mercoledì 18 giugno 2008

Un progetto giustizia anche per l'informatica giudiziaria : Giuseppe Corasaniti al XXIX Congresso della ANM

Intervento al XXIX Congresso della ANM
Giuseppe Corasaniti,
Sostituto Procuratore Procura della Repubblica di Roma
“Il mezzo è messaggio” ,la massima fondamentale di Mc Luhan è anche qualcosa che riguarda profondamente l’ANM , ed è qualcosa su cui dovremmo adeguatamente riflettere ogni qual volta parliamo di tecnologie informatiche. Impariamo ad usarle ,impariamo a farne un elemento essenziale della nostra professionalità e delle relazioni associative.
Bisogna certo dare atto alla nuova dirigenza dell’ANM di avere fatto passi avanti molto importanti in direzione dell’innovazione con il recepimento dell’istanza ,proveniente da molti colleghi sull’istituzione di una unica mailing list dell’ANM .
Ma c’è ancora molto da fare .
Persino nell’ANM c’è qualche piccola cosa ancora da fare ,ad esempio rendere pienamente valida a tutti gli effetti associativi quale manifestazione di consenso la sottoscrizione espressa in via informatica ,anche mediante per posta elettronica .
Perché informatica ,oggi, non è solo mailing list e non può risolversi solo nella nostra presenza vera o virtuale che sia,o che si creda che sia , informatica è il dibattito che al di là degli spazi contingentati o programmati avviene quotidianamente in rete.
Perché l’informatica non è solo una terra di dibattiti ,è il web 2.0 che ci tocca ,ci coinvolge ,in una rete innovativa aperta fatta di risorse che interagiscono e offrono applicazioni innovative ed a basso costo .
Il web 2.0 apre discussioni critiche e occasioni di proposte alternative offre e rende sempre più disponibili risorse informative condivise. Non ci si può assolutamente continuare a muoversi in una prospettiva “cartacea” .
Non si può continuare a lamentarsi ,come pure qualcuno continua a fare della sola “carenza di codici” ,sono almeno venti anni che lo facciamo ,mantenendo in ciò forse una visione anacronistica e cartacea della giustizia ,mentre intorno a noi il mondo è già cambiato e continua a cambiare.
L’informatica “ci “ riguarda e “ci” coinvolge ,ed oggi dobbiamo rendercene conto.
In una visione innovativa il problema è quello dell’accesso e della disponibilità di risorse alle basi di dati legislative ,dottrinali , giurisprudenziali in tempo reale ,perché in tempo reale ormai le stesse fonti normative cambiano e l’aggiornamento legislativo on line diventa fondamentale per l’esercizio stesso della giurisdizione .
Così la disponibilità di documenti condivisi in rete locale diventa una prospettiva reale di informazione per una giurisdizione più attenta e consapevole e quindi più efficace.
L’ideale è oggi rappresentato da una prospettiva di giustizia digitale ,semplice ,efficace ,partecipata: è l’unico strumento che abbiamo per chiedere e pretendere a gran voce una vera innovazione nelle strutture e nei metodi e nelle procedure e quindi garantire davvero più efficacia ed efficienza all’azione giurisdizionale ,perché nella innovazione complessiva del sistema pubblico la giustizia rappresenta il punto centrale .
E tutto questo vuol dire anche avviare davvero un percorso coinvolgente di innovazione negli uffici giudicanti e requirenti ,civili e penali.
Bisogna costruire ,giorno per giorno, una vera politica dell’innovazione tecnologica nella giustizia non solo annunciata ma concretamente praticata,con una migliore utilizzazione delle risorse disponibili e su un rinnovamento procedurale basato su strumenti informatici avanzati di trattamento ed elaborazione dei dati giudiziari e processuali ,e oggi strumenti informatici avanzati non significa costi elevati ,al contrario.
Ogni giorno di più l’arretratezza sul terreno dell’innovazione nella giustizia si traduce in un passo indietro sul terreno dell’innovazione pubblica complessiva ,e la schematicità di certe soluzioni sconta ,a volte , anche la mancanza di una progettualità “di sistema” nel settore dell’informatica giuridica e giudiziaria rinunciando alle molte prospettive di interazione interna ed esterna (a cominciare dalla scarsa propensione di molti all’uso quotidiano ed efficace degli strumenti informatici disponibili o nella incapacità di individuare ed adottare caso per caso soluzioni informatiche in grado di porsi come “interfacce” condivise semplici e diffuse ,ed il processo telematico costituisce forse un significativo banco di prova per i magistrati ,ma anche per gli avvocati ) .
Ed in questo occorre allora un impegno diretto senza deleghe all’esterno cioè a uffici particolari o a referenti particolari ,o mantenendo la consueta (e deleteria a mio modo di vedere) politica dell’ outsourcing.
L’innovazione implica un impegno all’interno dei nostri uffici ,un impegno locale e insieme globale ,ma un impegno diretto e non una delega costante agli “specialisti”.
E una politica dell’innovazione implica anche un completo ripensamento delle strutture dedicate : il sistema dei referenti distrettuali ha dieci anni ,risente di una articolazione rigida e inattuale e non ha dato molti risultati concreti ,o meglio , non sono mancate esperienze innovative in qualche caso molto interessanti ,ma esse non si sono tradotte in riferimenti generali .
Una politica per l’innovazione nella giustizia si traduce in autentico rinnovamento procedurale e strutturale e nella adozione di standards e strumenti applicativi informatici avanzati che possono coniugare flessibilmente la rapidità dei controlli ,specie in termini relazionali, con la disponibilità dei documenti in sede processuale ,visti ora come risorse ora come prodotto processuale. Al di fuori di questa prospettiva forse la progettazione di un “ufficio” del magistrato appare semplicemente illusoria ,e forse fuorviante. Immaginare una struttura organizzativa oggi, senza porsi il problema delle tecnologie disponibili ,anche in termini di formazione e di aggiornamento e dell’uso quotidiano è porsi di per sé su un terreno di retroguardia e non di avanguardia.
Anche per questo settore è necessario passare da astratte strategie di pianificazione ad una vera politica di partecipazione dei rappresentanti degli interessi in gioco basata su obiettivi di informatica giuridica e giudiziaria condivisi da tutti gli utenti e i protagonisti ,con la creazione di una vera e propria Agenzia - destinata ad operare in una duplice dimensione nazionale e locale -in grado di interloquire costantemente con gli uffici giudiziari e suggerire pratiche e soluzioni in tempi rapidi con il forte coinvolgimento dei magistrati, degli avvocati e del personale amministrativo.
E' sul terreno della giustizia, dove da più di venti anni si assiste a vane sperimentazioni, che si gioca buona parte della credibilità delle istituzioni, sia in termini di spesa pubblica che di efficacia delle soluzioni adottate, le quali per essere credibili devono essere semplici, condivise e in grado di interoperare agevolmente in tempi rapidi.
Nell’informatica contano solo i risultati ,essa serve ,ed è immediatamente percepibile quando è utilizzata bene ,ed i tempi dell’informatica ,così come della sua evoluzione sono molto ristretti,si parla ,e molto del processo telematico ,almeno nel civile quasi per nulla nel penale , ma se ne parla troppo e si sperimenta troppo poco ,e soprattutto ancora troppo poco spesso si avviano sperimentazioni riconoscibili e condivise per utenti ed avvocati.
E’ mancato finora un “progetto” giustizia per l’informatica e questa ,credo, è l’occasione per riflettere e per tentare di definirlo in futuro ,insieme .

venerdì 13 giugno 2008

Il bluff delle intercettazioni : Bruno Tinti sull'Espresso

Segnaliamo questa magnifica intervista a Bruno Tinti sull'Espresso sulle intercettazioni ,ovvero quello che nessuno dice e che molti fanno finta di non conoscere ..

http://espresso.repubblica.it/dettaglio/Blackout-Giustizia/2029292&ref=hpsp

martedì 10 giugno 2008

Acrobati e contorsionisti ..la Cina è vicina

La Cina è vicina ,recitava un bel manifesto rosso della mostra all'Auditorium vicino all'aula dei lavori del congresso della ANM ,è in effetti la Cina è vicinissima ..dentro di noi ,nel senso dell'autoritarismo misto a contorsionismo . Acrobati cinesi si esibivano davanti alla sede del Congresso (e magari avevano pure più spettatori) passando nei cerchi ,lanciandosi vasi che reggevano solo con la testa e appunto con le abilissime contorsioniste abituate così ,si dice fin da piccole . Ma i veri acrobati ,i veri contorsionisti erano "dentro " il congresso ,ed ancora infatti ,al di là delle belle parole molte "questioni" non sono venute chiaramente al pettine .
Infatti si glissa sul carattere "sindacale" della ANM ,si dà qualche modesto contentino (e proprio noi potremmo parlare di buon segnale politico ,visto che si riprende pari pari il manifesto istitutivo di "controcorrente" ) ,si auspica e si esprime preoccupazione ,ci si apre "con senso di responsabilità" ,ma poi ci si disperde sulle polemiche "politiche" scegliendo di essere soggetto "politico" appunto di rappresentanza e di titolarità di un consenso ,in nome di valori supremi (e costituzionali) . Ingiuste sono forse le critiche che alcuni gruppi hanno mosso ai risultati del congresso ,ma è pur vero che se sono vere o verosimili proprio le considerazioni finali della mozione conclusiva di esse dovrà tenersi conto ,eccome dentro e fuori del CDC (altra assimilazione verbale alla realtà "cinese" dove tale organismo esiste ancora e si apre oggi al mercato) .
Quasi nessuno ha percepito la metafora dei sassi del manifesto (poi spiegata all'ultima giornata il cerchio dei sassi ,diversi unito da una linea comune e da un progetto comune ) ,scelta grafica importante ,che però forse dimenticava che il sasso è una infelice metafora della giustizia ,con i sassi bianchi e neri gli ateniesi appunto praticavano l'ostracismo ,cioè la cacciata dei diversi dalla città ,e proprio con i sassi venivano lapidati ancora gli eretici e i peccatori con una interpretazione rigida delle "sacre scritture" (tecnica ancora oggi praticata in Nigeria e nelle Corti islamiche somale) . Ma si sa la grafica ha le sue esigenze ,e poi il manifesto è bello nel suo insieme .
Qualcuno ha evocato gli anni sessanta (e perciò buona parte della Giunta e dell'attuale dirigenza è incolpevole perchè erano appena nati ) e la mitica canzone di Antoine e Ricky Gianco del 1967 che riportiamo così ,per memoria e dedichiamo idealmente oggi a tutti i magistrati italiani :

Tu sei buono e ti tirano le pietre.
Sei cattivo e ti tirano le pietre.
Qualunque cosa fai, dovunque te ne vai,
sempre pietre in faccia prenderai.
Tu sei ricco e ti tirano le pietre
Non sei ricco e ti tirano le pietre
Al mondo non c'è mai qualcosa che gli va
e pietre prenderai senza pietà!
Sarà così
finché vivrai
Sarà così
Se lavori, ti tirano le pietre.
Non fai niente e ti tirano le pietre.
Qualunque cosa fai, capire tu non puoi
se è bene o male quello che tu fai.
Tu sei bello e ti tirano le pietre.
Tu sei brutto e ti tirano le pietre.
E il giorno che vorrai difenderti vedrai
che tante pietre in faccia prenderai!
Sarà così
finché vivrai
Sarà così
Tu sei buono e ti tirano le pietre.
Sei cattivo e ti tirano le pietre.
Qualunque cosa fai, dovunque te ne vai,
sempre pietre in faccia prenderai.
Tu sei ricco e ti tirano le pietre
Non sei ricco e ti tirano le pietre
Al mondo non c'è mai qualcosa che gli va
e pietre prenderai senza pietà!
Sarà così finché vivrai
Sarà così
Se lavori, ti tirano le pietre.
Non fai niente e ti tirano le pietre.
Qualunque cosa fai capire tu non puoi
se è bene o male quello che tu fai.
Tu sei bello e ti tirano le pietre.
Tu sei brutto e ti tirano le pietre.
E il giorno che vorrai difenderti vedrai
che tante pietre in faccia prenderai!
Sarà così finché vivrai
Sarà così ...

Fuor di metafora ,attendiamo ora i fatti ,attendiamo una chiara presa di posizione su proposte precise ,parole (e le parole quelle sentite e dette col cuore) certe volte sono "pietre" ,nel senso che possono "costruire" qualcosa di solido e non solo demolire .

lunedì 9 giugno 2008

Le intercettazioni telefoniche in Europa e USA

Pubblichiamo ,a beneficio di tutti, le schede sulle intercettazioni telefoniche in Europa predisposte nell'ambito dei lavori della Commissione parlamentare del 2006 : un pò di chiarezza non guasta .

LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE NELLA DISCIPLINA LEGISLATIVA DI ALCUNI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA.

In realtà, è assai difficile rintracciare un filo comune tra le legislazioni dei paesi europei in materia di intercettazioni, risentendo ciascuna normativa della cultura giuridica nazionale. Qui di seguito si effettuerà una breve ricognizione normativa relativa alla disciplina legislativa che regola le intercettazioni all'interno di alcuni degli Stati membri più rappresentativi dell'Unione europea.

REGNO UNITO

La disciplina delle intercettazioni telefoniche rientra nella più generale disciplina dei poteri investigativi, regolata oltre che dal Regulation of Investigatory Powers Act (RIPA) del 28 luglio 2000, che aggiorna il precedente Interception of communication Act del 1985, anche dall'Intelligence Service Act del 1994, dal Police Act del 1997 e dal Human Rights Act del 1998.

Più specificatamente le intercettazioni sono disciplinate dall'Interception of communications Code of Practice Act del 2002 (ICCP) che indica le modalità di attuazione di quanto previsto nel RIPA.
Le intercettazioni possono essere condotte dalle forze di polizia, di sicurezza e di intelligence. Per intercettazione delle comunicazioni si intende l'intercettazione di una comunicazione in corso di trasmissione effettuata a mezzo di servizio postale o sistema di telecomunicazione. Le intercettazioni si possono effettuare solo su mandato (under warrant). Sono autorizzati a richiedere l'emissione di questi mandati:
·The Director-General of the Security Service.
·The Chief of the Secret Intelligence Service.
·The Director of GCHQ.
·The Director-General of the National Criminal Intelligence Service (NCIS handle interception on behalf of police forces in England and Wales).
·The Commissioner of the Police of the Metropolis (the Metropolitan Police Special Branch handle interception on behalf of Special Branches in England and Wales).
·The Chief Constable of the Police Service of Northern Ireland.
·The Chief Constable of any police force maintained under or by virtue of section 1 of the Police (Scotland) Act 1967.
·The Commissioners of Customs and Excise.
·The Chief of Defence Intelligence.
·l'autorità competente straniera che ne faccia domanda sulla base di un trattato internazionale.

Questi mandati sono emessi personalmente dal Ministro dell'Interno, sulla base di un doppio giudizio:
a) necessità per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- nell'interesse della sicurezza nazionale;
- al fine di prevenire o indagare (detecting) crimini gravi;
- per la salvaguardia del benessere nel Regno Unito;
b) proporzionalità (è giustificabile l'interferenza nel libero godimento dei diritti di cui all'art. 8 CEDU - diritto alla privacy).

Anche quando è seguita la procedura di emergenza ed il mandato è firmato da un 'senior officer', è il Ministro che autorizza il mandato. Nel Regno Unito i mandati per le intercettazioni sono strumenti di raccolta di informazioni. Essi hanno una validità iniziale di tre mesi: se si tratta di intercettazioni per crimini gravi è possibile un rinnovo per un periodo di ulteriori tre mesi; se invece si tratta di sicurezza nazionale o benessere economico si può anche arrivare a sei mesi. Se è stata seguita la procedura d'urgenza l'autorizzazione è valida per cinque giorni lavorativi e deve, poi, essere rinnovata dal Ministro; in tal caso la durata è di 3 mesi se l'indagine riguarda reati gravi, di 6 mesi per i casi di sicurezza nazionale o criminalità economica. Una disciplina a parte, ma molto simile a quella riportata, vige per le intercettazioni dette 'esterne' cioè quelle in uscita ed in entrata dal Regno Unito: rientrano, comunque, nella competenza del Ministro dell'Interno.
La normativa vieta che il materiale raccolto durante le intercettazioni possa costituire prova di fronte alla corte.
La regolarità delle intercettazioni è soggetta alla supervisione (“oversight”) di un apposito commissario (Interception of communications Commissioner).

Sono previsti, in via eccezionale, alcuni casi in cui le intercettazioni sono possibili in assenza di mandato specifico: sono casi in cui c'è il consenso di entrambe le parti (o chi effettua l'intercettazione ha "ragionevoli motivi" per credere che tutte le parti avrebbero consentito). Se invece c'è il consenso di una sola delle parti è necessario comunque un mandato.

Per i ricorsi avverso i mandati è possibile rivolgersi ad un tribuna1e, indipendente dal Governo appositamente costituito (The Investigatory Powers Tribunal).
Il materiale derivante dall'intercettazione, tutte le copie, riassunti o sommari identificati come risultato delle intercettazioni, va distrutto non appena non più
necessario ai fini per i quali l'intercettazione era stata autorizzata. Se parte del materiale è conservato, esso è soggetto a revisioni periodiche che confermino la necessità della sua conservazione.

Il materiale raccolto può essere comunicato al Procuratore che decide, in base "al principio di parità tra accusa e difesa, sull'opportunità di comunicarlo anche alla difesa. Le intercettazioni non possono costituire prova di fronte al giudice.

FRANCIA

La legge attualmente in vigore risale al 1991 (L. 91.646 del 10 luglio 1991).

In base a questa normativa il diritto alla segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni può essere limitato solo per finalità di carattere pubblico prestabilite per legge e secondo modalità da questa previste.
Si distinguono due tipi di intercettazioni:
- nel titolo I sono regolate le intercettazioni ordinate dall' autorità giudiziaria;
- nel titolo II le intercettazioni preventive.

Per quanto riguarda le intercettazioni giudiziarie, ai sensi degli artt. 100 e segg. del codice di rito francese, il giudice istruttore può disporre le intercettazioni sia quando si tratti di reati di competenza della Corte di assise sia quando si tratti di reati di competenza del Tribunale, ma solo se la pena prevista per il reato per cui si procede è superiore a due anni di reclusione e se la necessità dell'indagine lo richiede. L'intercettazione è disposta sotto l'autorità ed il controllo del giudice istruttore. La decisione che dispone l'intercettazione deve essere presa per iscritto, non ha carattere giurisdizionale e avverso essa non è ammesso alcun ricorso. Essa deve necessariamente indicare tutti gli elementi necessari ad identificare le comunicazioni che devono essere intercettate, il reato in relazione al quale è disposta l'intercettazione e la durata. E' previsto un periodo di durata di quattro mesi che può essere prorogato, se sussistono le stesse condizioni, per un ulteriore eguale periodo.
Nel caso in cui l'intercettazione riguardi l'utenza in uso ad un senatore o ad un deputato, oppure ad un avvocato, il giudice deve informare il Presidente dell'Assemblea interessata o il residente dell'ordine degli avvocati competente per Corte d'appello.
Dell'intercettazione e delle operazioni di intercettazione viene redatto un verbale con la trascrizione. Esso, per la parte necessaria all'accertamento dei fatti, viene conservato in un fascicolo. Le registrazioni vengono poi distrutte sotto la responsabilità (diligence) del PM o del procuratore generale, una volta decorsi i termini per l'azione penale.

Le intercettazioni di cui al titolo II invece possono essere autorizzate, eccezionalmente, solo in caso di:
- a) ricerca di informazioni relative alla sicurezza nazionale o alla salvaguardia di elementi essenziali del potenziale scientifico ed economico della Francia;
- b) a fini preventivi in materia di terrorismo, criminalità o delinquenza organizzata, o per la ricostituzione o il mantenimento di c.d. gruppi disciolti ai sensi della L. del 10.01.1936 sui gruppi di combattimento e le milizie private, categoria, quest'ultima di interesse ormai esclusivamente storico.

Mentre le intercettazioni giudiziarie sono sottoposte al controllo della Corte d'Appello e della Cassazione, quelle di sicurezza sono sottoposte al vaglio di una commissione apposita (Commissione nazionale di controllo delle intercettazioni di sicurezza).
Questa Commissione, la cui indipendenza dal governo è assicurata dal legislatore sia tramite le modalità di elezione dei suoi componenti (i tre membri sono nominati dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Senato e dal Presidente dell'Assemblea Nazionale), sia tramite apposite garanzie statutarie, vigila sul rispetto delle disposizioni relative alle intercettazioni. Alla Commissione, infatti, deve essere comunicata, entro 48 ore, la decisione del Primo Ministro di disporre l'intercettazione.
Il controllo di questo organismo si estende sia alla procedura di autorizzazione che all'esecuzione dell'intercettazione.
Nei casi in cui vengano rilevate delle anomalie, la Commissione può esercitare:
- il potere di indirizzare al Primo Ministro una raccomandazione per far interrompere l'intercettazione "mal fonde";
- il potere-dovere di denunciare all'autorità giudiziaria ogni infrazione in questo settore.
Ogni anno la Commissione redige un rapporto per il Primo ministro.

Le intercettazioni in corso simultaneamente non possono oltrepassare un contingente, stabilito con decisione del Primo Ministro ai sensi dell'art. 5 della legge del 10-7-1991, secondo quote fisse per ciascun Ministero.
Per il 2003 le quote erano state così ripartite:
- 400 Ministero della Difesa
- 1190 Ministero degli Affari Interni
- 80 Ministero delle dogane.
Il contingente delle intercettazioni di sicurezza riguarda il numero massimo di intercettazioni simultanee e non va confuso con il numero totale delle intercettazioni disposte in un anno, sia a titolo di nuova intercettazione che di rinnovo di intercettazioni già disposte ed autorizzate.

Il numero complessivo di questa categoria di intercettazioni è quantificabile in circa 5000 l'anno. I reati per i quali vengono richieste tali intercettazioni appaiono essere, in ordine decrescente: .
terrorismo, criminalità organizzata, sicurezza nazionale, criminalità economica.

Questi tipi di intercettazioni sono autorizzate dal Primo ministro stesso - o da due persone da lui delegate - con decisione scritta e motivata, su proposta scritta di uno dei ministri sopra indicati (Difesa, Interni, Dogane).
L'autorizzazione vale per quattro mesi e non può essere rinnovata se non con la stessa procedura.
Di quanto acquisito, sotto l'autorità del Primo ministro, è disposta una trascrizione (relevé) in cui risultano anche data, ora di inizio e fine di ogni registrazione
Le registrazioni sono poi distrutte sotto l'autorità del Primo ministro entro 10 giorni dal momento dell'effettuazione. Di tale operazione è redatto verbale.
Con decreto del 12 aprile 2002 è stato creato presso il Primo ministro un apposito servizio incaricato di queste intercettazioni.
Per quanto riguarda invece le intercettazioni disposte dall'autorità giudiziaria e relativi costi, si ricorda che l'ex monopolista francese, France Telecom, procede gratuitamente alle intercettazioni su telefonia fissa, mentre varie sono le tariffe, a seconda degli operatori, per quanto riguarda le intercettazioni su rete mobile.

SPAGNA

In Spagna la disciplina delle intercettazioni telefoniche risulta estremamente scarna e carente, come da ultimo ha riconosciuto lo stesso Tribunal Constitucional con la sentenza n.184 del 23 ottobre 2003 in cui si invita espressamente il legislatore a provvedere con urgenza.
La materia è regolata in primo luogo dall'art. 18 terzo comma della Costituzione, in cui "si garantisce il segreto delle comunicazioni e in particolare di quelle postali, telegrafiche e telefoniche, salvo eventuali decisioni giudiziarie".
Solo con la legge (Ley Organica) n. 4 del 25 maggio 1988 veniva introdotto l'art. 579 del codice di procedura penale, del seguente letterale tenore: "1. Il giudice potrà disporre l'acquisizione della corrispondenza privata, postale e telegrafica spedita o ricevuta dall'imputato, e la sua apertura ed esame, quando sia possibile ottenere con questo mezzo la scoperta o la prova di fatti o circostanze rilevanti del procedimento. 2. Allo stesso modo il giudice potrà disporre, con decreto motivato, l'intercettazione delle comunicazioni telefoniche dell'imputato quando sia possibile ottenere con questo mezzo la scoperta o la prova di fatti o circostanze rilevanti del procedimento. 3. Il giudice potrà inoltre disporre, con decreto motivato, per un periodo non superiore a tre mesi, prorogabile nella stessa misura, l'osservazione delle comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche delle persone in ordine alle quali esistano indizi di responsabilità criminale, e così pure delle comunicazioni di cui le stesse si servano per la realizzazione dei propri fini delittuosi. 4. In caso di urgenza, quando le indagini siano volte all'accertamento di delitti relativi a bande armate, terrorismo o elementi sovversivi, la misura prevista dal numero 2 di quest'articolo potrà essere ordinata dal Ministro dell'Interno o, in difetto, dal Direttore della Sicurezza dello Stato, con provvedimento motivato comunicato immediatamente al giudice competente, il quale, sempre con provvedimento motivato, revocherà o confermerà tale decisione entro il termine di settantadue ore."
La genericità e imprecisione di questa unica norma è stata sottolineata dalla ricordata giurisprudenza del Tribunal Constitucional, sulla base anche di diverse decisioni della Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, che ha rilevato l'insufficienza della disciplina sotto diversi aspetti. In particolare si contesta: la mancanza di un termine massimo di durata delle intercettazioni, in difetto di un limite alle proroghe concedibili; la mancata indicazione di specifici titoli di reato, o almeno della natura e gravità dei fatti in relazione alle cui indagini può disporsi l'intercettazione; la mancata specifica previsione del controllo giudiziario dei risultati delle intercettazioni telefoniche e del relativo materiale, e cioè delle condizioni di registrazione, custodia, utilizzazione e distruzione delle registrazioni stesse, nonché delle condizioni di trascrizione e di acquisizione agli atti processuali.

La situazione di grave carenza legislativa induce ad estrema prudenza i magistrati spagnoli nell'autorizzare le intercettazioni richieste dalla polizia o dal Fiscal, e così pure dalle autorità giudiziarie straniere in sede di rogatoria, secondo quanto riferito da ufficiali di collegamento dell'Interpol e dell'Antidroga presenti a Madrid, che spesso lamentano la difficoltà di ottenere quanto richiesto dai magistrati italiani.


REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA

Intercettazioni telefoniche

Ai sensi dell'art. 100a del Codice di procedura penale (Strafprozeβordnung, StPO), l'intercettazione e la registrazione di telecomunicazioni può essere disposta qualora sussista il fondato sospetto che un soggetto abbia commesso o istigato o concorso in uno dei seguenti reati:
· reati contro la pace, reati di alto tradimento, attentato all'ordinamento democratico dello Stato, attentato alla sicurezza esterna dello Stato (artt. 80-82, 84-86, 87-89, 94-100a codice penale; art. 20, comma l, numeri 1-4, della legge sulle associazioni);
· reati contro la difesa nazionale (artt. 109d-109h codice penale);
· reati contro l'ordine pubblico (artt. 129-130 codice penale; art. 92, comma 1, numero 7, legge sull'immigrazione);
· istigazione o concorso in diserzione o disobbedienza ( combinato disposto degli artt. 16, 19 e 1, comma 3, codice penale militare) non essendo un membro delle forze armate;
· attentato alla sicurezza delle truppe NA TO presenti sul territorio tedesco ( artt. 89, 94-97, 98-100, 109d-l09g codice penale; artt. 16 e 19 codice penale militare);
· contraffazione di valuta e di valori mobiliari (artt. 146, 151, 152 codice penale);
· tratta di esseri umani ai sensi dell'art. 181, numeri 2 e 3 codice penale;
· omicidio, omicidio preterintenzionale, omicidio colposo e genocidio ( artt. 211,212, 220a codice penale);
· delitti contro la libertà individuale (artt. 234, 234a, 239a, 239b codice penale),
· furto commesso da più persone (artt. 244 codice penale);
· rapina o estorsione (artt. 249-251,253,255 codice penale);
· ricettazione (artt. 260-260a codice penale);
· riciclaggio o occultamento di beni di provenienza illecita ai sensi dell'art. 261 commi l, 2 e 4 codice penale;
· delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 306-306c; art. 307, commi 1-3; art. 308 commi 1-3; section 309, commi 1-4; art. 310, comma 1; artt. 313, 314 e 315 comma 3; art. 315b, comma 3; artt. 316a e 316c codice penale);
· un reato di cui agli artt. 52a, commi 1-3; 53, comma 1, primo periodo, numeri 1, 2 secondo periodo, legge sulle armi; art. 34, commi 1-6 della legge sul commercio internazionale; o un reato di cui all'art. 19, commi 1-3; art. 20, commi 1 e 2, in combinazione con gli artt. 21 e 22a, commi 1-3, delle legge sul controllo delle armi da Guerra;
· uno dei reati di cui alle disposizioni riportate all'art. 29, comma 3, secondo periodo, numero I della legge sugli stupefacenti;
· uno dei reati di cui all'art. 92a, comma 2, o art. 92b della legge sull'immigrazione o di cui agli artt. 84, comma 3, alinea 3 e 84a della legge sulla concessione dell'asilo

ovvero, nei casi in cui il tentativo sia punibile, abbia tentato di perpetrare o di concorrere in uno dei suddetti atti o abbia preparato tali atti attraverso la commissione di un reato e gli altri mezzi per appurare i fatti o localizzare l'accusato non abbiano prospettive di successo o sarebbero molto più difficili da realizzare. L'ordine di intercettazione può essere emanato esclusivamente nei confronti dell'accusato o nei confronti di altro soggetto in relazione al quale si ritenga, sulla base di specifiche circostanze, che egli riceva comunicazioni indirizzate all'accusato o riceva o trasmetta messaggi da parte dell'accusato.

Ai sensi dell'art. 100b, l'intercettazione e la registrazione di telecomunicazioni può essere autorizzata solo da un giudice. In caso di urgenza esse possono essere disposte dal pubblico ministero, ma tale provvedimento deve essere convalidato dal giudice entro 3 giorni.
L'autorizzazione deve essere resa per iscritto. Essa deve indicare il nominativo ed il recapito della persona nei confronti della quale essa è diretta, nonché il numero di telefono, le modalità, l'estensione e la durata della misura adottata. Tale durata non può eccedere i tre mesi, ma può essere prorogata per una volta, laddove permangano i requisiti di cui all'art. 100a.
Sulla base del decreto, tutti i gestori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a prestare la propria opera a favore del giudice, del pubblico ministero e della polizia giudiziaria nell'esecuzione delle intercettazioni e nella registrazione delle comunicazioni telefoniche, sulla base di quanto specificato dall'art. 88 della legge sulle telecomunicazioni e del regolamento recante i dettagli tecnici ed organizzativi delle intercettazioni.
Nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui all'art. 100a, le attività intraprese sulla base del decreto dovranno cessare immediatamente.
Le informazioni personali ottenute possono essere utilizzate come prova in altri procedimenti penali, solo quando nel corso della loro valutazione emergano informazioni necessarie a chiarire uno dei reati elencati all'art. 100a.
Se le registrazioni ottenute non sono più necessarie a fini investigativi, esse sono immediatamente distrutte sotto il controllo del pubblico ministero. Delle operazioni di distruzione viene redatto verbale.

Intercettazioni ambientali

Ai sensi dell'art. 13 della Legge fondamentale della Repubblica federale tedesca, il domicilio è inviolabile. Qualora determinati elementi di fatto costituiscano fondamento per l'ipotesi di delitti particolarmente gravi perseguiti dalla legge penale, possono essere utilizzati, in forza di una ordinanza dell'autorità giudiziaria e nel caso in cui l'investigazione perseguita con altri mezzi risulti incomparabilmente più difficile o destinata all'insuccesso, mezzi tecnici di sorveglianza e rilevamento acustico nei domicili nei quali si ritiene che soggiorni la persona indagata. Tale misura deve essere limitata nel tempo. L'ordinanza è emessa da un collegio di tre giudici. In caso di pericolo nella dimora può essere emessa da un solo giudice.
Al fine di evitare pericoli imminenti per la sicurezza pubblica ed in particolare a pericoli collettivi o ad un rischio mortale, mezzi tecnici di sorveglianza di un domicilio possono essere utilizzati in forza di una ordinanza dell'autorità giudiziaria. In caso di pericolo nella dimora, la misura può essere ordinata anche da altra autorità determinata dalla legge; in ogni caso una decisione dell'autorità giudiziaria deve essere adottata al riguardo senza ritardo alcuno.
Qualora i mezzi tecnici siano previsti esclusivamente per la protezione delle persone presenti in domicili, la misura può essere ordinata da una autorità determinata dalla legge. L'utilizzo per un altro fine delle conoscenze acquisite in tal caso è permesso unicamente al fine di procedimenti penali o di prevenzione di pericoli e a condizione che la regolarità della misura adottata sia stata preventivamente constatata dal giudice; qualora vi sia pericolo nella dimora la decisione dell'autorità giudiziaria deve essere adottata senza ritardo alcuno.

La disciplina delle intercettazioni ambientali è stata recentemente modificata su impulso della Corte costituzionale. Quest'ultima, con sentenza del 3 marzo 2004, ha affermato che le disposizioni del codice di procedura penale in materia di intercettazioni ambientali allora vigenti erano in buona parte incostituzionali e violavano la dignità delle persone, oltre ad essere sproporzionate rispetto alle finalità perseguite. In particolare, l'attenzione della Corte si è incentrata su una serie di questioni: l'elenco dei reati per i quali era consentito ricorrere alle intercettazioni ambientali, che comprendeva reati per i quali il ricorso delle intercettazioni era sproporzionato in rapporto alla gravità dell'illecito; l'assenza di disposizioni che prevedessero il divieto di utilizzare le informazioni ottenute in modo non conforme ai requisiti di legge, imponendone la cancellazione immediata; la mancanza di un obbligo di informativa nei confronti dei soggetti interessati dalle intercettazioni, soprattutto dei terzi non direttamente coinvolti nelle indagini.
A seguito della suddetta pronuncia, il Parlamento tedesco ha provveduto alle relative modifiche del codice di procedura penale, novellando gli artt. da 100c a 100f e introducendo i nuovi artt. da 100g a 100i.

L'art. 100c prevede dunque requisiti particolarmente rigorosi per l'autorizzazione di intercettazioni ambientali da effettuarsi all'interno di un privato domicilio (fondato sospetto che il soggetto abbia commesso o concorso nella commissione di uno dei reati elencati nello stesso articolo, particolare gravità del fatto, fondato convincimento che per il tramite dell'intercettazione sarà possibile acquisire informazioni rilevanti per l'indagine o per la localizzazione di altri soggetti indagati, assenza di alternative o particolare gravosità dell'alternativa allo strumento dell'intercettazione ambientale). Particolari cautele sono previste al fine di evitare che l'intercettazione possa riguardare conversazioni private che nulla hanno a che vedere con le indagini.

In conformità al suddetto art. 13 della Legge fondamentale in materia di inviolabilità del domicilio, le misure in questione sono di norma autorizzate dalla sezione penale del tribunale regionale. Solo in casi d'urgenza il decreto può essere adottato dal presidente della sezione, ma deve essere convalidato dal collegio entro tre giorni. La durata dell'intercettazione non può eccedere un mese. Sono possibili proroghe della medesima durata. Nel caso in cui le proroghe superino i 6 mesi, la competenza passa alla Corte di grado superiore.

L'art. 100e prevede che i pubblici ministeri riferiscono ai propri dirigenti annualmente una serie di informazioni in merito ai provvedimenti adottati. Tali informazioni confluiscono in relazioni di ambito regionale, che vengono poi inviate al Governo, il quale a sua volta ne informa il Parlamento.

L'art. 100f disciplina le intercettazioni ambientali effettuate in ambienti diversi dal domicilio privato e le assoggetta ad una disciplina analoga a quella prevista dall'art. 100a per le intercettazioni telefoniche.

L'art. 100g riguarda invece l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico.

Ai sensi dell'art. 101, sia nel caso di intercettazioni telefoniche sia in quello di intercettazioni ambientali, il decreto viene notificato ai soggetti interessati (imputati, altri soggetti interessati, proprietari e residenti dei locali in cui ha luogo l'intercettazione ambientale) non appena ciò possa essere fatto senza pregiudicare le finalità delle indagini, la pubblica sicurezza, la vita o l'integrità fisica di terzi, la possibilità di continuare a utilizzare investigatori in incognito.

Norme in materia di intercettazioni sono contenute anche nella legislazione dei singoli Lander. A tal proposito, la Corte costituzionale ha recentemente dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge di pubblica sicurezza della Bassa Sassonia, nella parte in cui prevedeva la possibilità di effettuare intercettazioni anche prima dell'accertamento di veri e propri reati. Tale disposizione permetteva alla polizia di intercettare telefonate, localizzare segnali dei cellulari e controllare traffico di email e sms "se i dati di fatto giustificano la supposizione" che la persona possa aver commesso "reati di rilevante importanza" .Secondo la Corte sarebbero mancati i criteri per distinguere tra comportamenti innocui e la preparazione di futuri delitti[1].

STATI UNITI D'AMERICA

La disciplina federale delle intercettazioni telefoniche e telematiche e delle intercettazioni ambientali è raccolta negli artt. 2510 e ss. del Title 18 (relativo alle norme di procedura penale) dello US Code[2].

In particolare, il procedimento di autorizzazione è disciplinato dall'art. 2516. Esso prevede che:

(1) l'Attorney General[3], i suoi vice, ed altri collaboratori espressamente nominati dalla disposizione in questione possono autorizzare la presentazione di un'istanza ad un giudice federale per l'emanazione da parte di quest'ultimo di un decreto che consenta l'intercettazione di comunicazioni telefoniche e telematiche da parte dell'F.B.I. o di altra agenzia federale competente ad indagare su specifici reati, qualora tale intercettazione possa fornire o abbia fornito la prova di una serie di reati che sono elencati nello stesso art. 2516, comma l, dalla lettera (a) alla lettera (r);

(2) il principale prosecuting attorney di ogni Stato o di ogni entità politica substatale che sia autorizzato da una legge dello Stato in questione a richiedere ad un giudice di un tribunale dello Stato l'emanazione di un decreto che autorizzi o approvi una intercettazione telefonica, telematica o ambientale, può presentare tale istanza. Il giudice, in conformità a quanto previsto dall'art. 2518 del Title 18 e con quanto previsto dalla legislazione dello Stato, emana un decreto che autorizza o approva l'intercettazione da parte dei soggetti competenti ad indagare sul reato, qualora tale intercettazione possa fornire o abbia fornito prova della commissione dei reati elencati dallo stesso art. 2516, comma 2;

(3) qualsiasi attorney for the government (come definito dalle Federal rules of criminal procedure) può autorizzare la presentazione di un'istanza ad un giudice federale per l'emissione di un decreto che autorizzi o approvi l'intercettazione di comunicazioni elettroniche da parte dei soggetti competenti a condurre l'indagine, qualora tale intercettazione possa fornire o abbia fornito prova di un grave reato (felony) federale.

L'art. 2518 stabilisce quali sono i requisiti affinché il giudice possa emanare il decreto di autorizzazione:
- vi è il fondato sospetto che un soggetto stia commettendo, abbia commesso o si appresti a commettere uno dei reati elencati all'art. 2516;
- vi è il fondato sospetto che attraverso l'intercettazione sarà possibile ottenere specifiche comunicazioni in merito al reato in questione;
- le normali procedure investigative sono state già esperite e non hanno portato risultati o appare ragionevolmente improbabile che essere porteranno dei frutti o ciò sarebbe comunque pericoloso;
- c'è il fondato sospetto che i luoghi dai quali o in cui la comunicazione deve essere intercettata siano utilizzati o stiano per essere utilizzati in relazione alla commissione del reato, o siano stati concessi a, intestati a o normalmente utilizzati da tale soggetto.
[1] Le informazioni sul contenuto della sentenza sono tratte dal comunicato stampa dell'Ambasciata di Germania in Roma del 28 luglio 2005.
[2] Lo United States Annotated Code o U.S.C.A. non costituisce un codice degli Stati Uniti, nel senso che questo termine assume negli ordinamenti di civil law, ma di una compilazione ufficiale della legislazione federale con la relativa giurisprudenza (F. DE FRANCHIS, Dizionario Giuridico, Giuffrè, Milano, 1984).
[3] L'Attorney General è preposto al Department of Justice dell'esecutivo statunitense. Egli, in sostanza, esercita le funzioni di ministro della giustizia federale e sovrintende ai district attorneys (F. DE FRANCHIS, op. cit. ).

domenica 8 giugno 2008

La mozione finale del XXIX Congresso della ANM

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI
XXIX CONGRESSO NAZIONALE


1. Il sistema giudiziario italiano versa da molti anni in una gravissima crisi di efficienza e di funzionalità, che mette a rischio la credibilità della giustizia. I rimedi a tale situazione non debbono essere rinvenuti in nuovi interventi sull’assetto della magistratura, sul quale negli ultimi tempi si è quasi esclusivamente concentrata l’iniziativa politica, ma in uno sforzo volto a migliorare il funzionamento della giurisdizione.
Nel prossimo futuro, l’impegno dell’ANM deve essere diretto a perseguire iniziative per conferire incisività ed efficacia al processo, in uno spirito di leale collaborazione tra tutte le istituzioni e di rispetto reciproco.

2. Il problema centrale della giustizia rimane quello della durata eccessiva dei processi.
Il principio della ragionevole durata dei processi, sancito dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dall’art.111 della Costituzione non ha trovato un adeguato riscontro nelle leggi processuali e nell’organizzazione.
Anche nel 2007 l’Italia è stata ripetutamente condannata al risarcimento dei danni per la ritardata conclusione dei processi. L’introduzione della cd. Legge Pinto ( n.89 del 2001), il cui contenzioso è costato negli ultimi cinque anni circa 41,5 milioni di euro, di cui 17,9 nel solo 2006, non è valsa ad evitare le condanne.
In termini di priorità, riteniamo pertanto necessario in materia penale:
- ripensare complessivamente il sistema delle sanzioni, limitando l’estensione di quella detentiva, così da garantire efficacia e certezza della pena;
- introdurre il criterio della “irrilevanza penale del fatto”;
- razionalizzare il sistema delle impugnazioni;
- intervenire sulla disciplina, del processo agli irreperibili, del processo contumaciale;
- rivisitare la disciplina della prescrizione prevedendo regimi differenziati per le varie fasi processuali.
Con riferimento al pacchetto sicurezza, al di là delle valutazioni politico-criminali, vogliamo sottolineare le gravissime disfunzioni per il sistema giudiziario e per quello carcerario che deriverebbero dalla introduzione del reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato. In particolare, negli uffici delle località più esposte al fenomeno dell’immigrazione clandestina, sarebbe quasi impossibile, soprattutto nella attuali condizioni di scarsa funzionalità, la celebrazione quotidiana di un elevato numero di udienze di convalida dell’arresto e di processi per direttissima.
Analoghe perplessità destano alcune delle norme del decreto-legge varato dal Governo in materia di rifiuti in Campania, in quanto istituiscono una competenza giudiziaria speciale, operante per un tempo limitato ed in una sola Regione, per i reati riferiti alla gestione dei rifiuti ed in materia ambientale, che si configura come disorganica al sistema.
Per quanto riguarda la giustizia civile, l’Associazione Nazionale Magistrati ha ripetutamente espresso il proprio favore alle riforme del processo che, senza modificare radicalmente l’impianto attuale, siano volte a superare difetti e lacune.
Una imponente e disordinata produzione legislativa si è sovrapposta in modo irrazionale causando incertezze ed instabilità della disciplina processuale ed una ancor più grave precarietà sul piano organizzativo, e determinando tra gli operatori una diffusa insoddisfazione a causa dei continui interventi normativi che, anziché incidere sulle cause dell’emergenza, hanno contribuito a perpetuarla ed a renderla più grave.
Appare, quindi, urgente un’opera di riordino nella prospettiva dell’unificazione, razionalizzazione, semplificazione e speditezza del processo e precisamente:
- ridurre i riti processuali;
- rimodulare il rito ordinario a seconda della complessità della controversia;
- rivitalizzare il processo del lavoro;
- estendere le forme semplificate di decisione e motivazione dei provvedimenti;
- revisionare il sistema delle impugnazioni e in particolare del processo di appello;
- adottare strumenti volti a contrastare l’uso dilatorio e gli abusi del processo;
- incentivare sedi conciliative e strumenti di composizione dei conflitti.
Sul versante dell’organizzazione appare necessario:
- rivedere le circoscrizioni giudiziarie e conseguentemente ridefinire le piante organiche,
- riqualificare il personale amministrativo;
- sviluppare l’applicazione degli strumenti informatici in tutte le fasi processuali, a cominciare dalla introduzione della posta elettronica certificata;
- riorganizzare il servizio volto al recupero di pene pecuniarie e spese da destinare al funzionamento del servizio giustizia;
- riordinare la magistratura onoraria in modo conforme all’assetto costituzionale.
Auspichiamo che su tutti i temi dell’organizzazione si riveli utile e proficuo il confronto con l’avvocatura presente con i propri rappresentanti nei consigli giudiziari.

3. I magistrati non vogliono sottrarsi ai controlli. La temporaneità degli incarichi direttivi ed il sistema delle valutazioni di professionalità, che hanno comportato il superamento della anzianità come criterio prevalente e la valorizzazione del merito e delle attitudini, corrispondono all’esigenza di qualità ed efficienza del servizio.
Nell’attuale condizione di carenza strutturale, i magistrati sono però preoccupati che la responsabilità del cattivo funzionamento della giustizia venga loro esclusivamente attribuita..
La ricerca dell’efficienza, senza adeguata considerazione della peculiarità della funzione giurisdizionale e della drammatica carenza degli strumenti e delle risorse, rischia di perseguire l’obbiettivo di una mera produttività statistica .
A questo proposito appare necessario definire, dopo attenta valutazione ed individuazione di opportuni parametri, quale sia il carico esigibile in via generale per ciascuna funzione ed ufficio.
La dignità della funzione giurisdizionale non può essere ulteriormente privata di un sostegno organizzativo reale e tangibile.

4. L’Anm deve segnalare che il recente art. 2, IV comma, della l. 30 luglio 2007 n.111, ha introdotto il divieto assoluto di destinare i magistrati al termine del tirocinio a funzioni requirenti o giudicanti monocratiche penali.
Tale previsione rischia di condurre in tempi brevissimi ad una situazione drammatica. In molti uffici meridionali di Procura della Repubblica, il cui organico è composto in gran parte, se non esclusivamente, proprio da magistrati di prima nomina, si potrà verificare anche la totale assenza di magistrati, con conseguente paralisi e incapacità di fronteggiare i fenomeni di criminalità. Senza dimenticare che in quelle stesse sedi lavorano magistrati di prima nomina, per i quali sarà rientrare nelle sedi di provenienza.
A fronte delle nuove disposizioni dell’ordinamento in materia di accesso alla carriera, di controlli più incisivi e ravvicinati di valutazione, di maggiori oneri di responsabilità, di innumerevoli incombenze di aggiornamento, occorre una rimodulazione della carriera economica dei magistrati ordinari, anche per attenuare le eccessive ed inaccettabili differenze retributive che oggi si riscontrano nelle carriere dei magistrati più giovani rispetto ai colleghi di anzianità omogenea delle altre magistratura.
L’azione associativa deve sapere realmente rappresentare le problematiche concrete dei giovani colleghi nel quotidiano svolgimento delle funzione e quindi deve essere attenta alle modalità di assegnazione dei procedimenti, all’operato dei dirigenti, alle prassi , all’organizzazione degli uffici, alle regole che determinano i trasferimenti nonché al trattamento retributivo.

5. L’ANM è un’associazione unitaria fondata sulla coesistenza al suo interno di un pluralismo culturale.
L’unità dell’associazione è frutto della condivisione, da parte dei magistrati italiani, dei valori della indipendenza e della autonomia della magistratura, consacrati nella carta costituzionale di cui stiamo celebrando il 60° anniversario.
In particolare ribadiamo con fermezza il nostro impegno a difesa dei principi costituzionali relativi all’unità dell’ordine giudiziario, pur nella distinzione di funzioni tra giudici e pubblici ministeri, e al mantenimento della composizione e delle competenze del Consiglio Superiore della Magistratura anche con riferimento alla giurisdizione disciplinare.

Tuttavia, non possiamo non rilevare come nell’ultimo biennio abbiamo registrato momenti di tensione all’interno dell’associazione che si sono manifestati in molteplici occasioni.
Non possiamo ignorare questi segnali, che vengono in particolare dai magistrati più giovani; l’Anm deve cogliere la ricchezza di proposta e stimolo che a queste critiche è sovente collegata, rifuggendo da ogni atteggiamento di chiusura o di arroccamento.
L’azione associativa deve:
- farsi carico delle condizioni di lavoro quotidiano dei singoli magistrati, che operano in una situazione di carenze strutturali, di insufficienti supporti amministrativi,
- garantire la cultura della giurisdizione,
- riavvicinare la magistratura alla società , anche attraverso incontri con il mondo della scuola e della cultura;
- creare un utile e proficuo momento dialettico e di collaborazione con gli altri operatori della giustizia, tra cui il personale amministrativo e l’avvocatura;
Non possiamo e non vogliamo ignorare le critiche che vengono mosse alle correnti con riferimento alla pretesa occupazione di ogni spazio dell’autogoverno e della vita associativa.
Ribadiamo tuttavia che le correnti devono essere espressione dei diversi modi di intendere la funzione del magistrato.
La critica alle correnti ha bisogno della attenta e informata partecipazione dei magistrati,. Solo la presa di coscienza diffusa dei magistrati circa l’impellente necessità di impegnarsi in associazione, secondo un modello di partecipazione in cui la legittimazione alla rappresentanza provenga dai colleghi e dagli uffici giudiziari potrà offrire al sistema, nuovo entusiasmo, unità di intenti e democrazia.
L’anm e i gruppi associativi inoltre devono prestare attenzione alla richiesta dei magistrati perché non trovino spazio nelle decisioni del Csm logiche di mera appartenenza.



Il congresso ANM ..una apertura possibile

Si è chiuso il congresso della ANM ,che potrete seguire da un collegamento a Radio radicale. Incoraggianti le posizioni espresse dal Ministro e dai rappresentanti politici ,ma al di là delle belle parole bisognerà attendere i fatti ,perchè una nuova distensione auspicata da tutti , passa attraverso il riconoscimento della centralità della questione giustizia ,come prioritaria e inscindibilmente legata al tema della certezza del diritto . Nello stesso giorno di chiusura del congresso ,quando sembrava in qualche modo avviato un disgelo a lungo atteso esplode ,infatti, la polemica sulle intercettazioni ,delle quali forse si è fatto abuso in qualche caso specifico ,ma da qui a rivedere completamente il loro uso legittimo ,da una regolamentazione intelligente al divieto radicale ce ne passa ,eccome. Ancora una volta si proclama che le intercettazioni le "fanno" i Pm (ma i giuristi sanno che sono invece autorizzate e controllate preventivamente da un giudice per le indagini preliminari..perchè nessuno interviene ? ) ,ancora una volta si avvia la prospettiva di una disciplina che più che ridimensionarle le vieta proprio anche per reati gravissimi come le estorsioni ,gli omicidi ,le rapine .
Tra l'altro il rimedio proposto è davvero illogico se rapportato alle soluzioni esistenti in Europa ,contiamo solo sul fatto che il Ministro possa far sentire le ragioni ,che sono tante, dei magistrati. Ci vorrebbe e siamo sicuri che c'è ,un senso di equilibrio altrimenti tutto il confronto dialettico predicato finisce nel nulla.
Sotto questo aspetto sono importanti le relazioni finali del Segretario Giuseppe Cascini e del Presidente Luca Palamara ,relazioni di grande apertura ,persino alle posizioni come le nostre molto critiche . Ancora forse è troppo poco ,ma ci pare un passo avanti il riconoscere nelle parole finali dove si critica apertamente il ruolo spartitorio in base all'appartenenza -di Luca Palamara anche un della nostra esperienza ,il passo indietro che suggeriamo non è alle correnti come esperienza ideale ,ma ai "signori" dei consensi che pianificano le carriere proprie ed altrui ,che fanno delle correnti il luogo dell'accordo "politico" anzichè del "buon governo" della magistratura ,che predicano bene e razzolano alla prima occasione ,il passo indietro che abbiamo sempre chiesto nel nome di una ritrovata unità di intenti e di valori forse sta arrivando ,e confidiamo con fiducia che alle parole seguiranno i fatti .
Noi siamo distanti da posizioni di rottura e di critica aprioristica ,ed abbiamo apprezzato il senso di un percorso di condivisione e di dialogo che vediamo appena avviato anche se non possiamo che condividere anche quelle posizioni più "sindacali" che possono e debbono tradursi in proposte precise ,ed in parte sono già tradotte in "piattaforme" non solo rivendicative ,ma di difesa e anche di una indipendenza che non è privilegio ma garanzia per i cittadini in nome dei quali ,ogni giorno, operiamo .
Il recupero di un "senso" della giustizia e quindi di un progetto comune per la giustizia passa dalla condivisione delle progettualità ,ed immaginiamo ancora un lungo percorso da fare ,insieme.