 622,50 EUR de dommages-intérêts à G.M. En outre, la troisième requérante fut déclarée civilement responsable. Toutefois, la destruction ou la saisie de l'ouvrage n'a pas été ordonnée et sa publication n'a pas été interdite (Paturel, précité, § 48). Cela étant, le montant de l'amende, bien que, certes, relativement modérée, et les dommages-intérêts qui sont venus s'y ajouter, ne paraissaient pas justifiés au regard des circonstances de la cause (Brasilier, précité, § 3 ; Paturel, précité, § 49). La Cour a d'ailleurs maintes fois souligné qu'une atteinte à la liberté d'expression peut risquer d'avoir un effet dissuasif quant à l'exercice de cette liberté (voir, mutatis mutandis, Cumpănă et Mazăre c. Roumanie, arrêt du 17 décembre 2004 [GC], no 33348/96, § 114, CEDH 2004 XI), que le caractère relativement modéré des amendes ne saurait suffire à faire disparaître.

49. En conclusion, la Cour estime que la condamnation des requérants s'analyse en une ingérence disproportionnée dans le droit à la liberté d'expression des intéressés et qu'elle n'était donc pas nécessaire dans une société démocratique.

Partant, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION

50. Invoquant, en outre, l'article 6 § 2 de la Convention, les requérants soutiennent également que les juridictions nationales ont méconnu le principe de la présomption d'innocence dans la mesure où aucune preuve n'a selon eux été rapportée de ce que les documents qu'ils détenaient avaient une origine frauduleuse. L'article 6 § 2 est libellé comme suit :

« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »

51. Compte tenu de la conclusion de violation à laquelle elle est parvenue au titre de l'article 10 de la Convention, la Cour estime que le grief tiré de l'article 6 § 2, qu'il convient de déclarer recevable, repose sur les mêmes faits et que, dès lors, aucune question distincte ne se pose au regard de l'article 6 § 2 de la Convention.

III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

52. Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

53. Les requérants n'ont pas formulé de demande au titre de la satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de leur octroyer une satisfaction équitable (voir, notamment, Brasilier, précité, § 46).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;

3. Dit qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 6 § 2 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stanley NAISMITH Boštjan M. ZUPANCIC

Greffier adjoint

Il bilancio della giustizia italiana delle Corti Europee




da :



Corti europee : 2007 , un anno di sentenze di Gabriella Mira Marq


Europa e' anche giustizia e diritti.
Nel 2007 le Corti europee, la Corte dei diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa e la Corte delle Comunita' europee, hanno emesso centinaia di sentenze o decisioni. Ne abbiamo scelto alcune a nostro avviso piu' significative, che riguardano l'Italia e i diritti o che comunque stabiliscono degli importanti precedenti giurisprudenziali cui far riferimento anche nel dibattito politico futuro.

ITALIA

Violazioni dei diritti. A gennaio 2007, la Corte dei diritti dell'uomo ha reso nota la somma delle violazioni commesse dai singoli Paesi del Consiglio d'Europa nel 2006. L'Italia ha collezionato 96 violazioni, mentre solo 5 giudizi su quelli ritenuti ammissibili dalla Corte si sono conclusi a favore dello Stato Italiano. Il maggior numero di violazioni della convenzione commessi dall'Italia sono quelli relativi alla protezione della proprieta' (50), spesso riferiti al fenomeno degli espropri senza adeguato risarcimento. Seguono il rispetto per la vita privata e familiare (31), il diritto ad un effettivo rimedio (25), la lentezza delle procedure giudiziarie (17), il diritto ad un processo giusto (11), il diritto a libere elezioni (10), mentre 3 casi riguardano il diritto alla protezione ed alla sicurezza.
Si ravvisano quindi 53 violazioni relative al settore della giustizia (sebbene per taluni casi sia stata lamentata la mancanza di leggi adeguate) e 43 riguardanti altre amministrazioni dello Stato e i poteri esecutivo e legislativo (sebbene anche alcune sentenze riguardanti la violazione della privacy della vita privata o familiare siano da riferirsi a decisioni dell'apparato giudiziario).

Il nostro Paese e' poi - fra i 46 Stati membri del Consiglio d'Europa - nella 'top ten' di quelli che hanno commesso piu' violazioni, preceduto dalla Turchia (312, soprattutto processi non equi e discriminazione), la Slovenia, l'Ucraina, la Polonia e la Francia, che si contraddistingue per un alto numero di violazioni relative al giusto processo.
A marzo, in una sentenza, la Corte ha ribadito che l'Italia deve cessare la sistematica violazione dell'articolo 46 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e prendere provvedimenti normativi affinche' essa non si ripeta. Il Tribunale europeo ha considerato che l'Italia dovrebbe, soprattutto, impedire tutti i casi di occupazione illegale della terra e scoraggiare le pratiche che non si attengano alle regole sull'esproprio legale, promulgando disposizioni che fungano da fattore dissuasivo e stabilendo la responsabilita' di chi realizza tali pratiche.
Inceneritori Il 5 luglio l'Italia e' stata condannata dalla Corte di Giustizia europea per omessa valutazione d'impatto ambientale sull'inceneritore di Brescia - propagandato come il migliore del mondo -e per omessa pubblicita' al pubblico delle decisioni prese per consentire ai cittadini di dire la propria opinione. Nella sua denuncia, la Commissione Europea osservava che "poco importa che le autorità competenti abbiano effettuato una valutazione dell'impatto sull'ambiente della «terza linea» dell'inceneritore", in quanto, secondo gli obblighi della direttiva, "è prima del rilascio dell'autorizzazione che i progetti che possono avere un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni e la loro ubicazione, devono essere sottoposti ad un procedimento di autorizzazione e ad una valutazione di tale impatto".
Secondo la Commissione, inoltre, "la sola volontà del gestore della «terza linea» dell'inceneritore di sollecitare la sottoposizione di tale impianto ad una valutazione di impatto ambientale, mentre tale impianto era già stato realizzato e messo in funzione, è, di conseguenza, indifferente, in quanto la domanda di valutazione è stata presentata solo il 7 dicembre 2004 e si è proceduto a tale valutazione solo dopo la scadenza del termine impartito nel parere motivato. La Corte Europea (Seconda Sezione) ha accolto tutti i rilievi della Commissione UE contro l'Italia sia per l'omessa valutazione d'impatto ambientale sull'inceneritore che per omessa pubblicizzazione alla popolazione delle decisioni concernenti la realizzazione della terza linea, ed ha condannato l'Italia anche pagare le spese di giudizio.
Pochi giorni dopo, il Tribunale UE ha condannato nuovamente l'Italia per vicende riguardanti l'appalto e la costruzione di inceneritori. L'Italia era stata deferita alla Corte dalla Commissione Europea, che il 20 ottobre 2005 aveva chiesto di dichiarare che il nostro Paese aveva violato le procedure previste dalla direttiva del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi. Infatti l'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia (il Presidente della Regione Sicilia) - dipendente dal Dipartimento per la protezione civile, emanazione della Presidenza del Consiglio dell'allora governo Berlusconi - aveva indetto la procedura per la stipula delle convenzioni per l’utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotta nei comuni della Regione siciliana.
Vittime di reato Il 29 novembre, la Corte di giustizia europea ha condannato il nostro Paese per il mancato recepimento nella nostra legislazione della direttiva UE sul risarcimento delle vittime di reato (direttiva n° 80 del Consiglio del 29 aprile 2004). Gli Stati membri, infatti avrebbero dovuto "mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 1° gennaio 2006, fatta eccezione per l’art. art. 12, n. 2, di quest’ultima per il quale tale data era fissata al 1°luglio 2005, e dovevano informarne immediatamente la Commissione".
A nulla e' valso sottolineare che l'Italia ha gia' alcune norme relative all'indenizzo delle vittime di atti di terrorismo e della criminalità organizzata nonche' delle vittime di richieste estorsive e di usura, perche' la Corte europea ha notato che "alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, tutti i provvedimenti necessari per procedere all’attuazione della direttiva nell’ordinamento giuridico nazionale non erano stati adottati dalla Repubblica italiana".
Informazione Importante per l'Italia anche un'altra sentenza europea che non la riguarda direttamente. Una decisione del 7 giugno della Corte dei diritti dell'uomo fa infatti il punto sulla pubblicazione delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, il diritto di cronaca e il dirtto all'informazione. Essa prende spunto dal caso di due giornalisti condannati dai tribunali francesi per aver pubblicato un libro - corredato da alcuni verbali di intercettazioni - sul sistema di intercettazioni illegali durante la presidenza Mitterand. Le condanne erano motivate con la tutela del segreto istruttorio, ma la Corte del Consiglio d'Europa, che opera in applicazione della Convenzione dei diritti dell'uomo, ha ammesso che - pur avendo i due autori violato le leggi sul segreto istruttorio - e' prevalente l'esigenza del pubblico di essere informato sul procedimento giudiziario in corso e sui fatti narrati dai due, purche' i giornalisti riportino fatti veri in modo corretto.
La sentenza afferma fra l'altro che "il diritto della stampa di informare su indagini in corso e quello del pubblico di ricevere notizie su inchieste scottanti prevalgono sulle esigenze di segretezza". Inoltre la Corte di Strasburgo ha sottolineato che non devono essere i giornalisti a dimostrare di non aver violato il segreto istruttorio, ma devono essre le autorita' a dimostrare l'effetto negativo della publicazione sulla presunzione d'innocenza di un imputato.
Sempre in tema di rapporti fra informazione e politica, in ottobre la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato la Moldova a risarcire un giornalista condannato dai tribunali nazionali
per aver richiamato in un articolo i legami di un parlamentare e dei suoi parenti con la cattiva gestione dei trasporti pubblici. Nell'occasione, la Corte ha ammesso che in molti Paesei l'interferenza con la liberta' di stampa e' giustificata da leggi finalizzate a perseguire il "legittimo obiettivo" di proteggere la dignita' e la reputazione delle persone, e che cio' era valido anche in questo caso. Inoltre non ha ravvisato violazioni della liberta' di stampa per parte dell'articolo che non appariva suffragato da prove e che poteva effettivamente essere lesivo della reputazione del parlamentare.
La Corte ha dichiarato quindi che c'era stata violazione dell'art. 10, poiche' il giornalista aveva preso la precauzione di ricordare che aveva citato o riassunto altrui dichiarazioni, fra cui relazioni ufficiali delle autorita' dei trasporti. È inoltre emerso che negli articoli erano contenute precise dichiarazioni di fatto, come i legami familiari tra il politico e i dirigenti.

Anno nuovo .. Blog nuovo


Controcorrente augura a tutti un 2008 nel segno della legalità e della giustizia ..
E cambia look ,ampliando i servizi (tra cui quello inedito sulle statistiche giudiziarie on line e sulla comparazione europea ). Vorremmo contribuire ,con tutti voi, a cambiare la giustizia partendo dalle cose concrete e nel segno del servizio pubblico . Una giustizia fatta meno di apparenze e più di contenuti ,e di innovazione .

lunedì 31 dicembre 2007

Piero Calamandrei e la Costituzione ,di Giuliano Vassalli




PIERO CALAMANDREI E LA COSTITUZIONE

di Giuliano Vassalli


Saluto anzitutto Aldo Aniasi, presidente della FIAP, Paolo Vittorelli, che presiede l'odierno convegno, il Sindaco di Salice Terme e le altre autorità presenti, i compagni della FIAP e tutti gli amici qui convenuti. E premetto di ben comprendere come il Consiglio federale della FIAP abbia voluto scegliere a conclusione del proprio Congresso e nel quadro delle cerimonie celebrative del cinquantennale della Costituzione il tema cui questo convegno è dedicato. Ed infatti Piero Calamandrei, già aderente all'Unione Nazionale di Giovanni Amendola e firmatario come giovane professore (era nato nel 1889) del "Manifesto degli intellettuali" redatto da Benedetto Croce, partecipe delle proteste formulate contro il fascismo già al potere dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Firenze, da "Italia Libera" e dal Circolo fiorentino di cultura, fatto oggetto di minacce squadristiche contro le quali aveva tenuto un contegno dignitosissimo, collaboratore del foglio "Non mollare" e chiusosi poi durante il ventennio nei suoi studi severi di diritto processuale civile e nella professione forense, era approdato nel 1941 in "Giustizia e libertà" e nell'anno successivo nel Partito d'azione, costituitosi in Italia nella clandestinità. Ed a questa grande forza della Resistenza fu sempre vicino, rappresentandola nel 1945-1946 alla Consulta nazionale e nel 1946-1948 all'Assemblea costituente.Piero Calamandrei della Resistenza fu inoltre tra i massimi interpreti e suo cantore.Come scrisse Ferruccio Parri, nome caro a questa Federazione e soggetto di un bellissimo libro di Aldo Aniasi, "nella biografia di Calamandrei il momento della Resistenza è decisivo. Egli la visse - prosegue Parri in un discorso tenuto all'indomani della morte di Calamandrei - e la sentì con una passione più forte, più ansiosa che se avesse potuto parteciparvi. La intese e ne dette l'interpretazione storica con più acutezza e prima di qualsiasi altro".Tra gli altri molti amici ed estimatori di Calamandrei, che pur dovrebbero esser qui menzionati per i forti contributi in vario tempo forniti alla ricostruzione della sua figura, vorrei menzionare anche Alessandro Galante Garrone, che in uno scritto veramente poderoso intitolato "Calamandrei e la Resistenza" e pubblicato in un numero straordinario de "Il Ponte" del 1958, volle cogliere questa interpretazione della Resistenza data appunto da Calamandrei: "La guerra di liberazione fu, da parte del nostro popolo, la riscoperta della dignità dell'uomo. Il detto di Beccaria, secondo cui "non vi è libertà ogni qualvolta le leggi permettono che in alcuni eventi l'uomo cessi d'esser persona e diventi cosa", questa rivendicazione della dignità dell'uomo fu come l'epigrammatica definizione di ciò che nel suo momento più alto gli era apparsa la Resistenza: rivendicazione della libertà dell'uomo, persona e non cosa".Essa fu infatti la morale contro le torture inflitte dal nazismo e dai suoi satelliti all'Europa e nel mondo. La rivolta contro quel mare di sterminio che sembrò ad un certo momento dover sommergere tanta parte dell'umanità.Con questo richiamo a Beccaria e alla sua umanità confluirono in Calamandrei, nel tentativo di rendere l'idea profonda della Resistenza, quello che altri (come Cotta) chiamerà il suo "tessuto etico", il riferimento alla "religione di libertà" di Benedetto Croce e alla moralità di Giuseppe Mazzini. Non si può dimenticare che il padre di Calamandrei, Rodolfo, era stato deputato repubblicano (ad esso il figlio dedicò lo straordinario ricordo "Niente di mio"), che Calamandrei stesso era stato volontario nella prima guerra mondiale ed aveva avuto la ventura d'essere con il suo 218° reggimento di fanteria il primo ufficiale italiano a penetrare in Trento liberata e che insomma tutta la sua gioventù era impregnata di ideali insieme patriottici e libertari. Tutti questi filoni ideali gli sembrarono come convogliarsi nella lotta di liberazione, in una aspirazione di riscatto, che per tanti e tanti si tradusse in un terribile e tuttavia consapevole sacrificio.Ma Calamandrei fu anche - come ha scritto Aldo Garosci - l'autentico "cantore della Resistenza". In gioventù Calamandrei era effettivamente stato poeta: così come continuò ad essere pittore ed autore letterario per tutta la vita. E poeta si era sempre mantenuto nell'animo, pur coltivando i suoi studi giuridici con il rigore dell'autentico scienziato. Il suo libro "Uomini e città della Resistenza", nel quale egli rievoca cento figure eroiche e ripercorre cento luoghi di combattimento e di sacrificio, anche se scritti in prosa, sono un autentico poema. La famosa lapide dettata per l'immaginario monumento a Kesselring ("Lo avrai - camerata Kesselring - il monumento che pretendi da noi Italiani, ma con che pietra si costruirà a deciderlo tocca a noi...") è poesia altissima, come quando rievoca le torture e lo strazio degli uccisi, quello dei borghi italiani incendiati:
"non coi sassi affumicatidei borghi inermi straziati dal tuo sterminionon colla terra dei cimiteridove i nostri compagni giovinettiriposano in serenitànon colla neve inviolata delle montagneche per due inverni ti sfidarononon colla primavera di queste valliche ti vide fuggire
ma soltanto col silenzio dei torturatipiù duro d'ogni macignosoltanto con la roccia di questo pattogiurato tra uomini liberiche volontari si adunaronoper dignità non per odiodecisi a riscattarela vergogna e il terrore del mondo..."
La lapide del cosiddetto monumento, con l'epigrafe dettata di Calamandrei, fu inaugurata a Cuneo il 21 dicembre 1952 dallo stesso Calamandrei, nel Palazzo comunale, in memoria del ricordo delle stragi naziste in quella provincia, dall'eccidio di Boves in poi. Il discorso tenuto da Calamandrei in quella circostanza, che ricorda gli orrori della guerra, ma esprime fede in una Europa federata e nella solidarietà internazionale, è pubblicato nel volume "Uomini e città della Resistenza" poc'anzi menzionato.Infine Calamandrei cercò di trasferire nella Costituzione - ed in parte vi riuscì - alcuni dei principi ispiratori del movimento di "Giustizia e libertà", come stanno a dimostrare - e certamente se ne parlerà in questo Convegno - i suoi contributi ai lavori dell'Assemblea costituente sull'introduzione nella Carta, e sulla stessa formulazione, di fondamentali diritti di libertà e dei diritti sociali: anche se di quest'ultimo tema, come anch'io avrò occasione di rilevare, egli ebbe, nella sua autonomia di pensiero, una visione estremamente realistica.
Non mi sarà facile, cari presidenti e cari amici, introdurre il dibattito su questi ed altri contributi di Piero Calamandrei alla Costituzione, dato anche che su questo tema - essendo stato Calamandrei tutt'altro che dimenticato nei quaranta anni che ci separano dalla sua morte - esistono numerosi scritti molto importanti, ai quali con maggior tempo di quello che ha potuto essermi concesso - ci si sarebbe potuti rifare.Cercherò tuttavia di tracciare per somme linee alcune ricostruzioni.
Nei rapporti tra Piero - e la Costituzione non è difficile distinguere quattro fasi:- quella del preannuncio della Costituzione democratica e dell'Assemblea costituente e dell'affermazione della loro necessità (1945-1946);- quella del contributo dato alla scrittura della stessa Costituzione, svolto con assiduità di deputato del Partito d'azione all'Assemblea costituente (1946-1947 ed anche nei primi mesi del 1948) e accompagnato da intensità di scritti e di discorsi, pronunciati fuori dell'aula di Montecitorio;- quella, che occupa circa sette anni dell'intensa sua vita, compreso il quinquennio di ulteriore attività parlamentare (1948-1955). Calamandrei fu infatti eletto il 18 aprile 1948 nella lista nazionale di "Unità socialista" (dove occupava il quarto posto dopo Ivan Matteo Lombardo, Tremelloni e Simonini: Saragat non aveva voluto esservi collocato preferendo essere capolista in tre collegi, in ognuno dei quali venne eletto al primo posto). Un anno dei cinque (il 1950) Calamandrei lo trascorse come deputato del Partito socialista unitario, un partito vissuto poco più di un anno, ma il cui gruppo alla Camera aveva ben 14 deputati; mentre i tre anni residui li trascorse in gran parte come membro del Partito socialista democratico, ma in dissidenza rispetto alla maggioranza: basterebbe ricordare la dissidenza sua e d'altri deputati famosi come Ugo Guido Mondolfo (e con loro di Belliardi, Bonfantini, Cavinato, Giavi, Lopardi e Zanfagnini) all'epoca della "legge maggioritaria" del marzo 1953. Nelle ultime settimane di quella prima legislatura era già esponente del movimento di "Unità popolare", nato appunto in opposizione all'approvazione di quella legge e per farla fallire nei risultati, come fallì. Cessata la prima legislatura restò in "Unità popolare" e continuò ad operare fuori del Parlamento come indipendente. Ebbene questa fase, che mi sembra possa considerarsi come conclusa nel 1955, il rapporto tra Calamandrei e la Costituzione è quello di un uomo fortemente deluso ma estremamente combattivo. Deluso, in parte, per gli stessi contenuti e per alcune formulazioni della Carta costituzionale; ma soprattutto deluso per la mancata attuazione della stessa, da lui continuamente denunciata in scritti giuridici e politici (tutto "Il Ponte", la rivista da lui fondata e diretta di quegli anni è pieno di suoi saggi critici in argomento), anche se la sua posizione non è del tutto priva di speranza;- ed infine la quarta fase, quella dell'ultimo anno di sua vita, in cui le speranze si riaccendono per l'avvenuta entrata in funzione della Corte costituzionale, da lui tanto fortemente auspicata negli anni precedenti e per l'estensione della cui competenza Calamandrei condusse una grande battaglia. Uno dei suoi ultimi articoli su "La Stampa" (6 giugno 1956), intitolato "La Costituzione si è mossa" e l'ultimo suo contributo alla "Rivista di diritto processuale" sono appunto dedicati a questo tema.
La tematica costituzionale affrontata da Calamandrei nei primi due periodi ai quali ho accennato è estremamente vasta. Parte da temi veramente di fondo, come il concetto stesso di democrazia, ma si estende a vari settori. Dominano anche, nel primo periodo, la ricostruzione del quadro storico dei mutamenti in atto, in particolare la rivendicazione di una rottura della "continuità istituzionale", che lo portò a criticare aspramente, del resto con altri uomini politici, quello che egli definì il compromesso della tregua istituzionale deciso nel giugno 1944, il decreto legislativo del marzo 1946 che confermava, salvo poche eccezioni, il potere legislativo al governo nonostante l'esistenza dell'Assemblea costituente, l'istituto stesso della "luogotenenza generale del regno" e poi l'abdicazione del re Vittorio Emanuele III in favore del figlio.Centrale, tra le numerose opere di quel primo periodo, è il libricino "Costruire la democrazia", contenente una serie di scritti minori che vanno dal dicembre 1944 al settembre 1945, e il cui sottotitolo è "Premesse alla Costituente".In esso egli non tratta soltanto i problemi più strettamente attinenti ai compiti e alla competenza della futura Assemblea costituente visti sul piano politico ed istituzionale; bensì affronta il nucleo essenziale di quella che dovrà essere una Costituzione autenticamente democratica.Dominano qui le idee centrali della libertà e della legalità. Calamandrei denuncia sia quella che è stata la soppressione della legalità propria di certe dittature rivoluzionarie o sedicenti rivoluzionarie, come quelle sovietica e nazionalsocialista, sia quella che egli ravvisa come carattere della dittatura fascista italiana, la legalità cioè adulterata o falsificata, che ha lasciato pesanti tracce sulla concezione di vita e sulla stessa coscienza dei cittadini. E pone in rilievo il legame indissolubile tra libertà e legalità. La libertà è condizione ineliminabile della legalità. Dove non v'è libertà non può esservi legalità.Nel grande quadro delle libertà, peraltro, fondamentali sono le libertà politiche, tra le quali Calamandrei preferisce includere anche le libertà civili perché "i diritti di libertà in regime democratico non devono concepirsi come il recinto di filo spinato entro cui il singolo cerca scampo contro gli assalti della comunità ostile, ma piuttosto come la porta che gli consente di uscir dal suo piccolo giardino sulla strada e di portare il suo contributo al lavoro comune: libertà, non garanzia di isolamento egoistico, ma garanzia di espansione sociale". L'individuo non deve chiudersi in se stesso e perdere il senso della solidarietà collettiva. Quest'ordine di concetti è ripreso nel delineare, sulla base dell'insegnamento di Francesco Ruffini, i rapporti inscindibili tra libertà individuale e sovranità popolare. Esse "si affermano insieme come espressioni di una stessa concezione politica, e insieme troveranno la loro sistemazione giuridica nella Costituzione, come due aspetti complementari ed inscindibili della democrazia tradotta in ordinamento positivo".Ma accanto ai diritti di libertà sono pure essenziali, in democrazia, i diritti sociali. Anzi anche questi sono, a ben vedere, diritti di libertà, iscrivendosi in una visione più ampia di quelle che già si solevano chiamare le libertà positive. "Una democrazia vitale - egli precisa - può attuarsi soltanto nella misura in cui la giustizia sociale, piuttosto che come ideale separato ed assoluto, sia concepita come premessa necessaria e come graduale arricchimento della libertà individuale". In questo richiamo egli si riferisce al socialismo liberale di Carlo Rosselli, al liberalsocialismo di Guido Calogero, alla giustizia e libertà del partito d'azione e, purtroppo, alla stessa democrazia progressiva dei comunisti italiani. Osservo che quest'ultima era all'epoca, per qualcuno, la grande illusione; ma era anche la moda del tempo. Calamandrei pagò ad essa il suo tributo, pur se si deve sottolineare la limitazione del richiamo, fatto ai soli comunisti italiani...Comunque, come risulta anche da altri scritti - ed anche dallo schieramento politico da lui poi prescelto e sopra ricordato - la sua fedeltà politica è soprattutto quella dalle idee di Carlo Rosselli: "l'esigenza di giustizia sociale - egli dirà in altra pagina di "Costruire la democrazia" - come esigenza di libertà". E ancora: "democrazia sociale è quella in cui i diritti politici e i diritti sociali sono messi sullo stesso piano: in cui, si potrebbe anche dire, un certo grado di benessere economico è riconosciuto come un diritto politico del singolo verso la comunità". Inoltre il significato dell'opera di Calamandrei in quei tempi è quella dello sforzo rivolto a tradurre gli ideali politici di giustizia e libertà in formule giuridiche: e cioè, appunto, in precetti costituzionali positivi.
Sul rapporto tra diritti di libertà e diritti sociali, Calamandrei tornerà durante l'esperienza dell'Assemblea costituente (1946-1948) e anche dopo.L'esame di questo punto nodale del suo pensiero sulla Costituzione ha suscitato l'interesse di alcuni studiosi, anche in relazione ad una contraddizione che si potrebbe in lui rilevare a proposito della collocazione da riservare ai diritti sociali nella Costituzione, e cioè in un posto diverso da quello, centrale, riservato ai diritti di libertà.Ai diritti di libertà è noto che Calamandrei dedicò vari studi, dagli "Appunti sul concetto di legalità" a "Costituente e questione sociale", alla premessa alla ristampa dei "Diritti di libertà" di Francesco Ruffini, alla "Introduzione al Commentario sistematico della Costituzione italiana", da lui diretto insieme ad Alessandro Levi, sino all'ultimo scritto sulle "Inattuazioni costituzionali" del 1955.Nel vecchio dibattito tra i diritti di libertà intesi come diritti negativi (diritti al rispetto da parte dello Stato) e diritti di libertà intesi invece come libertà positive (per cui lo Stato deve rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che si frappongono alla libera espansione morale e politica della persona umana; sarà poi questa la formula ad essere riflessa in termini di maggiore ampiezza nel comma secondo dell'art. 3 della Costituzione italiana), Calamandrei finirà per optare per questa seconda posizione. Lo Stato deve quanto meno rimuovere gli ostacoli di natura giuridica e garantire la sicurezza sociale.Ma il punto critico non è tanto qui, quanto nel collegamento tra libertà e legalità. I diritti di libertà non sono tanto autolimitazione dello Stato quanto limitazione della stessa legalità: nel senso che occorre assolutamente una Costituzione "rigida", come quella che appunto venne adottata in Italia, con una potestà superiore alla legge ordinaria e tuttavia nel quadro dello Stato, una potestà di annullamento delle leggi contrarie a quei diritti ad opera di una Corte costituzionale.Anzi ad un certo momento Calamandrei sembra aderire alla posizione dei sostenitori dei diritti di libertà come diritti supercostituzionali, nel senso che essi debbano essere collocati accanto ai principi fondamentali dell'ordinamento repubblicano, non sottoponibili nemmeno alla proceduta di revisione costituzionale.Come è noto, questa posizione (peraltro non perenta) non passò; ma questo concetto della inviolabilità riferito ad alcuni diritti fondamentali è rimasto iscritto in alcuni articoli della Costituzione, per esempio per il diritto alla libertà personale (ed anche per il domicilio e per il segreto epistolare) e per il diritto di difesa giudiziaria. Ed è noto che l'attuale Parlamento, nell'istituire l'attuale "Commissione bicamerale" per la riforma della Costituzione e nel fissarne i compiti, ha escluso, almeno per questo momento, una revisione della parte prima, dedicata ai diritti e ai doveri dei cittadini.Quanto ai diritti sociali, che rappresentano - come è avvenuto per altre costituzioni del dopoguerra (e come era avvenuto nel primo dopoguerra, ma con ben scarso successo, con la costituzione di Weimar e con la costituzione della repubblica spagnola) - la grande innovazione della struttura della Carta rispetto allo Statuto albertino, il punto di crisi starebbe non già nel riconoscere la loro suprema dignità quanto nel realismo che deve accompagnare tale riconoscimento, e ciò in relazione all'impossibilità dello Stato di provvedere a tutto, di trovare il lavoro a tutti, di assicurare a tutti un lavoro dignitoso e un'esistenza dignitosa, e così via.Fu appunto in relazione a questo problema che Calamandrei alla Costituente presentò due volte un ordine del giorno per collocare i diritti sociali in un preambolo, come un compito a cui la Repubblica fosse tenuta a provvedere, ma a cui non era possibile assegnare la stessa vincolatività positiva che doveva esser propria dei diritti di libertà. Fu indotto a ritirare il primo ordine del giorno da Togliatti, Mortati ed altri, mentre il secondo non ebbe neanche modo d'essere posto in votazione.Due motivi possono essere individuati, a mio avviso, per questa posizione, che potrebbe altrimenti sembrare singolare.Il primo motivo è da ricondursi all'abito tradizionale del giurista autentico, avvezzo a vedere nei diritti una pretesa realmente esigibile. Ed è in relazione a ciò che egli poté perfino essere accusato di volere in definitiva una Costituzione "borghese".Il secondo, collegato del resto al primo, è espresso nettamente nel suo discorso preliminare in Assemblea, del 4 marzo 1947. Il discorso è anche stato pubblicato autonomamente con il titolo "Chiarezza nella Costituzione". In esso si rintraccia una chiara distinzione tra i programmi od impegni da un lato e diritti esigibili dall'altro.Il problema di metodo, che era anche un problema di sostanza. E soprattutto di rispetto della Costituzione, quale sarebbe stata letta dopo la sua emanazione.Calamandrei non voleva che la Costituzione incorresse in quella stessa sfiducia dei cittadini, che aveva caratterizzato molte leggi in periodi antecedenti della storia italiana."Nella nostra Costituzione - egli disse - ad articoli che consacrano veri e propri diritti azionabili, coercibili, accompagnati da sanzioni, articoli che disciplinano e distribuiscono poteri e fondano organi per esercitare questi poteri, si trova frammista una quantità di disposizioni vaghe (sui rapporti etico-sociali e sui rapporti economici), le quali non sono vere e proprie norme giuridiche nel senso preciso e pratico della parola, ma sono precetti morali, definizioni, velleità, programmi, propositi; magari manifesti elettorali, magari sermoni: che tutti sono camuffati da norme giuridiche, ma norme giuridiche non sono". E a proposito del progetto di articolo 1, che diceva, similmente all'articolo attuale, "La Repubblica italiana ha per fondamento il lavoro", Calamandrei osservava: "Quando dovrò spiegare ai miei studenti che cosa significa giuridicamente che la Repubblica italiana ha per fondamento il lavoro, che cosa potrò dire?". E via via con una serie di proposizioni analoghe, talune assai spiritose, che il tempo mi vieta qui di rileggere, esprime gli stessi concetti a proposito dei progetti di articoli dedicati ai fini prescritti "ad ogni attività economica privata o pubblica", alla tutela della salute e al promovimento dell'igiene, all'assicurazione dell'istruzione, e quant'altro. Per concludere, dopo una nobile invocazione alla necessità di ripristinare la fiducia nelle leggi, "bisogna evitare che nel leggere questa nostra Costituzione gli Italiani dicano, dopo aver letto ognuno dei suoi articoli: non è vero nulla".Questo era dunque Calamandrei: un giurista serio e nello stesso tempo una grande personalità ispirata ad ideali di progresso sociale, protesa verso un avvenire di giustizia e di solidarietà: sul piano nazionale come su quello internazionale. Ma l'impegno era una cosa, il riconoscimento dei diritti come di qualcosa di già consentito, un'altra.Come è noto, la Costituzione realizzò un metodo diverso da quello proposto da Calamandrei nei suoi ordini del giorno: in alcuni articoli riconobbe prima il diritto e poi aggiunse l'impegno per la sua effettiva realizzazione o protezione: esemplare l'articolo 3 nei due suoi commi. Qualche altra volta fuse il riconoscimento e promovimento, come nell'articolo 5 dove è detto che "la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali". In altri articoli è rimasto solo il "promuove". Comunque, risultò una Costituzione anticipatrice, lo strumento di una "rivoluzione giuridica e legalitaria", quale Calamandrei aveva propugnato.
La partecipazione di Piero Calamandrei alla costruzione della nuova Costituzione, in seno all'Assemblea costituente e fuori di essa con la sua grande e costante presenza di scrittore di cose politiche e giuridiche, non si limitò, di certo, a quei grandi temi dei diritti di libertà e dei diritti sociali. Egli lasciò un'impronta in molti settori dell'ordinamento costituzionale, anche se le sue proposte ben di rado finirono per essere accolte. Ed egli seppe anche fare dell'ironia in proposito, ricordando la propria appartenenza al Partito d'azione, il cui gruppo parlamentare non superava i nove deputati.Egli viene ancor oggi citato come sostenitore di una repubblica presidenziale, che di certo era la formula preferita dal partito d'azione. Per l'esattezza, non si trattò di una vera e propria battaglia, ma di fermi accenni a questa propensione. Sono da ricordare in proposito un suo intervento, in seconda sottocommissione, del 5 settembre 1946 ed un suo articolo su "Italia libera". Testualmente precisò: "Non è indispensabile che si adotti integralmente in Italia lo schema della repubblica presidenziale quale è in vigore in America; basterebbe che ad essa ci si avvicinasse in un punto, che è quello dell'innalzamento e rafforzamento dell'autorità del capo del governo, attraverso l'approvazione solenne - popolare o delle assemblee legislative almeno - del piano in cui sia fissata la politica che intende seguire". E ribadì: "Il problema fondamentale della democrazia, cioè il problema della stabilità del governo; nel progetto di costituzione di questo non c'è quasi nulla". Parole di grande realismo e che sembrano quasi profetiche quando si pensa a ciò che è accaduto in Italia per cinquant'anni, con cinquantatré governi, e a quello che è uno dei tormenti delle riforme oggi in gestazione.Altra importante battaglia perduta - e sulla quale non si ha certo il tempo di soffermarsi oggi - fu quella contro la costituzionalizzazione dei Patti lateranensi del 1929. Ma in questa Calamandrei non rimase certo solo col suo partito d'azione, essendovi stato il compatto voto contrario tanto del partito socialista democratico (allora partito socialista dei lavoratori italiani) quanto del partito socialista italiano. Inoltre fu vinta la minore, ma pure importante battaglia, per la non costituzionalizzazione della indissolubilità del matrimonio.Delle autonomie regionali Calamandrei fu pure sostenitore fervido, anche se non mancò di esprimere preoccupazione di fronte ad alcune prime prove date dall'autonomia regionale siciliana.Del federalismo europeo fu sempre convinto fautore e tale rimase fino a dopo la Costituente nazionale, partecipando nel 1948 alla Costituente per la Federazione europea. Fu detto giustamente che uno dei motivi per cui Calamandrei sarà (come per la sua formazione ideale era in quei tempi quasi ovvio) uno degli avversari dell'adesione dell'Italia al Patto Atlantico (1949) era proprio quello di temerne un abbandono delle possibilità di una Federazione europea.Altri temi che attirarono la sua attenzione di costituente (ed anche nella prima legislatura) fu il sistema dei partiti come fonte di partitocrazia e di inutili contese e la patologia della corruzione parlamentare.Né, per finire, si può dimenticare l'impegno tutt'altro che marginale su quei temi della giustizia, che lo avevano appassionato sin da giovanissimo professore ed avvocato e che sempre lo appassioneranno, sino alla piuttosto sconfortata terza edizione del suo celebre "Elogio dei giudici scritto da un avvocato".Già come componente della Commissione presieduta da Ugo Forti istituita presso il Ministero della Costituente (ricordo che ministro era Pietro Nenni e capo di gabinetto Massimo Severo Giannini) e poi come deputato all'Assemblea costituente, egli prese posizione per l'indipendenza della magistratura (ma anche nel senso di un maggiore rispetto del giudicato, ciò che implicava contrarietà alle amnistie e agli indulti), per l'inamovibilità anche dei magistrati del pubblico ministero, per il cosiddetto autogoverno della magistratura, per l'importanza dei consigli giudiziari regionali come ausiliari del Consiglio superiore della Magistratura, per il divieto di appartenenza dei magistrati a partiti politici, per il dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, per il giudice precostituito per legge (non gli piaceva l'antiquata formula del "giudice naturale", ma è noto che la Costituzione le adottò entrambe), per la riparazione alle vittime degli errori giudiziari, per il concorso come presupposto per l'ingresso in magistratura (ovviamente aperto anche alle donne), per i giudici onorari come giudici singoli o monocratici, e insomma per tutto un insieme di punti qualificanti in senso democratico, alcuni dei quali furono accolti e passarono nella Costituzione; così, per esempio, è sua la formula della soggezione del giudice soltanto alla legge.Non passò invece la sua proposta diretta ad introdurre l'unicità della giurisdizione, con conseguente scomparsa degli organi di giustizia amministrativa: una proposta che peraltro sentiamo oggi rinverdita nei lavori della "Bicamerale".E nemmeno fu accolta, come è noto, la sua proposta di un Procuratore generale-commissionario di giustizia, nominato dal Presidente della Repubblica e tenuto a rispondere al Parlamento sull'andamento della giustizia e sul funzionamento della Magistratura. Comunque si trattava di una formula che è ritornata qualche volta attuale perché esprimeva il bisogno di un collegamento tra giustizia e potere legislativo e in definitiva la supremazia di quest'ultimo, quanto meno come controllo della rispondenza del funzionamento della giustizia alle leggi del Parlamento votate.Il suo più intenso impegno fu tuttavia, anche nella Costituente, quello per la Corte costituzionale: a cui ad un certo momento propose (ma poi abbandonò la proposta) che vi si potesse adire anche sulla base di impugnative di cittadini-elettori o per iniziativa del suddetto Procuratore generale-commissario di giustizia.Nella Corte costituzionale - come si è detto - Calamandrei riponeva in massimo grado il funzionamento della Costituzione, ne faceva una condizione essenziale ed irrinunciabile, legata soprattutto al controllo sulla legittimità costituzionale delle leggi; e sulla disciplina compì numerosi interventi, a cui ancora oggi si può andare con vivo interesse.
Il terzo periodo, il più lungo, dei rapporti tra Calamandrei e la Costituzione è quello della sua penetrante e implacabile protesta contro la sua mancata attuazione. Esso va, a un dipresso, dal 1948 al 1955 e coincide con l'avversione dell'autore per il regime democratico-cristiano, che s'era instaurato dopo il 18 aprile 1948, pure essendo uscito tale regime rafforzato da una battaglia per la libertà, alla quale lo stesso Calamandrei, dalla posizione del socialismo democratico, aveva partecipato.Nel 1966 la Nuova Italia editrice di Firenze pubblicò, nel decennale della scomparsa di Calamandrei, due splendidi volumi delle sue opere politiche e letterarie (distinte dunque del tutto dagli Scritti giuridici), curati da Norberto Bobbio.Il secondo volume, dedicato ad una scelta dei suoi discorsi e scritti politici (una scelta, perché è seguita da un indice ragionato degli scritti e discorsi, numerosissimi, non raccolti in quel volume), è intitolato "Discorsi parlamentari e politica costituzionale": titolo esatto e pertinente perché i problemi di attuazione (sperata e promossa) e soprattutto di "inattuazione" della Costituzione, amaramente e quotidianamente da lui denunciata in quegli anni, vi occupano uno spazio molto rilevante. Potrei dire, essendo l'autore soprattutto un giurista votatosi temporaneamente alla politica, che essi sono come il filo conduttore dell'intera parte della raccolta.In quel volume è riprodotto - e ne occupa esattamente 110 pagine - lo scritto a cui Bobbio appose il titolo "La Costituzione e le leggi per attuarla". Il titolo originario era, quando fu pubblicato la prima volta da Laterza nel 1955, contenuto nel volume "Dieci anni dopo (1945-1955)", "Come si fa a disfare una Costituzione".Questa ampia e completa disamina dei problemi della "Costituzione inattuata!" (titolo della premessa con cui l'Avanti! pubblicò in volumetto autonomo questo scritto esemplare) fu compiuta da Calamandrei nel febbraio 1955, durante il Governo Scelba (Segni assunse la presidenza qualche mese dopo), e quando il bilancio della separatezza tra ordinamento giuridico (tanto formale come effettivo) e Costituzione varata ormai da più di sette anni era davvero piuttosto sconsolante: non soltanto per causa della guerra fredda, che influiva soprattutto sulle materie proprie delle leggi di polizia e su altre leggi amministrative, ma piuttosto per quello spirito del rinvio, quando non addirittura di sabotaggio di alcuni principi costituzionali, tentativi che erano riconducibili, secondo Calamandrei, ad uno spirito di continuità dell'ordinamento giuridico rispetto a quello precedente la Costituzione ed anche di scarsa adesione e perfino incomprensione da parte di un cospicuo settore della classe politica, e forse di gran parte dello stesso popolo italiano per tutto ciò che era nuovo, a cominciare dai valori costituzionali.Al riguardo, con riferimento all'attività parlamentare ma non solo, Calamandrei parlò, con una di quelle sue locuzioni felici, di "ostruzionismo della maggioranza".L'elenco delle inadempienze oggetto di quell'ampia disamina è molto lungo e può dirsi che esso copra, anche nell'intento dello scritto, l'intera area delle norme costituzionali.I sette anni intercorsi, allora, quando l'autore scriveva il suo saggio, dall'entrata in vigore della Costituzione sono stati - così l'autore li definisce - nel campo costituzionale (egli dice: anche nel campo costituzionale) anni di arretramento: non sosta su posizioni raggiunte, ma reazione e restaurazione del passato; non inattività temporanea, ma smantellamento e macerazione anche di quella parte del lavoro che si credeva per sempre compiuta.Solo la facciata della Costituzione resiste, ma la si potrebbe chiamare constitutio depopulata.Calamandrei denuncia le colpe del potere legislativo (sul che è d'accordo con illustri costituzionalisti di diversa area politica, ad esempio con il Balladore Pallieri) ma soprattutto quelle dei Governi, il cui impulso sarebbe stato non solo doveroso, ma, se vi fosse stato, decisivo. Ma ravvisa una delle prime matrici di questa situazione proprio nella Costituzione stessa, della quale denuncia un ibridismo di fondo, dovuto non solo al più volte denunciato compromesso istituzionale con tutte le sue transazioni (a cominciare da quella espressa nell'articolo 7), ma proprio nel fatto che essa non ebbe il coraggio né di essere una Costituzione breve, cioè meramente organizzativa dell'apparato dello Stato, né di essere una costituzione lunga, cioè ordinativa della società (lo Stato-comunità). Ibrida perché vi fu uno sforzo verso il tipo lungo, ma non per trasformare effettivamente le strutture sociali, bensì nel limitarsi a promettere tale trasformazione a lunga scadenza.Si inserisce qui anche la famosa e lunga discussione dei giuristi (e dei giudici della Cassazione ai quali in assenza della Corte costituzionale era praticamente commesso il controllo di costituzionalità) tra norme precettive e norme direttive o programmatiche e, in seno alle prime, tra norme precettive di applicazione immediata e norme precettive ad applicazione differita.Una lunga disputa ormai fortunatamente sopita, ma che tanti, fra coloro che hanno vissuto quell'epoca, ricordano.Cerchiamo di ricordare ora, con la necessaria rapidità, i capisaldi della "Inattuazione costituzionale" denunciata da Calamandrei in quello scritto del febbraio 1955 e negli anni precedenti.Prima di tutto nelle linee generali.Per Calamandrei la Democrazia non poteva essere soltanto una repubblica in cui fossero riconosciute e garantite giuridicamente le fondamentali libertà civili e politiche e l'uguaglianza giuridica (dinanzi alla legge), ma doveva essere - varato oramai il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione - una società in cui fossero stati rimossi "gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del Paese".Quindi non semplice democrazia politica, ma democrazia sociale, in cui l'uguaglianza venisse realizzata anche nei fatti.Giustizia e libertà (intesa la giustizia anche come giustizia sociale e la libertà come libertà anche dalla schiavitù economica).Mancava invece, chiaramente, nonostante la Costituzione, la garanzia effettiva del lavoro e della sua remunerazione, della formula "Repubblica democratica fondata sul lavoro" rimaneva in sostanza solo la Repubblica.L'ordinamento costituzionale era rimasto frammisto in modo caotico con un ordinamento non conforme, almeno in molte e significative parti, alla Costituzione.Soprattutto bruciava, a distanza di sette anni, la mancata entrata in funzione della Corte costituzionale (anche se leggi fondamentali in proposito erano state varate nel 1948 e nel 1953), e cioè dell'organo che avrebbe dovuto vigilare sull'adempimento legislativo degli obblighi di conformità alla Costituzione.L'inadempimento si estendeva a tutti i campi, al CSM, all'ordinamento regionale, al referendum, al CNEL e quant'altro.Nessun compito era stato assolto, sicché il periodo 1° gennaio 1948-7 giugno 1953 "passerà alla storia - secondo Calamandrei - come il quinquennio dell'inadempimento costituzionale".Nella sua analisi amara l'autore prosegue con un'analisi stringente anche d'altri argomenti: il mantenimento dell'istituto prefettizio, che Luigi Einaudi aveva criticato in un suo famoso articolo del 17 luglio 1944; la mancanza di alcune auspicabili forme di tutela contro l'arbitrio amministrativo; la conservazione dei codici penale e di procedura penale e soprattutto del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931, oggetto di numerosi interventi di Calamandrei alla Camera durante la prima legislatura.Quando poi Calamandrei, sempre in quel suo scritto del 1955, passa alla disamina degli articoli della Costituzione relativi ai diritti civili e politici e alle libertà fondamentali, fa seguito alla loro rilettura con altrettanti "Non è vero", a cui segue la dimostrazione con esemplificazioni. Così ad esempio per la libertà personale a petto del fermo di polizia, per la permanenza di commissioni amministrative competenti ad adottare le misure di polizie, per taluni motivi del rimpatrio con foglio di via; così per il diritto di riunione in luogo pubblico, così per le affissioni previa licenza ex articolo 113 delle leggi di p.s. (che saranno oggetto della prima sentenza della Corte costituzionale nel 1956), per la mancata riparazione degli errori giudiziari, per i divieti tuttora sussistenti in materia di arte, scienza e cultura, per le lesioni alla imparzialità dell'amministrazione, per la permanenza di una troppo vasta giurisdizione dei tribunali militari, per il tentativo di restringere il peso del voto politico (qui Calamandrei si riferisce alla legge con premio di maggioranza del 1953 ed il discorso fatalmente scivola sul terreno più propriamente politico).La critica riprende poi, particolarmente severa, nel campo dei diritti sociali. Abbiamo ricordato più sopra che Calamandrei aveva dimostrato, in proposito, molto realismo, e li avrebbe voluti solo in un preambolo della Costituzione, come solenne impegno. Ma una volta che erano stati consacrati nella Costituzione alla stessa stregua d'altri diritti occorreva farvi ormai fronte senza indugi. Di qui il ritorno sul tema della loro mancanza di effettività, sul carattere "platonico" delle affermazioni del diritto al lavoro e alla retribuzione sufficiente e dignitosa, del diritto alla scuola e ad altre forme, che egli non vedeva neanche avviate, di trasformazione sociale."I diritti sociali - conclude - rimangono per ora una remota promessa".Il critico cerca infine di indagare le cause di tanto divario e le individua:· nella lentezza funzionale del Parlamento, nonostante il molto lavoro svolto;· nella necessità del tempo sacrificato dal Parlamento stesso alla funzione di controllo politico;· nelle colpe del Governo, anzi del suo dolo diretto ad una sistematica elusione costituzionale;· nei problemi di Governo che diventano problemi di partito;· nei legami internazionali dell'Italia;· nelle inclinazioni della Chiesa cattolica, e quant'altro.Il discorso diventa ancora una volta politico, ma viene condotto con gli strumenti del giurista.Lo scritto contiene inoltre passaggi importanti nel rapporto con la valutazione negativa della Resistenza, che in quegli anni si faceva strada, anche attraverso celebri processi.Calamandrei scrive:"Disfattismo costituzionale e processo alla Resistenza sono due facce dello stesso fenomeno.La Costituzione infatti non è altro che lo spirito della Resistenza tradotto in formule giuridiche. Il programma legalitario di rinnovamento democratico al quale si sono impegnati tutti gli uomini liberi che durante la lotta antifascista si trovarono a combattere contro l'oppressione straniera ed interna". E conclude testualmente: "La Costituzione italiana potrà riprendere la sua strada verso una democrazia sempre più piena e diventare una realtà politica, se le nuove generazioni sentiranno il dovere di andare in pellegrinaggio con loro pensiero riconoscente in tutti i luoghi di lotta e di dolore dove i fratelli sono caduti per restituire a tutti i cittadini italiani dignità e libertà. Nelle montagne della guerra partigiana, nelle carceri dove furono torturati, nei campi di concentramento dove furono impiccati, nei deserti o nelle steppe dove caddero combattendo, ovunque un italiano ha sofferto e versato il suo sangue per colpa del fascismo, ivi è nata la nostra Costituzione. Se essa può apparire alla decrepita classe politica che lotta vanamente per salvare i suoi privilegi come una inutile carta che si può impunemente stracciare, essa può diventare per le nuove generazioni, che saranno il ceto dirigente di domani, il testamento spirituale di centomila morti, che indicano ai vivi i doveri dell'avvenire".A questo punto bisogna inserire una osservazione di carattere generale. Il motivo critico, e perfino lo sconforto, non erano nuovi in Calamandrei, quasi che si fossero formati soltanto dopo l'entrata in vigore della Costituzione e il palese contrasto d'alcuni suoi principi con l'ordinamento previgente, che per tanta parte rimaneva immutato. Il motivo è rintracciabile infatti già in alcuni suoi scritti e discorsi all'epoca stessa in cui redigeva il progetto di Costituzione come membro della Commissione dei settantacinque o discuteva quel progetto nell'Aula.Anzi si era manifestato in modo icastico a un anno dalla Liberazione.È infatti del 1946 il suo famoso scritto su "Il Ponte", intitolato "Desistenza". Un sostantivo insolito, che improvvisamente campeggia su quella pagina.Esso vuole esprimere sconforto e ribellione per quanto sta accadendo in Italia a poco più di un anno dal 25 aprile, un atteggiamento di rinuncia, di abbandono, di dimenticanza, che è più profondo ed oscuro delle crisi della Resistenza, della quale già si parlava in quell'epoca, e a cui anzi fu dedicato un intero numero de "Il Ponte" nel 1947, con una serie di scritti di autori famosi, da Salvemini, a Jemolo, a Peretti Griva, a Vinciguerra.Un nuovo disfacimento morale, attribuito ai cosiddetti benpensanti. Non si trattava tanto dei torturatori, razziatori, collaborazionisti tornati in libertà o del fallimento dell'epurazione amministrativa, e simili. Si trattava del dimostrarsi quasi infastiditi a sentir parlare della guerra e dei suoi orrori, del nazismo, dei comitati di liberazione nazionale, delle critiche verso la nuova pace con le sue ingiustizie; si trattava della ripresa, al di là della fine della simbologia fascista, di un costume sotterraneo di accomodamento, della ritenuta inutilità di discutere il come e perché era avvenuto ciò che era avvenuto, del decadere di una coscienza civile.L'idea di una restaurazione clandestina compare già in quell'articolo. Eppure ciò non gli aveva impedito di lavorare tanto attivamente, nella Costituente e fuori, per la nuova Costituzione del Paese, di fondare e continuare a dirigere ed alimentare "Il Ponte", d'essere alla testa del Consiglio Nazionale Forense per dieci anni, fino alla morte, di contribuire alla fondazione dell'Associazione fra gli studiosi del processo civile, di continuare con fascino indiscutibile nell'insegnamento universitario e nella promozione di una riforma degli studi, nel costituire per ogni dove ed alimentare proprio quella coscienza civile minacciata e compromessa dalla desistenza.Soprattutto non gli impedì, per stare al nostro tema odierno, di contribuire con una incessante serie di battaglie, durante la stessa prima legislatura repubblicana, al superamento degli ostacoli duramente denunciati. Basterebbe pensare al modo con cui in quei cinque anni si riuscì ad arrivare all'effettiva istituzione della Corte costituzionale. Fu Calamandrei a guidare quella lotta, fatta, qualche volta, anche di grottesche schermaglie: pensate che un celebre parlamentare democratico-cristiano, professore di diritto costituzionale, aveva una volta proposto che i membri di nomina parlamentare dovessero appartenere tutti alla maggioranza. Calamandrei lamenta la durata di quel dibattito sulla Corte, ma bisogna riconoscere che arrivò al risultato.Se poi egli fosse vissuto più a lungo - certo, in relazione a taluni adempimenti, molto più a lungo - egli avrebbe visto realizzate molte delle istituzioni e molte delle riforme rispettose della Costituzione, delle quali egli ancora nel 1955 poteva legittimamente lamentare la mancanza.Pochi anni dopo la Corte costituzionale, entrava in funzione, con le leggi del 1958, il Consiglio superiore della magistratura. Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza subiva i primi colpi da parte della Corte costituzionale (in materia di affissione di stampati, di ammonizione, di confino, ed altro) e alla fine del 1956 il sistema veniva modificato quanto alla competenza per le misure di polizia, che diventavano misure di prevenzione e passavano alla giurisdizione. La libertà di stampa veniva maggiormente tutelata, al segno da far nascere preoccupazioni in senso opposto, per il rispetto dovuto alla integrità morale e alla dignità dei singoli. I civili in congedo dal servizio militare passavano sotto la giurisdizione penale ordinaria, sì che più non si riprodusse il clamore destato dal processo contro Renzi ed Aristarco per "L'armata s'agapò". Al codice di procedura penale del 1930 venivano portate progressivamente una serie di modifiche (le più importanti ancora nel giugno 1955, quando Calamandrei viveva ed operava) sino a quando venne messa in cantiere, all'inizio degli anni Sessanta, una legge-delega per un nuovo codice, che vedrà la luce dopo oltre trent'anni di lavori parlamentari. Le garanzie dei singoli rispetto alla pubblica amministrazione si vennero facendo più intense, capillari e penetranti, pur nella sopravvivenza del Consiglio di Stato come giudice d'appello rispetto ai tribunali regionali amministrativi, istituiti nel 1971. Nel frattempo infatti si era disciplinato l'istituto regionale ed erano state varate (1970) le regioni a statuto ordinario. Nello stesso anno era stata varata la normativa per il referendum popolare abrogativo delle leggi previsto dall'art. 75 della Costituzione. La parità dei sessi all'interno della famiglia, nel lavoro oltre che nel voto, in carriere come quella della magistratura ed altre, veniva ad essere assicurata, attraverso gli anni in modo crescente. Nel 1975 interveniva la riforma del diritto di famiglia. E gli stessi diritti sociali venivano ad essere meglio garantiti, sia pure in collegamento con istanze non di rado parziali o soddisfatte in modo clientelare. Gli articoli 36 e 38 della Costituzione conoscevano affermazioni progressive, sino a doversi oggi veder posto in discussione, anche se in alcuni aspetti, lo stesso "Stato sociale" che è considerata conquista della "prima Repubblica".Non vi è dubbio, checché si debba concludere, che l'attuazione della Costituzione difficilmente poteva essere fatta in un solo momento e che essa non poteva che essere legata a momenti di trasformazione politica. Tuttavia la protesta di Calamandrei negli anni in cui veniva formulata aveva molti, moltissimi contenuti di validità e di verità.
È venuto il momento di tirar le vele dopo una introduzione forse troppo lunga e di dire dell'ultimo periodo dei rapporti tra Calamandrei e la Costituzione.Fu un periodo breve - durò poco più di un anno (1955-1956) - ma particolarmente felice. Non solo si riaccesero le sue speranze e divenne di intensità senza pari la sua attività, ma questa attività fu coronata da grandi successi. Il più grande di questi successi è legato proprio alla Corte costituzionale: non solamente alla sua entrata in funzione, ma all'affermazione della sua giurisdizione sulle leggi anteriori alla Costituzione, cioè sulle leggi del periodo fascista e prefascista, e non solo su quelle successive alla Costituzione.Oggi ad enunciare queste cose si potrebbe rischiare di non essere capiti. Ed invece la posta era grandissima e grande il pericolo perché v'era un forte partito di sostenitori della tesi secondo cui il sindacato di costituzionalità sulle leggi ordinarie e sugli atti aventi forza di legge dovesse essere riconosciuto alla Corte solamente per le disposizioni emanate dopo il 1° gennaio 1948. Tutto il resto non avrebbe potuto che esser materia di abrogazione da parte del potere legislativo e Dio sa quando sarebbero state abrogate e sostituite. E questo partito trovava il suo nucleo forte ed autorevole nientemeno che nella Corte di Cassazione.Orbene Calamandrei, in vista dell'inizio dell'attività della Corte costituzionale, che sicuramente si sarebbe dovuta occupare proprio di ordinanze che avevano sollevato questioni di legittimità in relazione a leggi del periodo fascista, si dette ad una campagna che condusse per tutta Italia, con discorsi diretti ad illuminare gli uomini di legge, avvocati e magistrati, su questi problemi. Questa campagna culminò - ben lo ricordo perché ero tra gli ascoltatori - con un discorso tenuto nell'aula magna del piano terreno del vecchio palazzo di giustizia in Roma, al quale egli tra gli altri aveva invitato proprio i magistrati delle sezioni civili e penali della Corte di Cassazione. Quasi tutti, primo presidente in testa, erano ad ascoltare il loro contraddittore ed interlocutore: il grande maestro del diritto processuale, che quasi quarant'anni prima aveva prodotto un'opera fondamentale su "La Cassazione civile", che aveva scritto l'"Elogio dei giudici", che era professore di diritto e avvocato tra i primissimi d'Italia e per bravura e per generale estimazione, che da dieci anni era il presidente del Consiglio nazionale forense. Un'autorità quasi senza pari, posta al servizio d'una nobile causa. Fu un momento straordinario. Ma l'ultima battaglia fu condotta proprio dinanzi alla Corte costituzionale, nel corso della prima sua memorabile udienza, il 23 aprile 1956, presidente Enrico De Nicola, relatore della causa Gaetano Azzariti, che negli anni successivi sarebbe succeduto a De Nicola nella presidenza della Corte. Io facevo parte di quella fortunata schiera di avvocati che discusse la causa davanti alla Corte di quel giorno. Sono l'unico rimasto in vita, con Massimo Severo Giannini. Calamandrei era il nostro indiscusso capofila. Fu grande: sobrio e come sempre efficace. Lo accompagnai alla stazione Termini, al solito ultimo treno per Firenze. Mi sembra di ricordare che già avemmo la felice notizia della vittoria sin dal giorno dopo. Dopo soli cinque mesi dalla conclusione di quest'ultima grande battaglia, inopinatamente Calamandrei venne a morte, a seguito di un intervento operatorio di non grande momento neanche per quell'epoca, dal quale - così egli pensava e scriveva al figlio Franco - si sarebbe rimesso dopo una breve sosta in ospedale. Invece il 30 settembre 1956 eravamo quasi tutti a Firenze, ad accompagnarlo all'estrema dimora di Trespiano.
Questi dunque i quattro tempi del rapporto tra Calamandrei e la nostra Costituzione: il tempo del grande amore per quell'idea e quel mezzo di redenzione; il tempo dell'amore con riserva e con prudenza; il tempo della delusione; il tempo della soddisfazione e della consolazione, che fu fortunatamente l'ultimo di un impegno estremamente intenso.Ma lasciatemi ricordare, a conclusione, che a quell'impegno, pure intenso, si inserì in una attività così molteplice da apparire ancor oggi, con i metri dell'oggi, prodigiosa. In quegli stessi anni egli proseguì infaticabile nel suo insegnamento universitario (allora per i parlamentari il collocamento in aspettativa non era obbligatorio), nella sua produzione giuridica, nella sua attività forense, in materia civile e qualche volta in celebri processi pensali (come quello per Ferruccio Parri, parte civile, quello in difesa di Danilo Dolci ed altri) in viaggi di indagine e di studio e di conferenze (così in Inghilterra, in Messico ed in Cina, ancora nell'estate 1955), nella direzione della rivista "Il Ponte", veramente eccezionale per la ricchezza degli studi organicamente dedicati a realtà straniere ed italiane, nell'occuparsi in mille modi di problemi umani e di giustizia.Una figura straordinaria e complessa quella che ancora oggi avete voluto ricordare, a buon diritto, amici della FIAP: una figura di giurista e di patrono di nobili cause, di artista e di poeta, di letterato e di uomo politico, del quale ben si comprende che abbia continuato a suscitare tanta attenzione nel mondo della cultura non solo giuridica e costituzionalistica: con più intenso rimpianto per coloro che gli sono stati vicini, con ammirazione e sempre vivo interesse da parte dei più giovani, che quella fortuna non hanno avuta.